(Allegato 3)
                                                           Allegato 3 
 
Sistema di sorveglianza delle acque reflue 
    La sorveglianza del SARS-CoV-2 e delle sue varianti  nelle  acque
reflue puo' costituire una fonte di informazioni efficiente sotto  il
profilo dei costi, rapida e affidabile  sulla  diffusione  del  virus
nella popolazione e puo' contribuire in misura rilevante a rafforzare
la sorveglianza genomica ed epidemiologica. 
    La sorveglianza delle acque reflue puo' essere utilizzata a  fini
preventivi o di allerta rapida in quanto l'individuazione  del  virus
nelle acque reflue  dovrebbe  essere  considerata  un  segnale  della
possibile  re-insorgenza  della  pandemia.  Il   monitoraggio   delle
tendenze di concentrazione virale delle varianti di SARS-CoV-2  nelle
acque reflue puo' corroborare le misure di preparazione e risposta. 
    In  attuazione  della   raccomandazione   (UE)   2021/472   della
Commissione del 17 marzo 2021 «relativa a  un  approccio  comune  per
istituire una sorveglianza sistematica del  SARS-CoV-2  e  delle  sue
varianti nelle acque reflue nell'UE», le attivita' di sorveglianza in
parola sono coordinate, con la vigilanza del Ministero della  salute,
dall'Istituto superiore di sanita', che si avvale del supporto  delle
regioni e delle province autonome. 
1. Compiti dell'Istituto superiore di sanita': 
    1.  coordinamento  delle  attivita'  di  sorveglianza  ambientale
avvalendosi del supporto delle regioni e delle province autonome, con
le risorse umane disponibili a legislazione vigente; 
    2.  sviluppo,  anche  in  collaborazione  con  altri  istituzioni
nazionali o internazionali, di metodologie per  la  determinazione  e
quantificazione  di  SARS-CoV-2  nelle  acque   reflue   e   per   la
caratterizzazione molecolare mediante sequenziamento  delle  varianti
(«variant of concern», VOC, e «variant of interest», VOI); 
    3. elaborazione e pubblicazione degli  indirizzi  metodologici  e
procedurali che  definiscono  criteri  e  requisiti  tecnici  per  il
campionamento e l'analisi dei reflui; distribuzione dei materiali  di
riferimento per le procedure messe a punto dall'ISS stesso; 
    4. gestione e coordinamento della dashboard nazionale di raccolta
e aggregazione dei dati di monitoraggio  di  SARS-CoV-2  nelle  acque
reflue, alimentata dalle regioni e province autonome; 
    5. cooperazione nell'elaborazione di modelli di correlazione  tra
dati di sorveglianza ambientale e dati di sorveglianza  epidemiologia
e microbiologica integrata al fine di sviluppare modelli predittivi; 
    6. condivisione dei risultati delle attivita' e del  monitoraggio
con il Ministero della salute; 
    7.  elaborazione  di  resoconti  periodici  sulle  attivita'   di
sorveglianza ambientale di SARS-CoV-2 nelle acque reflue. 
2. Compiti delle regioni e province autonome: 
    1. attivazione entro e non oltre la data del 1° ottobre  2021  di
un sistema per la sorveglianza sistematica del SARS-CoV-2 e delle sue
varianti nelle acque reflue del territorio di competenza; 
    2. espletamento delle attivita' di sorveglianza di cui  al  punto
1, a decorrere dalla data del 1° ottobre 2021 e per  un  periodo  non
inferiore a dodici mesi; 
    3. implementazione delle attivita' di sorveglianza del SARS-CoV-2
nelle acque reflue in accordo con i criteri  e  i  requisiti  tecnici
relativi  a  strategia  di  campionamento,  prelievo  del   campione,
trattamento del campione, determinazione qualitativa  e  quantitativa
di SARS-CoV-2, assicurazione di qualita' del dato  analitico  e,  ove
necessario,  caratterizzazione  molecolare   delle   varianti,   come
dettagliati  nei  protocolli  messi  a   disposizione   dall'Istituto
superiore di sanita'; 
    4.  monitoraggio  con  frequenza   bisettimanale   per   i   siti
selezionati nei comuni con oltre 150.000  abitanti  e  con  frequenza
settimanale per i siti  selezionati  nei  comuni  con  un  numero  di
abitanti compreso tra 50.000 e 150.000; 
    5.   immissione   dei   risultati   analitici    relativi    alla
rilevazione/quantificazione di SARS-CoV-2 nella  dashboard  nazionale
sviluppata e gestita dell'Istituto superiore di sanita' nelle 48  ore
successive al prelievo del campione,  compatibilmente  con  i  limiti
dettati dalla dislocazione geografica dei punti di prelievo e con  la
razionale,     efficiente     organizzazione     delle      attivita'
laboratoristiche; 
    6. cooperazione nell'elaborazione di modelli di correlazione  tra
dati di sorveglianza ambientale e dati di sorveglianza  epidemiologia
e microbiologica integrata al fine di sviluppare modelli predittivi; 
    7. condivisione dei criteri e dei modelli di comunicazione  e  di
utilizzo dei risultati della sorveglianza; 
    8.  collaborazione  con  l'Istituto  superiore  di  sanita'   per
l'attuazione del monitoraggio  delle  varianti  di  SARS-CoV-2  delle
acque reflue, in accordo con i criteri e requisiti  tecnici  relativi
definiti dall'Istituto stesso; 
    9. condivisione dei  risultati  del  monitoraggio  con  Ministero
della salute ed Istituto superiore di sanita'. 
 
