Art. 5 Istruttoria delle domande ed erogazione del contributo 1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, tramite la commissione nominata con successivo decreto direttoriale della Direzione generale delle politiche europee e internazionali, effettua l'istruttoria delle domande di cui all'art. 4, entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse, calcola per ciascuna richiesta giudicata ammissibile il relativo contributo straordinario spettante di cui all'art. 3 e ne da' immediata comunicazione alle OP via posta elettronica certificata. 2. La partecipazione alla Commissione di cui al comma 1 e' a titolo gratuito e ai componenti non sono corrisposti compensi, rimborsi spesa o altri emolumenti. 3. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ministeriale, le OP interessate procedono all'aumento del capitale e trasmettono al Ministero l'attestazione bancaria del versamento del capitale sociale da parte dei soci produttori o documentazione equivalente utile ad attestare l'aumento del capitale sociale. 4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in esito all'istruttoria svolta, emana il provvedimento di concessione e liquidazione del contributo straordinario, comunicandolo a mezzo posta elettronica certificata al beneficiario. 5. Il Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea - e' autorizzato alla gestione delle risorse di cui all'art. 1, nel rispetto di quanto previsto dal presente decreto.