Art. 4 
 
 Modalita' e termini di presentazione dell'istanza di finanziamento 
 
  1. I comuni di cui all'art.  2,  comma  2,  presentano  istanza  di
finanziamento degli  interventi  di  cui  all'art.  1,  comma  2,  al
Ministero  della  transizione  ecologica  trasmettendo  la   seguente
documentazione: 
    a) istanza di finanziamento firmata dal rappresentante  legale  o
da un funzionario delegato del comune istante con l'indicazione di un
referente e i relativi recapiti istituzionali; 
    b) Scheda Progetto (di seguito anche S.P.) riferita ad almeno tre
delle tipologie di interventi di cui all'Allegato  1,  Parte  B,  che
rispetti le specifiche tecniche di cui al medesimo Allegato,  redatta
esclusivamente  sulla  base  dell'apposita  modulistica   debitamente
compilata in tutte le  sue  parti,  predisposta  dalla  ex  Direzione
generale per  il  clima,  l'energia  e  l'aria  del  Ministero  della
transizione ecologica e pubblicata sul sito del  medesimo  Ministero.
Nel caso in cui il territorio di competenza del comune istante ricada
in piu' di  una  Isola  minore  non  interconnessa,  il  comune  deve
presentare per ciascuna Isola una S.P  contenente  almeno  tre  delle
suddette tipologie di interventi; 
    c) indicazione del Codice unico di progetto (CUP) afferente  alla
Scheda Progetto riepilogativa degli interventi; 
    d) attestazione del comune istante che  non  beneficia  di  altri
finanziamenti provenienti da  soggetti  pubblici  o  privati  per  la
realizzazione degli interventi descritti nella S.P.; 
    e) la dichiarazione del comune istante che  attesta  la  coerenza
della S.P. con gli esistenti strumenti di pianificazione in vigore. 
  2. Il comune capofila di cui all'art. 2, comma 3, presenta  istanza
di finanziamento degli interventi di cui  all'art.  1,  comma  2,  al
Ministero  della  transizione  ecologica  trasmettendo  la   seguente
documentazione: 
    a) istanza di finanziamento firmata dal rappresentante  legale  o
da un funzionario delegato del comune capofila con  l'indicazione  di
un referente e i relativi recapiti istituzionali; 
    b) una Scheda Progetto (di seguito anche S.P.) riferita ad almeno
tre delle tipologie di interventi di cui all'Allegato 1, Parte B, che
rispetti le specifiche tecniche di cui al medesimo Allegato,  redatta
esclusivamente  sulla  base  dell'apposita  modulistica,  debitamente
compilata in tutte le  sue  parti,  predisposta  dalla  ex  Direzione
generale per  il  clima,  l'energia  e  l'aria  del  Ministero  della
transizione ecologica e pubblicata sul sito del medesimo Ministero; 
    c) indicazione del Codice unico di progetto (CUP) afferente  alla
Scheda Progetto riepilogativa degli interventi; 
    d) copia dell'atto associativo sottoscritto tra i Comuni di Leni,
Malfa e Santa Marina Salina ai sensi del Capo V, titolo II,  Parte  I
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con l'indicazione del
comune capofila e del referente della Scheda Progetto; 
    e) dichiarazione dei Comuni di Leni, Malfa e Santa Marina  Salina
che attesta che gli stessi  partecipano  al  Programma  con  un'unica
S.P., che non  beneficiano  di  altri  finanziamenti  provenienti  da
soggetti pubblici o privati per  la  realizzazione  degli  interventi
descritti nella S.P., e che gli interventi previsti dalla stessa sono
coerenti con gli esistenti strumenti di pianificazione in vigore. 
  3. La documentazione di cui ai precedenti commi 1 e 2 e'  trasmessa
esclusivamente  a   mezzo   posta   elettronica   certificata -   PEC
all'indirizzo clea@pec.minambiente.it entro e  non  oltre  centoventi
giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  4. Il campo «Oggetto» della PEC di trasmissione deve  riportare  la
seguente dicitura: «Programma Isole Verdi». 
  5. E' consentito trasmettere piu' PEC relative a un'unica  domanda,
fino a un massimo di cinque. In tal caso, di seguito alla dicitura di
cui al precedente comma 4, le singole PEC  inviate  devono  riportare
nell'«Oggetto» il numero progressivo rispetto al numero totale  degli
invii (es. «1 di 5», «2 di 5», «3  di  5»,  «4  di  5»,  «5  di  5»).
Ciascuna PEC deve avere una dimensione massima pari a 50 megabyte. 
  6. In caso di presentazione di piu' istanze da parte  dello  stesso
comune e' considerata ammissibile solo l'ultima domanda pervenuta  in
ordine temporale e comunque entro i termini di cui  al  comma  3  del
presente articolo.