            Criteri di selezione dei siti di monitoraggio 
 
    Per «sito» di monitoraggio si intende l'ingresso  degli  impianti
di depurazione delle  acque  reflue  urbane  a  servizio  dei  comuni
selezionati sulla base della popolazione residente, sulla base  delle
indicazioni fornite dalla raccomandazione UE e riportati in  allegato
2. Ai fini della selezione dei  siti  di  monitoraggio  (impianti  di
depurazione) si considerano gli abitanti equivalenti serviti. 
    In considerazione della complessita' delle reti di gestione delle
acque reflue: 
      i. nei comuni con piu' di 150.000 abitanti residenti o  con  un
numero di abitanti residenti compreso tra 50.000 e  150.000,  serviti
da un singolo impianto di depurazione, il monitoraggio  include  tale
sito; 
      ii. nei comuni con piu' di 150.000 abitanti residenti o con  un
numero di abitanti residenti compreso tra 50.000 e  150.000,  serviti
da piu' impianti di depurazione, il monitoraggio deve essere esteso a
un numero di impianti tale  da  rappresentare  almeno  il  50%  degli
abitanti serviti complessivamente da tutti gli impianti; 
      iii. laddove in ambito regionale e/o di provincia autonoma  non
sussistano aggregati urbani  con  un  numero  di  abitanti  residenti
maggiore di 50.000, il monitoraggio deve essere effettuato su  almeno
due siti identificati come maggiormente rappresentativi rispetto alla
popolazione della regione/provincia autonoma; 
      iv.  l'inclusione  di  impianti  intercomunali  e'   possibile,
nell'ambito   del   monitoraggio,   quando   gli    impianti    siano
rappresentativi complessivamente di un  numero  di  abitanti  serviti
maggiore  di  50.000.  Laddove   alcuni   impianti   di   depurazione
presentassero elementi di  rappresentativita'  della  popolazione  (o
territoriale) comparabili o superiori rispetto a quelli di impianti a
servizio dei comuni selezionati su base di popolazione  residente  di
cui all'allegato 2,  e'  altresi'  possibile  la  selezione  di  tali
impianti di depurazione come sito di monitoraggio; 
      v. frequenze e siti di campionamento possono essere soggetti  a
modifiche in relazione alle indicazioni  fornite  dalla  sorveglianza
microbiologica epidemiologica integrata o  in  conseguenza  di  altre
valutazioni (ad esempio flussi turistici, comparsa/ricomparsa in aree
indenni, ecc.) delle regioni/PPAA. 
3. Vigilanza del Ministero della salute 
    Allo scopo di fornire indicazioni  sull'andamento  epidemico  (in
particolare fase di crescita, fase stazionaria, fase  di  decrescita,
esaurimento), l'Istituto superiore di sanita'  rende  disponibile  al
Ministero della salute in qualunque momento l'accesso ai  dati  delle
rilevazioni  effettuate  mediante  mappa  georeferenziata   e   invia
informativa immediata sull'eventuale riemergenza  di  SARS-CoV-2  per
l'adozione di misure di contenimento. 
    L'Istituto  superiore  di  sanita'  relaziona  costantemente   al
referente individuato del Ministero della salute sull'andamento delle
rilevazioni, ed in particolare, entro il 30  aprile  2022  invia  una
relazione illustrativa del primo semestre di attivita', ed  entro  il
31 ottobre 2022, a conclusione dei primi dodici mesi di monitoraggio,
la relazione conclusiva da cui si evincano per ogni regione/provincia
autonoma: 
      rispetto dei criteri adottati per  la  selezione  dei  siti  di
monitoraggio; 
      rispetto della frequenza minima di campionamento; 
      tempestivita' nella trasmissione dei dati rispetto  ai  termini
stabiliti nel presente documento; 
      completezza ed esaustivita' dei dati trasmessi.