Art. 6 
 
                     Misure urgenti per lo sport 
 
  1. Le somme trasferite alla societa' Sport e Salute  s.p.a  per  il
pagamento delle indennita'  per  i  collaboratori  sportivi  connesse
all'emergenza da COVID-19, di cui all'articolo 44  del  decreto-legge
25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge  23
luglio 2021, n. 106, non utilizzate,  sono  riversate,  in  deroga  a
quanto previsto dal comma 13 del suddetto articolo 44,  entro  il  15
ottobre  2021,  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  essere
riassegnate per il 50 per cento al  «  Fondo  unico  a  sostegno  del
potenziamento del movimento sportivo italiano » di  cui  all'articolo
1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e per il restante
50 per cento al fondo di cui all'articolo 1, comma 561,  della  legge
30 dicembre 2020, n. 178. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il  decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73  «Misure
          urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese,
          il lavoro, i giovani, la salute e i  servizi  territoriali»
          convertito, con modificazioni, alla legge 23  luglio  2021,
          n. 106, e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  25  maggio
          2021, n. 123. 
              - La legge  27  dicembre  2017,  n.  205  «Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e
          bilancio  pluriennale  per  il   triennio   2018-2020»   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29  dicembre  2017,  n.
          302. 
              - La legge  30  dicembre  2020,  n.  178  «Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e
          bilancio  pluriennale  per  il   triennio   2021-2023»   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30  dicembre  2020,  n.
          322.