Art. 4 
 
               Misure urgenti per la somministrazione 
                      di test antigenici rapidi 
 
  1. All'articolo  5  del  decreto-legge  23  luglio  2021,  n.  105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, primo periodo, le  parole  «fino  al  30  novembre
2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021»; 
    b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: 
      «1-bis. Le farmacie di cui all'articolo 1,  commi  418  e  419,
della legge 30  dicembre  2020,  n.  178,  sono  altresi'  tenute  ad
assicurare, sino al 31 dicembre 2021,  la  somministrazione  di  test
antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2,  di  cui
all'articolo 9, comma 1, lettera  d),  del  decreto-legge  22  aprile
2021, n. 52, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  giugno
2021, n. 87, secondo le modalita' e i prezzi previsti nel  protocollo
d'intesa  di  cui  al  comma  1.  In  caso  di   inosservanza   della
disposizione di  cui  al  presente  comma,  si  applica  la  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 10.000
e  il  Prefetto  territorialmente  competente,  tenendo  conto  delle
esigenze di continuita' del servizio di assistenza farmaceutica, puo'
disporre la chiusura dell'attivita' per una durata  non  superiore  a
cinque giorni. 
      1-ter. L'applicazione del prezzo calmierato e' assicurata anche
da tutte le strutture sanitarie autorizzate e da quelle accreditate o
convenzionate con il Servizio sanitario nazionale e autorizzate dalle
regioni alla  somministrazione  di  test  antigenici  rapidi  per  la
rilevazione di antigene SARSCoV-2, di cui all'articolo  9,  comma  1,
lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  17  giugno  2021,  n.  87,  aderenti  al
protocollo d'intesa di cui al comma 1.» 
  2. All'articolo 34,  del  decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,  i
commi 9-quater e 9-quinquies sono sostituiti dai seguenti: 
    «9-quater. Al fine di garantire fino al  31  dicembre  2021,  nel
limite  di  spesa  autorizzato  ai  sensi  del  presente  comma   che
costituisce tetto massimo di spesa,  l'esecuzione  gratuita  di  test
antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2,  di  cui
all'articolo 9, comma 1, lettera  d),  del  decreto-legge  22  aprile
2021, n. 52, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  giugno
2021, n. 87, somministrati nelle  farmacie  di  cui  all'articolo  1,
commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,  ovvero  nelle
strutture  sanitarie  aderenti  al   protocollo   d'intesa   di   cui
all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio  2021,  n.  105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126,
per i soggetti che non possono ricevere o completare la  vaccinazione
anti  SARS-CoV-2,  sulla  base  di  idonea   certificazione   medica,
rilasciata ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 3,  del  decreto-legge
22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
giugno 2021, n. 87, e secondo i criteri definiti  con  circolare  del
Ministro della  salute,  e'  autorizzata  a  favore  del  Commissario
straordinario  per  l'attuazione  e  il  coordinamento  delle  misure
occorrenti   per   il   contenimento   e   contrasto   dell'emergenza
epidemiologica COVID-19 la spesa di 105 milioni di  euro  per  l'anno
2021, a valere sulle risorse di cui al  comma  1,  che  sono  per  il
medesimo anno corrispondentemente incrementate. 
    9-quinquies.   Il   Commissario   straordinario    provvede    al
trasferimento delle risorse di cui al comma 9-quater a lle regioni  e
alle province autonome di Trento e di Bolzano  sulla  base  dei  dati
disponibili sul sistema Tessera Sanitaria, al fine del ristoro per  i
mancati introiti derivanti alle farmacie e alle  strutture  sanitarie
dall'applicazione del comma 9-quater secondo  le  medesime  modalita'
previste dai protocolli d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1,  del
decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 16 settembre 2021, n. 126. ». 
