Art. 3 
 
                Calcolo del contributo straordinario 
 
  1. Il contributo straordinario di cui all'art. 1, comma 1,  lettera
a), e' determinato nella misura massima dell'un per cento del  valore
della produzione commercializzata, approvata dalle competenti regioni
e province autonome per il calcolo del fondo di esercizio del 2021, e
comunque nel limite di euro 1.000.000,00 per ogni organizzazione  dei
produttori. 
  2. La concessione del contributo straordinario e' vincolata  ad  un
aumento  del  capitale  sociale  sottoscritto  e  versato  dai   soci
produttori  delle  organizzazioni  dei  produttori,  pari   all'aiuto
concesso. Il contributo viene erogato in un'unica soluzione entro  il
31 dicembre 2021 e puo' essere anticipato previo rilascio di apposita
garanzia fidejussoria. 
  3. In ogni caso, il  contributo  straordinario  deve  rispettare  i
limiti e le ulteriori condizioni di erogazione previsti dal regime di
aiuto autorizzato dalla Commissione europea citato in premessa. 
  4. Il contributo straordinario dovra' essere  destinato  a  riserva
indivisibile della OP.