Art. 6 Cause di decadenza e controlli 1. La distribuzione di riserve di qualsiasi tipo, ovvero la riduzione del capitale sociale di cui all'art. 3, comma 2, o la perdita del riconoscimento dello status di organizzazione dei produttori, qualora si verifichino prima di cinque anni dalla concessione del contributo di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), comportano la perdita dei benefici e l'obbligo di restituzione dell'ammontare versato dallo Stato unitamente agli interessi legali. 2. Non rientra nella casistica di cui al comma 1: la perdita del riconoscimento conseguente a fusione con altra OP o a adesione ad altra OP; la riduzione del capitale sociale dovuta a recesso di soci. 3. I controlli di cui al presente articolo sono svolti annualmente dagli organismi pagatori competenti per territorio.