Art. 2 
 
                  Criteri di riparto delle risorse 
 
  1. Le risorse di cui al citato art. 34, comma 4, del  decreto-legge
25 maggio 2021, n. 73, sono ripartite secondo i seguenti criteri: 
    a.  alle  regioni  e  province  autonome  sono   assegnati   euro
4.845.000,00 di  cui  euro  2.088.362,00  per  l'anno  2021  ed  euro
2.756.638,00 per l'anno 2022, per lo svolgimento dei compiti  di  cui
all'allegato 3, che forma parte integrante del presente decreto; 
    b.  all'Istituto  superiore  di  sanita'  sono   assegnati   euro
955.000,00 di cui euro 411.638,00 per l'anno 2021, ed euro 543.362,00
per l'anno 2022, per lo svolgimento dei compiti di  cui  all'allegato
3. 
  2. Le risorse di cui comma 1, lettera  a),  del  presente  decreto,
sono ripartite tra  le  regioni  e  Province  autonome  di  Trento  e
Bolzano, con le seguenti modalita': 
    a. una quota fissa, stabilita in euro 120.000,00 per finanziare i
costi fissi per  lo  sviluppo  e  l'implementazione  del  sistema  di
sorveglianza sistematica del SARS-CoV-2 e delle  sue  varianti  nelle
acque reflue; 
    b. una quota di euro 27.034,88,  per  ogni  comune  con  piu'  di
150.000 abitanti, presente  sul  territorio  di  competenza  come  da
elenco di cui all'allegato 2, parte integrante del presente decreto; 
    c. una quota di euro 13.517,44, per ogni comune  con  popolazione
compresa tra i  50.000  ed  i  150.000  abitanti  sul  territorio  di
competenza, come da elenco di cui al summenzionato allegato 2.