Art. 11 Informazione, comunicazione e pubblicita' 1. Il Ministero della transizione ecologica puo' divulgare i risultati conseguiti per la realizzazione degli interventi previsti dalla Scheda Progetto, attraverso la pubblicazione di informazioni riguardanti, tra le altre: i comuni beneficiari, gli obiettivi, gli interventi realizzati, i benefici ambientali conseguiti, il costo totale e il finanziamento concesso. 2. I comuni beneficiari sono tenuti a dare la massima informazione e diffusione dei risultati conseguiti con gli interventi finanziati nell'ambito del presente Programma. 3. Tutti gli atti, i prodotti, i materiali e le iniziative concernenti gli interventi finanziati devono evidenziare il riferimento esplicito al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU, i loghi dell'Unione europea e quello del Ministero della transizione ecologica (Allegato 2). 4. Eventuali modifiche e/o integrazioni sulle modalita' di divulgazione saranno comunicate ai comuni beneficiari dalla ex Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria del Ministero della transizione ecologica.