Art. 3 Calcolo del contributo straordinario 1. Il contributo straordinario di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), e' determinato nella misura massima dell'un per cento del valore della produzione commercializzata, approvata dalle competenti regioni e province autonome per il calcolo del fondo di esercizio del 2021, e comunque nel limite di euro 1.000.000,00 per ogni organizzazione dei produttori. 2. La concessione del contributo straordinario e' vincolata ad un aumento del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci produttori delle organizzazioni dei produttori, pari all'aiuto concesso. Il contributo viene erogato in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2021 e puo' essere anticipato previo rilascio di apposita garanzia fidejussoria. 3. In ogni caso, il contributo straordinario deve rispettare i limiti e le ulteriori condizioni di erogazione previsti dal regime di aiuto autorizzato dalla Commissione europea citato in premessa. 4. Il contributo straordinario dovra' essere destinato a riserva indivisibile della OP.