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1, lettera a) e 2, pari a  115,85
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, per 10 milioni di  euro
mediante  corrispondente  utilizzo  delle  risorse  rivenienti  dalle
modifiche di cui al comma 2, capoverso 9-quater, e per 105,85 milioni
di  euro  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   di   cui
all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come incrementato dall'articolo 40,
comma 3, del decreto-legge 22 marzo  2021,  n.  41,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge
          23 luglio 2021, n. 105  «Misure  urgenti  per  fronteggiare
          l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in
          sicurezza di attivita' sociali ed  economiche»  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021,  n.  126,
          cosi' come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 5 (Misure urgenti per la somministrazione di test
          antigenici   rapidi   e   per   la    campagna    vaccinale
          antinfluenzale   2021/2022).   -    1.    Il    Commissario
          straordinario per l'attuazione  e  il  coordinamento  delle
          misure   di   contenimento   e   contrasto   dell'emergenza
          epidemiologica COVID-19 definisce, d'intesa con il Ministro
          della salute, un protocollo d'intesa con le farmacie e  con
          le altre strutture sanitarie al fine di assicurare fino  al
          31 dicembre 2021 la  somministrazione  di  test  antigenici
          rapidi per la rilevazione di antigene  SARS-CoV-2,  di  cui
          all'articolo 9, comma 1, lettera d), del  decreto-legge  22
          aprile 2021, n. 52, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 17  giugno  2021,  n.  87,  a  prezzi  contenuti.  Il
          protocollo tiene  conto  in  particolare  dell'esigenza  di
          agevolare ulteriormente i minori di eta' compresa tra i  12
          e i 18 anni. 
              1-bis. Le farmacie di cui all'articolo 1, commi  418  e
          419, della legge 30 dicembre 2020, n.  178,  sono  altresi'
          tenute  ad  assicurare,  sino  al  31  dicembre  2021,   la
          somministrazione  di  test   antigenici   rapidi   per   la
          rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo  9,
          comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile  2021,  n.
          52, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17  giugno
          2021, n. 87, secondo le modalita' e i prezzi  previsti  nel
          protocollo  d'intesa  di  cui  al  comma  1.  In  caso   di
          inosservanza della disposizione di cui al  presente  comma,
          si applica la sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma  da  euro  1.000  a  euro  10.000   e   il   Prefetto
          territorialmente competente, tenendo conto  delle  esigenze
          di continuita' del  servizio  di  assistenza  farmaceutica,
          puo' disporre la chiusura dell'attivita' per una durata non
          superiore a cinque giorni. 
              1-ter.  L'applicazione   del   prezzo   calmierato   e'
          assicurata  anche   da   tutte   le   strutture   sanitarie
          autorizzate e da quelle accreditate o convenzionate con  il
          Servizio sanitario nazionale e  autorizzate  dalle  regioni
          alla somministrazione di  test  antigenici  rapidi  per  la
          rilevazione di antigene SARSCoV-2, di cui  all'articolo  9,
          comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile  2021,  n.
          52, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17  giugno
          2021, n. 87, aderenti al  protocollo  d'intesa  di  cui  al
          comma 1. 
              2. Al fine di contribuire al contenimento dei costi dei
          test antigenici rapidi di cui al comma 1, e' autorizzata  a
          favore del Commissario straordinario di cui al comma 1,  la
          spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle
          risorse di cui all'articolo 34, comma 1, del  decreto-legge
          25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 23 luglio 2021, n. 106, che  sono,  per  il  medesimo
          anno,  corrispondentemente  incrementate.  Il   Commissario
          straordinario  provvede  al  trasferimento  delle  predette
          risorse alle regioni e alle province autonome di  Trento  e
          Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera
          Sanitaria. Al relativo onere, pari a 45 milioni di euro per
          l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  utilizzo
          delle risorse rivenienti dalle modifiche di cui al comma 3. 
              3. All'articolo 1, comma 394, della legge  28  dicembre
          2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al primo periodo,  le  parole  «2021  e  2022»  sono
          sostituite dalle parole «2021, 2022 e 2023»; 
              b) al secondo periodo, le parole: «, a  55  milioni  di
          euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, a 100  milioni  di
          euro per l'anno 2021 e a 55  milioni  di  euro  per  l'anno
          2022» sono sostituite dalle seguenti: «, a  55  milioni  di
          euro per ciascuno degli anni  dal  2019  al  2022  e  a  45
          milioni di euro per l'anno 2023». 
