Art. 5 
 
                          Spese ammissibili 
 
  1. Nell'ambito di ciascuna Scheda  Progetto,  di  cui  all'art.  4,
comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b), sono ammissibili le  voci
di spesa indicate per ciascuna tipologia di intervento nella Parte  B
dell'Allegato 1. 
  2. Le spese di cui al comma 1  devono  garantire  il  rispetto  del
principio di non  arrecare  un  danno  significativo  agli  obiettivi
ambienteali ai sensi  dell'art.  17  del  regolamento  (UE)  2020/852
(DNSH), pena la loro inammissibilita'. 
  3. Le spese di cui al comma 1 devono  essere  sostenute  a  partire
dalla data di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, pena la loro inammissibilita'.