Art. 6 
 
                   Cause di decadenza e controlli 
 
  1. La  distribuzione  di  riserve  di  qualsiasi  tipo,  ovvero  la
riduzione del capitale sociale di cui  all'art.  3,  comma  2,  o  la
perdita  del  riconoscimento  dello  status  di  organizzazione   dei
produttori,  qualora  si  verifichino  prima  di  cinque  anni  dalla
concessione del contributo di cui all'art. 1, comma  1,  lettera  a),
comportano la  perdita  dei  benefici  e  l'obbligo  di  restituzione
dell'ammontare versato dallo Stato unitamente agli interessi legali. 
  2. Non rientra nella casistica di cui al comma 1: 
    la perdita del riconoscimento conseguente a fusione con altra  OP
o a adesione ad altra OP; 
    la riduzione del capitale sociale dovuta a recesso di soci. 
  3. I controlli di cui al presente articolo sono svolti  annualmente
dagli organismi pagatori competenti per territorio.