Art. 5 Spese ammissibili 1. Nell'ambito di ciascuna Scheda Progetto, di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b), sono ammissibili le voci di spesa indicate per ciascuna tipologia di intervento nella Parte B dell'Allegato 1. 2. Le spese di cui al comma 1 devono garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambienteali ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852 (DNSH), pena la loro inammissibilita'. 3. Le spese di cui al comma 1 devono essere sostenute a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, pena la loro inammissibilita'.