Art. 5 
 
       Istruttoria delle domande ed erogazione del contributo 
 
  1. Il Ministero delle politiche agricole  alimentari  e  forestali,
tramite la commissione nominata con successivo  decreto  direttoriale
della Direzione generale delle politiche  europee  e  internazionali,
effettua l'istruttoria delle domande di cui all'art. 4, entro  trenta
giorni dal ricevimento delle stesse, calcola per  ciascuna  richiesta
giudicata ammissibile il relativo contributo straordinario  spettante
di cui all'art. 3 e ne da' immediata comunicazione alle OP via  posta
elettronica certificata. 
  2. La partecipazione alla Commissione di cui al comma 1 e' a titolo
gratuito e ai componenti  non  sono  corrisposti  compensi,  rimborsi
spesa o altri emolumenti. 
  3.  Entro  sessanta  giorni  dal  ricevimento  della  comunicazione
ministeriale, le OP interessate procedono all'aumento del capitale  e
trasmettono al Ministero l'attestazione bancaria del  versamento  del
capitale sociale  da  parte  dei  soci  produttori  o  documentazione
equivalente utile ad attestare l'aumento del capitale sociale. 
  4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in
esito all'istruttoria svolta, emana il provvedimento di concessione e
liquidazione del  contributo  straordinario,  comunicandolo  a  mezzo
posta elettronica certificata al beneficiario. 
  5. Il Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello
sviluppo rurale - Direzione generale delle politiche internazionali e
dell'Unione europea - e' autorizzato alla gestione delle  risorse  di
cui all'art. 1, nel rispetto di quanto previsto dal presente decreto.