Art. 4 bis 
 
Campagne  di  informazione  e  sensibilizzazione  sulla  vaccinazione
                anti-SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro 
 
  1. Al fine di  garantire  il  piu'  elevato  livello  di  copertura
vaccinale e al fine di proteggere, in modo specifico,  i  soggetti  a
rischio, fino alla data di cessazione dello  stato  di  emergenza,  i
datori di lavoro pubblici e privati possono  promuovere  campagne  di
informazione e sensibilizzazione sulla necessita'  e  sull'importanza
della vaccinazione anti-SARS-CoV-2. Le campagne di informazione  sono
dirette alla tutela della salute dei dipendenti e al contrasto  e  al
contenimento della  diffusione  dell'infezione  da  SARS-CoV-2  negli
ambienti di lavoro. 
  2. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attivita'  previste
dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie
previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per  la
finanza pubblica. 
  3. Per le finalita' di cui al presente articolo i datori di  lavoro
si avvalgono del medico competente nominato  ai  sensi  dell'articolo
18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9  aprile  2008,  n.
81. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  18,  comma  1,
          lettera a), del decreto legislativo 9 aprile  2008,  n.  81
          «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto  2007,  n.
          123, in materia di tutela della salute  e  della  sicurezza
          nei luoghi di lavoro»: 
                «Art.  18  (Obblighi  del  datore  di  lavoro  e  del
          dirigente). - 1. Il  datore  di  lavoro,  che  esercita  le
          attivita'  di  cui  all'articolo  3,  e  i  dirigenti,  che
          organizzano e  dirigono  le  stesse  attivita'  secondo  le
          attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: 
                  a)    nominare    il    medico    competente    per
          l'effettuazione  della  sorveglianza  sanitaria  nei   casi
          previsti dal presente decreto legislativo; 
              (Omissis).».