Allegato 3 Sistema di sorveglianza delle acque reflue La sorveglianza del SARS-CoV-2 e delle sue varianti nelle acque reflue puo' costituire una fonte di informazioni efficiente sotto il profilo dei costi, rapida e affidabile sulla diffusione del virus nella popolazione e puo' contribuire in misura rilevante a rafforzare la sorveglianza genomica ed epidemiologica. La sorveglianza delle acque reflue puo' essere utilizzata a fini preventivi o di allerta rapida in quanto l'individuazione del virus nelle acque reflue dovrebbe essere considerata un segnale della possibile re-insorgenza della pandemia. Il monitoraggio delle tendenze di concentrazione virale delle varianti di SARS-CoV-2 nelle acque reflue puo' corroborare le misure di preparazione e risposta. In attuazione della raccomandazione (UE) 2021/472 della Commissione del 17 marzo 2021 «relativa a un approccio comune per istituire una sorveglianza sistematica del SARS-CoV-2 e delle sue varianti nelle acque reflue nell'UE», le attivita' di sorveglianza in parola sono coordinate, con la vigilanza del Ministero della salute, dall'Istituto superiore di sanita', che si avvale del supporto delle regioni e delle province autonome. 1. Compiti dell'Istituto superiore di sanita': 1. coordinamento delle attivita' di sorveglianza ambientale avvalendosi del supporto delle regioni e delle province autonome, con le risorse umane disponibili a legislazione vigente; 2. sviluppo, anche in collaborazione con altri istituzioni nazionali o internazionali, di metodologie per la determinazione e quantificazione di SARS-CoV-2 nelle acque reflue e per la caratterizzazione molecolare mediante sequenziamento delle varianti («variant of concern», VOC, e «variant of interest», VOI); 3. elaborazione e pubblicazione degli indirizzi metodologici e procedurali che definiscono criteri e requisiti tecnici per il campionamento e l'analisi dei reflui; distribuzione dei materiali di riferimento per le procedure messe a punto dall'ISS stesso; 4. gestione e coordinamento della dashboard nazionale di raccolta e aggregazione dei dati di monitoraggio di SARS-CoV-2 nelle acque reflue, alimentata dalle regioni e province autonome; 5. cooperazione nell'elaborazione di modelli di correlazione tra dati di sorveglianza ambientale e dati di sorveglianza epidemiologia e microbiologica integrata al fine di sviluppare modelli predittivi; 6. condivisione dei risultati delle attivita' e del monitoraggio con il Ministero della salute; 7. elaborazione di resoconti periodici sulle attivita' di sorveglianza ambientale di SARS-CoV-2 nelle acque reflue. 2. Compiti delle regioni e province autonome: 1. attivazione entro e non oltre la data del 1° ottobre 2021 di un sistema per la sorveglianza sistematica del SARS-CoV-2 e delle sue varianti nelle acque reflue del territorio di competenza; 2. espletamento delle attivita' di sorveglianza di cui al punto 1, a decorrere dalla data del 1° ottobre 2021 e per un periodo non inferiore a dodici mesi; 3. implementazione delle attivita' di sorveglianza del SARS-CoV-2 nelle acque reflue in accordo con i criteri e i requisiti tecnici relativi a strategia di campionamento, prelievo del campione, trattamento del campione, determinazione qualitativa e quantitativa di SARS-CoV-2, assicurazione di qualita' del dato analitico e, ove necessario, caratterizzazione molecolare delle varianti, come dettagliati nei protocolli messi a disposizione dall'Istituto superiore di sanita'; 4. monitoraggio con frequenza bisettimanale per i siti selezionati nei comuni con oltre 150.000 abitanti e con frequenza settimanale per i siti selezionati nei comuni con un numero di abitanti compreso tra 50.000 e 150.000; 5. immissione dei risultati analitici relativi alla rilevazione/quantificazione di SARS-CoV-2 nella dashboard nazionale sviluppata e gestita dell'Istituto superiore di sanita' nelle 48 ore successive al prelievo del campione, compatibilmente con i limiti dettati dalla dislocazione geografica dei punti di prelievo e con la razionale, efficiente organizzazione