              4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 45  milioni
          di euro per l'anno 2023, si provvede: 
              a) quanto a 20 milioni di euro mediante  corrispondente
          riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
          legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
              b) quanto a 25 milioni di euro mediante  corrispondente
          riduzione del Fondo per interventi strutturali di  politica
          economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
          decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
              4-bis. Al  fine  di  rafforzare  la  prossimita'  e  la
          tempestivita' dei servizi  di  vaccinazione  antinfluenzale
          per la stagione 2021/2022 e di assicurarne il coordinamento
          con la campagna vaccinale contro il SARSCoV-2, il Ministero
          della salute,  sentiti  il  Commissario  straordinario  per
          l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per
          il contenimento e contrasto  dell'emergenza  epidemiologica
          COVID-19 e  la  Federazione  degli  Ordini  dei  farmacisti
          italiani, previa intesa in sede  di  Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano ai  sensi  dell'articolo  3
          del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  definisce,
          tramite  apposito  protocollo  d'intesa  stipulato  con  le
          organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle
          farmacie, le procedure e le condizioni nel  rispetto  delle
          quali i farmacisti delle farmacie  aperte  al  pubblico,  a
          seguito del  superamento  di  specifico  corso  organizzato
          dall'Istituto  superiore  di   sanita',   concorrono   alla
          campagna vaccinale antinfluenzale per la stagione 2021/2022
          nei confronti dei soggetti di eta' non inferiore a diciotto
          anni. La remunerazione del servizio erogato dalle  farmacie
          ai  sensi  del  presente  comma  e'  definita  dal   citato
          protocollo d'intesa a valere sulle risorse  del  fabbisogno
          sanitario nazionale standard. Con  il  medesimo  protocollo
          d'intesa  sono  disciplinate  altresi'  le   procedure   di
          registrazione delle  somministrazioni  eseguite  presso  le
          farmacie  per   l'alimentazione   dell'Anagrafe   nazionale
          vaccini di cui al decreto  del  Ministro  della  salute  17
          settembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  257
          del 5 novembre 2018, anche per consentire  il  monitoraggio
          del servizio erogato  ai  fini  della  remunerazione  dello
          stesso. Le  previsioni  del  predetto  protocollo  d'intesa
          esauriscono gli obblighi e gli adempimenti a  carico  delle
          farmacie. Resta  fermo  quanto  previsto  dall'articolo  1,
          comma  471,  della  legge  30  dicembre   2020,   n.   178.
          Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono  derivare
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 418 e 419,
          della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178   «Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»: 
              «Art. 1. - (Omissis). 
              418. I test mirati a rilevare la presenza di  anticorpi
          IgG e IgM e i tamponi antigenici rapidi per la  rilevazione
          di antigene SARSCoV-2 possono essere eseguiti anche  presso
          le farmacie aperte al pubblico dotate di spazi idonei sotto
          il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la  tutela
          della riservatezza. 
              419.  Le  modalita'  organizzative  e   le   condizioni
          economiche relative all'esecuzione dei test e  dei  tamponi
          di cui al comma 418 del presente  articolo  nelle  farmacie
          aperte  al  pubblico  sono  disciplinate,  senza  nuovi   o
          maggiori oneri  a  carico  della  finanza  pubblica,  dalle
          convenzioni di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto
          legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, conformi agli accordi
          collettivi nazionali stipulati ai  sensi  dell'articolo  4,
          comma 9, della  legge  30  dicembre  1991,  n.  412,  e  ai
          correlati accordi regionali, che tengano conto anche  delle
          specificita' e dell'importanza del  ruolo  svolto  in  tale
          ambito dalle farmacie rurali. 
              (Omissis).». 
