((Art. 1 bis 
 
Disposizioni in materia di  accesso  a  spettacoli  in  impianti  con
                capienza superiore a 5.000 spettatori 
 
  1. All'articolo 1, comma 545-bis, della legge 11 dicembre 2016,  n.
232, dopo le parole: «danza e circo contemporaneo» sono  inserite  le
seguenti:  «,  nonche'  le  manifestazioni  carnevalesche,  i   corsi
ma-scherati,  le  rievocazioni  storiche,  giostre  e  manifestazioni
similari».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il comma 545-bis  dell'articolo  1,  della
          legge 11 dicembre 2016, n. 232, pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 21 dicembre 2016, n. 297, S.O., recante "Bilancio
          di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2017  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2017-2019,   come
          modificato dalla presente legge: 
                «545-bis In vigore dal 30 giugno  2019.  A  decorrere
          dal  1°  luglio  2019,   ferme   restando   le   specifiche
          disposizioni in materia di manifestazioni sportive, per  le
          quali continua ad applicarsi  la  specifica  disciplina  di
          settore, i titoli di accesso ad attivita' di spettacolo  in
          impianti con capienza superiore  a  5.000  spettatori  sono
          nominativi,  previa  efficace  verifica  dell'identita',  e
          riportano la chiara indicazione del nome e del cognome  del
          soggetto che fruisce del titolo di  accesso,  nel  rispetto
          delle disposizioni del codice in materia di protezione  dei
          dati personali, di cui al  decreto  legislativo  30  giugno
          2003,  n.  196.  L'accesso  all'area  dello  spettacolo  e'
          subordinato   al   riconoscimento   personale,   attraverso
          controlli e meccanismi efficaci di verifica  dell'identita'
          dei partecipanti all'evento,  compresi  i  minorenni.  Sono
          esclusi da tale prescrizione lo spettacolo viaggiante e gli
          spettacoli di attivita' lirica,  sinfonica  e  cameristica,
          prosa, jazz, balletto, danza e circo contemporaneo, nonche'
          le manifestazioni carnevalesche,  i  corsi  mascherati,  le
          rievocazioni storiche, giostre e  manifestazioni  similari.
          Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,
          adottato previa intesa con il Ministero per  i  beni  e  le
          attivita' culturali e sentita l'Autorita' per  le  garanzie
          nelle comunicazioni, entro sessanta giorni  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  della  presente   disposizione,   sono
          stabilite le regole tecniche attraverso cui i siti internet
          di rivendita primari, i box office  autorizzati  o  i  siti
          internet ufficiali dell'evento  assicurano  la  rimessa  in
          vendita dei titoli di ingresso nominativi o  il  cambio  di
          nominativo.»