Art. 7 Controlli ed eventuali procedure di recupero del credito d'imposta illegittimamente fruito 1. L'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero della transizione ecologica, con modalita' telematiche e secondo termini definiti d'intesa, l'elenco delle imprese e dei soggetti titolari di reddito da lavoro autonomo che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta, con i relativi importi e, ai fini dei controlli previsti sul divieto di cumulo, ai sensi dell'art. 2, comma 4, l'elenco delle imprese che hanno utilizzato in compensazione il credito di imposta previsto dall'art. 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con i relativi importi. 2. Qualora l'Agenzia delle entrate accerti, nell'ambito dell'ordinaria attivita' di controllo, l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta di cui al presente decreto, la stessa ne da' comunicazione per via telematica al Ministero della transizione ecologica. 3. Il Ministero della transizione ecologica, procede ai sensi dell'art. 1, comma 6 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 al recupero del credito di imposta indebitamente utilizzato, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 ottobre 2021 Il Ministro della transizione ecologica Cingolani Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco Il Ministro dello sviluppo economico Giorgetti Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, n. 2977