Art. 17. I coordinamenti regionali 17.1. Il coordinamento regionale promuove gli obiettivi del Partito con particolare riferimento alle politiche della Regione. Elabora il programma regionale, approva la presentazione, da parte dei circoli, delle liste alle elezioni regionali, provinciali e comunali sentita la direzione nazionale, coordina le campagne elettorali. E' altresi' responsabile di eventuali strategie di collaborazione con altre liste/associazioni. Approva entro tre mesi dalla scadenza dell'esercizio il rendiconto annuale che deve essere tramesso entro il 15 marzo di ogni anno al tesoriere nazionale. 17.2. Sono membri di diritto del coordinamento regionale tutti i Coordinatori provinciali della Regione. E' presieduto da un coordinatore regionale che viene nominato dalla direzione nazionale. Annovera al suo interno un tesoriere regionale ed almeno un responsabile organizzativo; tutti i membri sono nominati dal coordinatore regionale, fatto salvo per il tesoriere regionale la cui nomina, proposta dal coordinatore regionale, viene conferita dal tesoriere nazionale. Tutti i membri sono presentati in sede di prima riunione del coordinamento regionale. 17.3. Il tesoriere regionale. 17.3.1. Nell'ambito della struttura di coordinamento regionale, la carica di tesoriere regionale viene proposta dal coordinatore regionale e conferita dal tesoriere nazionale. Il tesoriere regionale resta in carica tre anni e puo' essere riconfermato per non piu' di tre mandati. Puo' essere revocato in qualsiasi momento dal tesoriere nazionale sentito il coordinatore regionale. Amministra i fondi destinati alla struttura regionale. Il tesoriere regionale e' responsabile della gestione amministrativa e del rispetto delle procedure impartite dal tesoriere nazionale in termini di redazione di preventivi e consuntivi; ogni previsione di spesa deve essere sempre accompagnata dall'indicazione della fonte di finanziamento. La sua azione e' sempre indirizzata alla realizzazione degli obbiettivi politici individuati dal coordinatore regionale. 17.3.2. Gli organi nazionali non rispondono dell'attivita' negoziale svolta in ambito locale e delle relative obbligazioni mentre i membri degli organi locali rispondono personalmente delle obbligazioni assunte al di fuori dei limiti consentiti. In ogni caso e' esclusa la facolta' di stipulare i seguenti atti: compravendita di beni immobili; compravendita di titoli (titoli di Stato, obbligazioni, azioni e simili); costituzione di societa'; acquisto di partecipazioni in societa' gia' esistenti; concessioni di prestiti; contratti di mutuo; rimesse di denaro all'estero; apertura di conti correnti all'estero e valutari; acquisti di valuta; richiesta e rilascio di avallo fidejussioni o altra forma di garanzia. 17.3.3. Il tesoriere regionale viene periodicamente convocato dal tesoriere nazionale per questioni procedurali o per essere sottoposto a revisione dei conti.