delle attivita' laboratoristiche; 6. cooperazione nell'elaborazione di modelli di correlazione tra dati di sorveglianza ambientale e dati di sorveglianza epidemiologia e microbiologica integrata al fine di sviluppare modelli predittivi; 7. condivisione dei criteri e dei modelli di comunicazione e di utilizzo dei risultati della sorveglianza; 8. collaborazione con l'Istituto superiore di sanita' per l'attuazione del monitoraggio delle varianti di SARS-CoV-2 delle acque reflue, in accordo con i criteri e requisiti tecnici relativi definiti dall'Istituto stesso; 9. condivisione dei risultati del monitoraggio con Ministero della salute ed Istituto superiore di sanita'. Criteri di selezione dei siti di monitoraggio Per «sito» di monitoraggio si intende l'ingresso degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane a servizio dei comuni selezionati sulla base della popolazione residente, sulla base delle indicazioni fornite dalla raccomandazione UE e riportati in allegato 2. Ai fini della selezione dei siti di monitoraggio (impianti di depurazione) si considerano gli abitanti equivalenti serviti. In considerazione della complessita' delle reti di gestione delle acque reflue: i. nei comuni con piu' di 150.000 abitanti residenti o con un numero di abitanti residenti compreso tra 50.000 e 150.000, serviti da un singolo impianto di depurazione, il monitoraggio include tale sito; ii. nei comuni con piu' di 150.000 abitanti residenti o con un numero di abitanti residenti compreso tra 50.000 e 150.000, serviti da piu' impianti di depurazione, il monitoraggio deve essere esteso a un numero di impianti tale da rappresentare almeno il 50% degli abitanti serviti complessivamente da tutti gli impianti; iii. laddove in ambito regionale e/o di provincia autonoma non sussistano aggregati urbani con un numero di abitanti residenti maggiore di 50.000, il monitoraggio deve essere effettuato su almeno due siti identificati come maggiormente rappresentativi rispetto alla popolazione della regione/provincia autonoma; iv. l'inclusione di impianti intercomunali e' possibile, nell'ambito del monitoraggio, quando gli impianti siano rappresentativi complessivamente di un numero di abitanti serviti maggiore di 50.000. Laddove alcuni impianti di depurazione presentassero elementi di rappresentativita' della popolazione (o territoriale) comparabili o superiori rispetto a quelli di impianti a servizio dei comuni selezionati su base di popolazione residente di cui all'allegato 2, e' altresi' possibile la selezione di tali impianti di depurazione come sito di monitoraggio; v. frequenze e siti di campionamento possono essere soggetti a modifiche in relazione alle indicazioni fornite dalla sorveglianza microbiologica epidemiologica integrata o in conseguenza di altre valutazioni (ad esempio flussi turistici, comparsa/ricomparsa in aree indenni, ecc.) delle regioni/PPAA. 3. Vigilanza del Ministero della salute Allo scopo di fornire indicazioni sull'andamento epidemico (in particolare fase di crescita, fase stazionaria, fase di decrescita, esaurimento), l'Istituto superiore di sanita' rende disponibile al Ministero della salute in qualunque momento l'accesso ai dati delle rilevazioni effettuate mediante mappa georeferenziata e invia informativa immediata sull'eventuale riemergenza di SARS-CoV-2 per l'adozione di misure di contenimento. L'Istituto superiore di sanita' relaziona costantemente al referente individuato del Ministero della salute sull'andamento delle rilevazioni, ed in particolare, entro il 30 aprile 2022 invia una relazione illustrativa del primo semestre di attivita', ed entro il 31 ottobre 2022, a conclusione dei primi dodici mesi di monitoraggio, la relazione conclusiva da cui si evincano per ogni regione/provincia autonoma: rispetto dei criteri adottati per la selezione dei siti di monitoraggio; rispetto della frequenza minima di campionamento; tempestivita' nella trasmissione dei dati rispetto ai termini stabiliti nel presente documento; completezza ed esaustivita' dei dati trasmessi.