Art. 11 
 
              Informazione, comunicazione e pubblicita' 
 
  1. Il  Ministero  della  transizione  ecologica  puo'  divulgare  i
risultati conseguiti per la realizzazione degli  interventi  previsti
dalla Scheda Progetto, attraverso la  pubblicazione  di  informazioni
riguardanti, tra le altre: i comuni beneficiari, gli  obiettivi,  gli
interventi realizzati, i benefici  ambientali  conseguiti,  il  costo
totale e il finanziamento concesso. 
  2. I comuni beneficiari sono tenuti a dare la massima  informazione
e diffusione dei risultati conseguiti con gli  interventi  finanziati
nell'ambito del presente Programma. 
  3. Tutti  gli  atti,  i  prodotti,  i  materiali  e  le  iniziative
concernenti  gli  interventi   finanziati   devono   evidenziare   il
riferimento esplicito al finanziamento da parte dell'Unione europea e
all'iniziativa Next Generation EU,  i  loghi  dell'Unione  europea  e
quello del Ministero della transizione ecologica (Allegato 2). 
  4.  Eventuali  modifiche  e/o  integrazioni  sulle   modalita'   di
divulgazione  saranno  comunicate  ai  comuni  beneficiari  dalla  ex
Direzione generale per il clima, l'energia  e  l'aria  del  Ministero
della transizione ecologica.