Art. 3 Modalita' di riparto delle risorse 1. In applicazione dei criteri indicati nell'art. 2, comma 2, le risorse di cui all'art. 2, comma 1, sono ripartite secondo la tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto, che ne forma parte integrante. 2. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le regioni e province autonome inviano al Ministero della salute, formale adesione al sistema di sorveglianza in questione, e il Ministero della salute eroga entro i successivi sessanta giorni, alle regioni e province autonome stesse e all'Istituto superiore di sanita', le risorse riferite all'anno 2021. 3. Entro il 30 aprile 2022, l'Istituto superiore di sanita' trasmette al Ministero della salute una relazione illustrativa del primo semestre di attivita', con i contenuti individuati nel citato allegato 3. Il Ministero della salute, valutata positivamente la relazione, entro il 30 giugno 2022, eroga, alle regioni e province autonome e all'Istituto superiore di sanita', il 70% delle risorse dell'anno 2022. 4. Entro il 31 ottobre 2022, l'Istituto superiore di sanita' trasmette al Ministero della salute la relazione conclusiva dei primi dodici mesi di attivita', con i contenuti individuati nel suddetto allegato 3. Il Ministero della salute, valutata positivamente tale relazione, entro il 31 dicembre 2022 eroga, alle regioni e province autonome e all'Istituto superiore di sanita', il restante 30% (saldo) delle risorse del 2022. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 ottobre 2021 Il Ministro della salute Speranza Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, n. 2903