Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai sensi del presente decreto, si intende per: 
    a) «Organizzazione di produttori» o «OP»: una  organizzazione  di
produttori ortofrutticoli riconosciuta ai  sensi  dell'art.  152  del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo; 
    b) «Valore della produzione commercializzata»:  il  valore  della
produzione  commercializzata   dall'organizzazione   di   produttori,
utilizzata ai fini del calcolo del fondo di esercizio per l'anno 2021
del programma operativo approvato dalla regione  competente,  attuato
ai sensi dell'art. 33 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio
e del Parlamento europeo.