Art. 4 Modalita' e termini di presentazione dell'istanza di finanziamento 1. I comuni di cui all'art. 2, comma 2, presentano istanza di finanziamento degli interventi di cui all'art. 1, comma 2, al Ministero della transizione ecologica trasmettendo la seguente documentazione: a) istanza di finanziamento firmata dal rappresentante legale o da un funzionario delegato del comune istante con l'indicazione di un referente e i relativi recapiti istituzionali; b) Scheda Progetto (di seguito anche S.P.) riferita ad almeno tre delle tipologie di interventi di cui all'Allegato 1, Parte B, che rispetti le specifiche tecniche di cui al medesimo Allegato, redatta esclusivamente sulla base dell'apposita modulistica debitamente compilata in tutte le sue parti, predisposta dalla ex Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria del Ministero della transizione ecologica e pubblicata sul sito del medesimo Ministero. Nel caso in cui il territorio di competenza del comune istante ricada in piu' di una Isola minore non interconnessa, il comune deve presentare per ciascuna Isola una S.P contenente almeno tre delle suddette tipologie di interventi; c) indicazione del Codice unico di progetto (CUP) afferente alla Scheda Progetto riepilogativa degli interventi; d) attestazione del comune istante che non beneficia di altri finanziamenti provenienti da soggetti pubblici o privati per la realizzazione degli interventi descritti nella S.P.; e) la dichiarazione del comune istante che attesta la coerenza della S.P. con gli esistenti strumenti di pianificazione in vigore. 2. Il comune capofila di cui all'art. 2, comma 3, presenta istanza di finanziamento degli interventi di cui all'art. 1, comma 2, al Ministero della transizione ecologica trasmettendo la seguente documentazione: a) istanza di finanziamento firmata dal rappresentante legale o da un funzionario delegato del comune capofila con l'indicazione di un referente e i relativi recapiti istituzionali; b) una Scheda Progetto (di seguito anche S.P.) riferita ad almeno tre delle tipologie di interventi di cui all'Allegato 1, Parte B, che rispetti le specifiche tecniche di cui al medesimo Allegato, redatta esclusivamente sulla base dell'apposita modulistica, debitamente compilata in tutte le sue parti, predisposta dalla ex Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria del Ministero della transizione ecologica e pubblicata sul sito del medesimo Ministero; c) indicazione del Codice unico di progetto (CUP) afferente alla Scheda Progetto riepilogativa degli interventi; d) copia dell'atto associativo sottoscritto tra i Comuni di Leni, Malfa e Santa Marina Salina ai sensi del Capo V, titolo II, Parte I del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con l'indicazione del comune capofila e del referente della Scheda Progetto; e) dichiarazione dei Comuni di Leni, Malfa e Santa Marina Salina che attesta che gli stessi partecipano al Programma con un'unica S.P., che non beneficiano di altri finanziamenti provenienti da soggetti pubblici o privati per la realizzazione degli interventi descritti nella S.P., e che gli interventi previsti dalla stessa sono coerenti con gli esistenti strumenti di pianificazione in vigore. 3. La documentazione di cui ai precedenti commi 1 e 2 e' trasmessa esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata - PEC all'indirizzo clea@pec.minambiente.it entro e non oltre centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 4. Il campo «Oggetto» della PEC di trasmissione deve riportare la seguente dicitura: «Programma Isole Verdi». 5. E' consentito trasmettere piu' PEC relative a un'unica domanda, fino a un massimo di cinque. In tal caso, di seguito alla dicitura di cui al precedente comma 4, le singole PEC inviate devono riportare nell'«Oggetto» il numero progressivo rispetto al numero totale degli invii (es. «1 di 5», «2 di 5», «3 di 5», «4 di 5», «5 di 5»). Ciascuna PEC deve avere una dimensione massima pari a 50 megabyte. 6. In caso di presentazione di piu' istanze da parte dello stesso comune e' considerata ammissibile solo l'ultima domanda pervenuta in ordine temporale e comunque entro i termini di cui al comma 3 del presente articolo.