              -  Per  il  testo  dell'articolo  9,   comma   1,   del
          decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, si vedano
          i riferimenti normativi all'articolo 3. 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   34,   del
          decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73  «Misure   urgenti
          connesse all'emergenza da  COVID-19,  per  le  imprese,  il
          lavoro, i giovani, la  salute  e  i  servizi  territoriali»
          convertito, con modificazioni, alla legge 23  luglio  2021,
          n. 106 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio
          2021, n. 106, cosi' come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 34 (Altre  disposizioni  urgenti  in  materia  di
          salute). - 1. Per l'anno 2021, e' autorizzata la  spesa  di
          1.650 milioni di euro per gli interventi di competenza  del
          Commissario straordinario  di  cui  all'articolo  122,  del
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27,  da
          trasferire  sull'apposita  contabilita'  speciale  ad  esso
          intestata, previa motivata richiesta avanzata dal  medesimo
          Commissario al Ministero dell'economia e delle finanze  per
          il tramite del Dipartimento  della  Protezione  civile.  Le
          predette risorse finanziarie sono trasferite al Commissario
          previa presentazione, da parte del medesimo, di  rendiconto
          amministrativo relativo  alla  gestione  successiva  al  1°
          marzo 2021. 
              2. Ai fini di una migliore  allocazione  delle  risorse
          confluite  a  legislazione   vigente   sulla   contabilita'
          speciale di cui al comma 1 ed in relazione alle  necessita'
          di spesa connesse all'emergenza pandemica, su richiesta del
          commissario straordinario, mediante decreto del  Presidente
          del Consiglio dei Ministri, di  concerto  con  il  Ministro
          dell'Economia e delle Finanze ed il Ministro della  Salute,
          le  predette  risorse  possono  essere  rimodulate  tra  le
          finalita' di cui all'articolo 122,  del  decreto  legge  17
          marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 aprile 2020, n. 27. 
              3.   Il   commissario   straordinario   presenta   alla
          Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,   al   Ministero
          dell'economia e delle finanze e alle Camere  il  rendiconto
          attestante l'effettivo utilizzo delle somme di cui al comma
          1, decorsi sei mesi dalla data del loro trasferimento sulla
          contabilita' speciale ad esso  intestata.  Successivamente,
          la rendicontazione e' effettuata ogni quattro mesi. 
              4. Per l'attuazione della Raccomandazione (UE) 2021/472
          della  Commissione  del  17  marzo  2021,  relativa  ad  un
          approccio comune per istituire una sorveglianza sistematica
          del SARS-CoV-2 e delle sue varianti nelle acque reflue,  e'
          autorizzata la spesa complessiva di euro 5.800.000, di  cui
          euro 2.500.000, per l'anno 2021,  ed  euro  3.300.000,  per
          l'anno 2022. 
              5. Le attivita' di sorveglianza di cui al comma 4  sono
          coordinate, con la vigilanza del  Ministero  della  salute,
          dall'Istituto superiore  di  sanita',  che  si  avvale  del
          supporto delle regioni e delle province  autonome,  con  le
          risorse umane disponibili a legislazione vigente. 
              6. Con decreto del Ministro della salute,  da  adottare
          di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze
          entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, sono stabiliti i criteri e  le  modalita'
          per il riparto delle risorse di cui al comma 4. 
              7. All'articolo 1, comma 465 della  legge  30  dicembre
          2020 n. 178, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente:
          "Le regioni e province autonome possono prevedere anche  il
          coinvolgimento   degli   erogatori   privati    accreditati
          nell'attivita' di somministrazione dei  vaccini  contro  il
          SARS-COV-2, attraverso l'integrazione, per tale  finalita',
          degli  accordi  e  dei  contratti   di   cui   all'articolo
          8-quinquies del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.
          502, stipulati per l'anno 2021, anche  in  deroga,  per  la
          quota destinata alle prestazioni  di  somministrazione  dei
          vaccini, all'articolo 15,  comma  14,  primo  periodo,  del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  e  ferma
          restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio
          sanitario regionale". 
              8. All'articolo 3-bis, comma 1,  del  decreto-legge  14
          gennaio 2021, n. 2, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 12 marzo 2021, n.  29,  la  parola:  "retribuiti"  e'
          soppressa e le parole "Conseguentemente non e'  erogato  il
          trattamento  previdenziale  per  le  mensilita'   per   cui
          l'incarico e' retribuito.'' sono sostituite dalle seguenti:
          «Il  predetto  personale  opta  per  il  mantenimento   del
          trattamento previdenziale  gia'  in  godimento  ovvero  per
          l'erogazione della retribuzione  connessa  all'incarico  da
          conferire.». 
              9. In considerazione del  contributo  fornito  per  far
          fronte alle  esigenze  straordinarie  e  urgenti  derivanti
          dalla diffusione del COVID-19 e per  garantire  il  massimo
          livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale, le
          disposizioni di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 14
          gennaio 2021, n. 2, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 12 marzo 2021, n. 29, si interpretano nel  senso  che
          esse non si applicano, per l'anno 2021, agli  incarichi  di
          cui all'articolo 2 bis, comma 5, del  decreto-legge  n.  18
          del 2020, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
          aprile 2020, n. 27. 
              9-bis. Al fine di sostenere il settore delle  cerimonie
          colpito  dalle  restrizioni  imposte  dalle   esigenze   di
          contenimento del virus SARS-CoV-2  e  in  conformita'  alla
          proposta  di  raccomandazione  di  cui  alla  comunicazione
          COM(2021) 294 final del Consiglio, del 31 maggio 2021,  che
          modifica la raccomandazione (UE) 2020/1475, del 13  ottobre
          2020, per un approccio coordinato  alla  limitazione  della
          liberta' di  circolazione  in  risposta  alla  pandemia  di
          COVID-19,  al  decreto-legge  22  aprile   2021,   n.   52,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno  2021,
          n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) all'articolo 8-bis, dopo il comma 2 e'  aggiunto  il
          seguente: 
              "2-bis. Nel rispetto delle misure di carattere generale
          e dei protocolli  adottati  per  lo  svolgimento  dei  riti
          religiosi e civili, i bambini di eta' inferiore a sei  anni
          sono   esentati   dal   requisito   del   possesso    della
          certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9 per  la
          partecipazione ai banchetti nell'ambito di cerimonie  e  di
          eventi analoghi con meno di sessanta partecipanti"; 
              b) all'articolo 9, dopo  il  comma  8  e'  inserito  il
          seguente: 
              "8-bis. Per garantire che le famiglie in viaggio  negli
          Stati membri dell'Unione europea restino  unite,  i  minori
          che accompagnano il genitore o i genitori non sono tenuti a
          sottoporsi a quarantena o ad autoisolamento per  motivi  di
          viaggio se tale obbligo non e' imposto  al  genitore  o  ai
          genitori  perche'  in  possesso  di   un   certificato   di
          vaccinazione o di un certificato di  guarigione.  L'obbligo
          di sottoporsi a test  per  l'infezione  da  SARS-CoV-2  per
          motivi di  viaggio  non  si  applica  ai  bambini  di  eta'
          inferiore a sei anni". 
              9-ter.   Al   fine   di   dare   completa    attuazione
          all'integrazione  sociosanitaria  e  di  fare   fronte   al
          perdurare dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  il
          personale  dipendente  del  Servizio  sanitario   nazionale
          appartenente  ai  profili   professionali   di   assistente
          sociale, di sociologo e di operatore  sociosanitario,  gia'
          collocato nel ruolo  tecnico  di  cui  all'articolo  1  del
          decreto del Presidente della Repubblica 20  dicembre  1979,
          n. 761, in attuazione di quanto  previsto  dall'articolo  5
          della legge 11 gennaio 2018, n. 3, e' collocato  nel  ruolo
          sociosanitario istituito dal presente comma, senza nuovi  o
          maggiori oneri per la finanza pubblica. 
              9-quater. Al fine di  garantire  fino  al  31  dicembre
          2021, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente
          comma che costituisce tetto massimo di spesa,  l'esecuzione
          gratuita di test antigenici rapidi per  la  rilevazione  di
          antigene  SARS-CoV-2,  di  cui  all'articolo  9,  comma  1,
          lettera d),  del  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno  2021,
          n. 87, somministrati nelle farmacie di cui all'articolo  1,
          commi 418 e 419, della legge  30  dicembre  2020,  n.  178,
          ovvero nelle strutture  sanitarie  aderenti  al  protocollo
          d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del  decreto-legge
          23 luglio 2021,  n.  105,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, per i  soggetti  che
          non possono ricevere  o  completare  la  vaccinazione  anti
          SARS-CoV-2, sulla base  di  idonea  certificazione  medica,
          rilasciata ai  sensi  dell'articolo  9-bis,  comma  3,  del
          decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e secondo
          i criteri definiti con circolare del Ministro della salute,
          e' autorizzata a favore del Commissario  straordinario  per
          l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per
          il contenimento e contrasto  dell'emergenza  epidemiologica
          COVID-19 la spesa di 105 milioni di euro per l'anno 2021, a
          valere sulle risorse di cui al comma 1,  che  sono  per  il
          medesimo anno corrispondentemente incrementate. 
              9-quinquies. Il Commissario straordinario  provvede  al
          trasferimento delle risorse di cui al comma  9-quater  alle
          regioni e alle province autonome di  Trento  e  di  Bolzano
          sulla  base  dei  dati  disponibili  sul  sistema   Tessera
          Sanitaria, al fine  del  ristoro  per  i  mancati  introiti
          derivanti  alle  farmacie  e   alle   strutture   sanitarie
          dall'applicazione del comma 9-quater  secondo  le  medesime
          modalita'  previste  dai   protocolli   d'intesa   di   cui
          all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio  2021,
          n. 105,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  16
          settembre 2021, n. 126. 
              10. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 4 si provvede ai
          sensi dell'articolo 77. 
              10-bis.  Al  fine  di   rafforzare   i   programmi   di
          sorveglianza epidemiologica e di garantire l'aderenza  alla
          terapia farmacologica, realizzando l'efficace  monitoraggio
          dei consumi farmaceutici, il sistema di ricezione dei  dati
          individuali in forma anonimizzata, di cui all'articolo  68,
          comma  9,  della  legge  23  dicembre  1998,  n.   448,   e
          all'articolo 50 del decreto-legge  30  settembre  2003,  n.
          269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
          2003, n. 326,  e'  esteso  a  tutti  i  farmaci  dotati  di
          autorizzazione all'immissione in  commercio,  anche  non  a
          carico del  Servizio  sanitario  nazionale,  e  a  tutti  i
          farmaci comunque  dispensati  dalle  farmacie  nelle  forme
          della distribuzione per  conto,  secondo  i  termini  e  le
          modalita' previsti dall'articolo  50,  commi  5  e  8,  del
          citato  decreto-legge  n.   269   del   2003,   utilizzando
          l'infrastruttura del sistema tessera sanitaria. 
              10-ter. Nell'ambito delle attivita'  di  cui  al  comma
          10-bis e'  prevista  l'acquisizione  dei  dati  individuali
          anonimizzati   relativi   all'erogazione   di   parafarmaci
          registrati come dispositivi medici  tramite  il  canale  di
          dispensazione delle farmacie. 
              10-quater. Ai dati di cui  ai  commi  10-bis  e  10-ter
          possono accedere il Ministero della  salute,  il  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze,  l'Agenzia  italiana  del
          farmaco, l'Istituto  nazionale  di  statistica,  l'Istituto
          superiore di sanita' e l'Agenzia nazionale  per  i  servizi
          sanitari  regionali,  secondo  le  modalita'  fissate   dal
          decreto  del  Ministro  della  sanita'  18   giugno   1999,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191  del  16  agosto
          1999. 
              10-quinquies. Dall'attuazione dei commi 10-bis,  10-ter
          e 10-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri  per
          la  finanza  pubblica.   Le   amministrazioni   interessate
          provvedono alla  ricezione  dei  dati  previsti  dai  commi
          10-bis, 10-ter e 10-quater, i cui oneri di  acquisizione  e
          di  trasmissione  sono  posti  ad  esclusivo  carico  delle
          associazioni di categoria, utilizzando  le  risorse  umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente. 
