Art. 4 
 
                           Rendicontazione 
 
  1. Al termine del triennio 2021-2023  il  Ministero  del  lavoro  e
delle  politiche  sociali  e  Anpal   trasmetteranno   all'Inail   il
rendiconto degli  oneri  effettivamente  sostenuti  per  l'erogazione
dell'assegno  di  ricollocazione  in   favore   delle   persone   con
disabilita' da lavoro. 
  2. Nel caso in cui l'importo  trasferito  dall'Inail  a  titolo  di
concorso al finanziamento dell'assegno di  ricollocazione  erogato  a
favore dei disabili da lavoro risulti maggiore o inferiore  a  quello
corrispondente al 60% degli oneri di cui  al  comma  1  del  presente
articolo, la differenza per difetto  del  contributo  sara'  regolata
dall'Inail mediante trasferimento al Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali di detta differenza entro il  31  dicembre  2024  e
l'eventuale  eccedenza  sara'  regolata  mediante  trasferimento  del
relativo importo da parte del predetto Ministero all'Inail  entro  la
stessa data.