Art. 2 Criteri di riparto delle risorse 1. Le risorse di cui al citato art. 34, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, sono ripartite secondo i seguenti criteri: a. alle regioni e province autonome sono assegnati euro 4.845.000,00 di cui euro 2.088.362,00 per l'anno 2021 ed euro 2.756.638,00 per l'anno 2022, per lo svolgimento dei compiti di cui all'allegato 3, che forma parte integrante del presente decreto; b. all'Istituto superiore di sanita' sono assegnati euro 955.000,00 di cui euro 411.638,00 per l'anno 2021, ed euro 543.362,00 per l'anno 2022, per lo svolgimento dei compiti di cui all'allegato 3. 2. Le risorse di cui comma 1, lettera a), del presente decreto, sono ripartite tra le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, con le seguenti modalita': a. una quota fissa, stabilita in euro 120.000,00 per finanziare i costi fissi per lo sviluppo e l'implementazione del sistema di sorveglianza sistematica del SARS-CoV-2 e delle sue varianti nelle acque reflue; b. una quota di euro 27.034,88, per ogni comune con piu' di 150.000 abitanti, presente sul territorio di competenza come da elenco di cui all'allegato 2, parte integrante del presente decreto; c. una quota di euro 13.517,44, per ogni comune con popolazione compresa tra i 50.000 ed i 150.000 abitanti sul territorio di competenza, come da elenco di cui al summenzionato allegato 2.