              10-sexies.  Al  fine  di  potenziare   l'attivita'   di
          screening polmonare su tutto il  territorio  nazionale,  e'
          autorizzata la spesa di 1  milione  di  euro  per  ciascuno
          degli anni 2021 e 2022, da destinare ai centri  della  Rete
          italiana  screening  polmonare  per  la  realizzazione   di
          programmi di prevenzione  e  monitoraggio  del  tumore  del
          polmone nei limiti della spesa autorizzata. 
              10-septies. Con decreto del Ministro della  salute,  da
          adottare entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          previa intesa  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalita'
          per  l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al   comma
          10-sexies, anche al fine del rispetto del limite  di  spesa
          autorizzato. Con il medesimo  decreto  sono  individuati  i
          centri  che  costituiscono  la  Rete   italiana   screening
          polmonare, garantendo il piu' ampio  livello  di  copertura
          del territorio nazionale. 
              10-octies. Agli oneri derivanti dai commi  10-sexies  e
          10-septies, pari a 1 milione di  euro  per  ciascuno  degli
          anni 2021  e  2022,  si  provvede  mediante  corrispondente
          riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
          legge  23  dicembre  2014,  n.   190,   come   rifinanziato
          dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 9-bis, comma 3, del
          citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87: 
              «Art. 9-bis (Impiego  certificazioni  verdi  COVID-19).
          -(Omissis). 
              3. Le disposizioni di cui al comma 1 non  si  applicano
          ai soggetti esclusi per eta' dalla campagna vaccinale e  ai
          soggetti esenti sulla base di idonea certificazione  medica
          rilasciata secondo i criteri  definiti  con  circolare  del
          Ministero della salute.  Con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri
          della  salute,   per   l'innovazione   tecnologica   e   la
          transizione digitale,  e  dell'economia  e  delle  finanze,
          sentito il Garante per la protezione  dei  dati  personali,
          sono individuate le specifiche  tecniche  per  trattare  in
          modalita' digitale le predette certificazioni, al  fine  di
          consentirne    la    verifica     digitale,     assicurando
          contestualmente la protezione dei dati  personali  in  esse
          contenuti. Nelle more dell'adozione del  predetto  decreto,
          per le finalita' di cui al presente articolo possono essere
          utilizzate  le   certificazioni   rilasciate   in   formato
          cartaceo. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  44,  del  decreto
          legislativo 2 gennaio 2018, n.  1,  recante  «Codice  della
          protezione civile»: 
              «Art. 44 (Fondo per le emergenze nazionali). -  1.  Per
          gli interventi conseguenti agli eventi di cui  all'articolo
          7, comma 1, lettera c), relativamente ai quali il Consiglio
          dei ministri  delibera  la  dichiarazione  dello  stato  di
          emergenza di rilievo nazionale, si provvede con  l'utilizzo
          delle  risorse  del  Fondo  per  le  emergenze   nazionali,
          istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -
          Dipartimento della protezione civile. 
              2. Sul conto finanziario della Presidenza del Consiglio
          dei ministri, al termine di ciascun anno,  dovranno  essere
          evidenziati,  in  apposito  allegato,  gli  utilizzi  delle
          risorse   finanziarie   del   "Fondo   per   le   emergenze
          nazionali".». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 40,  comma  3,  del
          decreto-legge 22 marzo  2021,  n.  41  «Misure  urgenti  in
          materia  di  sostegno  alle  imprese   e   agli   operatori
          economici,  di  lavoro,  salute  e  servizi   territoriali,
          connesse  all'emergenza  da   COVID-19»   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. 
              «Art.  40  (Risorse   da   destinare   al   Commissario
          straordinario per l'emergenza e alla Protezione civile).  -
          (Omissis). 
              3. Per l'anno 2021 il fondo di cui all'articolo 44, del
          decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e' incrementato di
          700 milioni di euro, di cui 19 milioni di euro da destinare
          al ripristino della  capacita'  di  risposta  del  Servizio
          nazionale della Protezione Civile. 
              (Omissis).».