Art. 2 Definizioni 1. Ai sensi del presente decreto, si intende per: a) «Organizzazione di produttori» o «OP»: una organizzazione di produttori ortofrutticoli riconosciuta ai sensi dell'art. 152 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo; b) «Valore della produzione commercializzata»: il valore della produzione commercializzata dall'organizzazione di produttori, utilizzata ai fini del calcolo del fondo di esercizio per l'anno 2021 del programma operativo approvato dalla regione competente, attuato ai sensi dell'art. 33 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo.