Art. 4 Rendicontazione 1. Al termine del triennio 2021-2023 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Anpal trasmetteranno all'Inail il rendiconto degli oneri effettivamente sostenuti per l'erogazione dell'assegno di ricollocazione in favore delle persone con disabilita' da lavoro. 2. Nel caso in cui l'importo trasferito dall'Inail a titolo di concorso al finanziamento dell'assegno di ricollocazione erogato a favore dei disabili da lavoro risulti maggiore o inferiore a quello corrispondente al 60% degli oneri di cui al comma 1 del presente articolo, la differenza per difetto del contributo sara' regolata dall'Inail mediante trasferimento al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di detta differenza entro il 31 dicembre 2024 e l'eventuale eccedenza sara' regolata mediante trasferimento del relativo importo da parte del predetto Ministero all'Inail entro la stessa data.