Art. 2 
 
Disposizioni urgenti in materia di musei e altri  istituti  e  luoghi
                            della cultura 
 
  1. All'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 22  aprile  2021,
n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.
87, le parole «e da consentire che i visitatori possano rispettare la
distanza interpersonale di almeno un metro» sono soppresse. 
  2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dall'11
ottobre 2021. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo 5-bis del citato decreto  legge
          22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 17 giugno 2021, n. 87, come modificato dalla presente
          legge: 
                «Art. 5-bis (Musei e altri istituti  e  luoghi  della
          cultura). - 1. In zona bianca  e  gialla,  il  servizio  di
          apertura al pubblico dei musei e  degli  altri  istituti  e
          luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei
          beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui   al   decreto
          legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  e'  assicurato  a
          condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle
          dimensioni e delle caratteristiche  dei  locali  aperti  al
          pubblico nonche' dei  flussi  di  visitatori,  garantiscano
          modalita' di fruizione contingentata  o  comunque  tali  da
          evitare assembramenti di persone.  Per  gli  istituti  e  i
          luoghi della cultura che nell'anno 2019 hanno registrato un
          numero di visitatori superiore a un milione, il sabato e  i
          giorni festivi il servizio e' assicurato a  condizione  che
          l'ingresso sia stato prenotato on  line  o  telefonicamente
          con almeno un giorno di anticipo. Resta sospesa l'efficacia
          delle  disposizioni  dell'articolo  4,  comma  2,   secondo
          periodo, del regolamento di cui al decreto del Ministro per
          i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507,  in
          materia di libero accesso a tutti  gli  istituti  e  luoghi
          della cultura statali la  prima  domenica  del  mese.  Alle
          medesime condizioni di cui al presente comma sono  altresi'
          aperte al pubblico le mostre.»