Art. 7 
 
  Approvazione delle Schede progetto e trasferimento delle risorse 
 
  1. La ex Direzione generale per il clima, l'energia  e  l'aria  del
Ministero della  transizione  ecologica,  sulla  base  dell'attivita'
svolta dal Tavolo  di  monitoraggio  di  cui  all'art.  6,  comma  2,
notifica ai  comuni,  entro sessanta  giorni  dalla  ricezione  delle
istanze, l'ammissione a finanziamento e  puo'  richiedere  ai  comuni
istanti la trasmissione di chiarimenti e/o integrazioni  documentali.
A tal  fine,  la  medesima  Direzione  generale  assegna  un  termine
congruo, comunque non superiore  a  trenta  giorni  dall'invio  della
richiesta, per provvedere  agli  adempimenti  richiesti  ed  entro  i
successivi trenta giorni dalla  loro  recezione  notifica  ai  comuni
l'ammissione a finanziamento.  La  mancata  integrazione  documentale
comporta la decadenza della domanda di cui all'art. 4. 
  2. La ex Direzione generale per il clima, l'energia  e  l'aria  del
Ministero  della  transizione   ecologica,   con   distinti   decreti
direttoriali, trasferisce ai comuni beneficiari le seguenti quote  di
finanziamento attribuito: 
    a) una prima quota pari al 20%,  a  titolo  di  anticipazione,  a
seguito della notifica di cui al comma 1; 
    b) una seconda quota pari al 30% del finanziamento attribuito,  a
seguito di valutazione positiva della documentazione di cui  all'art.
8, e dalla quale risulti uno stato  di  avanzamento  contabile  delle
attivita' pari almeno all'80% della quota di  cui  alla  lettera  a),
trasmessa dai comuni beneficiari, entro il 31 ottobre  2023,  secondo
le modalita' che saranno comunicate dalla ex Direzione  generale  per
il  clima,  l'energia  e  l'aria  del  Ministero  della   transizione
ecologica; 
    c) una terza quota pari al 20% del  finanziamento  attribuito,  a
seguito di valutazione positiva della documentazione di cui  all'art.
8, e dalla quale risulti uno stato  di  avanzamento  contabile  delle
attivita' pari almeno all'80% della quota di  cui  alla  lettera  b),
trasmessa dai comuni beneficiari, entro il 31 ottobre  2024,  secondo
le modalita' che saranno comunicate dalla ex Direzione  generale  per
il  clima,  l'energia  e  l'aria  del  Ministero  della   transizione
ecologica; 
    d) una quarta quota pari al 20% del finanziamento  attribuito,  a
seguito di valutazione positiva della documentazione di cui  all'art.
8, e dalla quale risulti uno stato  di  avanzamento  contabile  delle
attivita' pari almeno all'80% della quota di  cui  alla  lettera  c),
trasmessa dai comuni beneficiari, entro il 31 ottobre  2025,  secondo
le modalita' che saranno comunicate dalla ex Direzione  generale  per
il  clima,  l'energia  e  l'aria  del  Ministero  della   transizione
ecologica; 
    e) il saldo finale del  finanziamento  attribuito,  al  netto  di
eventuali  economie,  a  seguito  di   valutazione   positiva   della
documentazione di cui all'art. 8, e  dalla  quale  risulti  anche  la
conclusione degli  interventi  previsti  dalla  S.P.,  trasmessa  dai
comuni beneficiari entro il 31 luglio 2026, secondo le modalita'  che
saranno  comunicate  dalla  ex  Direzione  generale  per  il   clima,
l'energia e l'aria del Ministero della transizione ecologica.