Art. 10 
 
             Revoca totale o parziale del finanziamento 
 
  1. Qualora si ravvisi la  presenza  di  criticita'  nell'esecuzione
degli interventi da parte dei comuni  beneficiari,  la  ex  Direzione
generale per  il  clima,  l'energia  e  l'aria  del  Ministero  della
transizione ecologica  avvia  un  procedimento  istruttorio,  dandone
tempestiva comunicazione al comune  beneficiario  che,  entro  trenta
giorni dal ricevimento della stessa, invia i necessari chiarimenti  e
l'eventuale documentazione richiesta. 
  2. Entro novanta giorni dall'avvio del procedimento istruttorio  di
cui al comma 1, la  suddetta  Direzione  generale  puo'  disporre  la
revoca totale o parziale dei finanziamenti  concessi,  anche  tenendo
conto delle risorse gia' trasferite, se e' accertato  il  verificarsi
di una delle seguenti condizioni: 
    a) mancata  o  parziale  esecuzione  degli  interventi  entro  il
termine del 30 giugno 2026; 
    b) difformita' tra gli interventi realizzati  e  quelli  previsti
nella Scheda Progetto approvata; 
    c) mancata osservanza della disciplina  nazionale  e  comunitaria
vigente per gli affidamenti degli  appalti  di  lavori,  forniture  e
servizi oggetto di finanziamento; 
    d) richiesta, da parte del comune beneficiario, di  trasferimento
del saldo del finanziamento concesso,  a  fronte  di  un  avanzamento
contabile degli interventi inferiore al 100%  del  costo  complessivo
degli interventi previsti dalla Scheda Progetto. 
  3. Ogni difformita' rilevata nella regolarita' della spesa, primo o
dopo l'erogazione  del  contributo  pubblico  in  favore  del  comune
beneficiario, deve essere immediatamente rettificata  e  gli  importi
eventualmente corrisposti sono  recuperati  secondo  quanto  previsto
dall'art. 22 del regolamento (UE) n. 2021/241. A tale fine il  comune
beneficiario si impegna, conformemente a  quanto  disposto  dalla  ex
Direzione generale per il clima, l'energia  e  l'aria  del  Ministero
della transizione ecologica,  a  recuperare  le  somme  indebitamente
corrisposte. 
  4. Le risorse per cui e' stata disposta  la  revoca,  qualora  gia'
erogate,  sono  versate   dal   comune   beneficiario   in   apposito
capitolo/articolo di entrata del Bilancio dello Stato i  cui  estremi
sono comunicati dalla ex Direzione generale per il clima, l'energia e
l'aria del Ministero della transizione ecologica.