Art. 7 Approvazione delle Schede progetto e trasferimento delle risorse 1. La ex Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria del Ministero della transizione ecologica, sulla base dell'attivita' svolta dal Tavolo di monitoraggio di cui all'art. 6, comma 2, notifica ai comuni, entro sessanta giorni dalla ricezione delle istanze, l'ammissione a finanziamento e puo' richiedere ai comuni istanti la trasmissione di chiarimenti e/o integrazioni documentali. A tal fine, la medesima Direzione generale assegna un termine congruo, comunque non superiore a trenta giorni dall'invio della richiesta, per provvedere agli adempimenti richiesti ed entro i successivi trenta giorni dalla loro recezione notifica ai comuni l'ammissione a finanziamento. La mancata integrazione documentale comporta la decadenza della domanda di cui all'art. 4. 2. La ex Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria del Ministero della transizione ecologica, con distinti decreti direttoriali, trasferisce ai comuni beneficiari le seguenti quote di finanziamento attribuito: a) una prima quota pari al 20%, a titolo di anticipazione, a seguito della notifica di cui al comma 1; b) una seconda quota pari al 30% del finanziamento attribuito, a seguito di valutazione positiva della documentazione di cui all'art. 8, e dalla quale risulti uno stato di avanzamento contabile delle attivita' pari almeno all'80% della quota di cui alla lettera a), trasmessa dai comuni beneficiari, entro il 31 ottobre 2023, secondo le modalita' che saranno comunicate dalla ex Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria del Ministero della transizione ecologica; c) una terza quota pari al 20% del finanziamento attribuito, a seguito di valutazione positiva della documentazione di cui all'art. 8, e dalla quale risulti uno stato di avanzamento contabile delle attivita' pari almeno all'80% della quota di cui alla lettera b), trasmessa dai comuni beneficiari, entro il 31 ottobre 2024, secondo le modalita' che saranno comunicate dalla ex Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria del Ministero della transizione ecologica; d) una quarta quota pari al 20% del finanziamento attribuito, a seguito di valutazione positiva della documentazione di cui all'art. 8, e dalla quale risulti uno stato di avanzamento contabile delle attivita' pari almeno all'80% della quota di cui alla lettera c), trasmessa dai comuni beneficiari, entro il 31 ottobre 2025, secondo le modalita' che saranno comunicate dalla ex Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria del Ministero della transizione ecologica; e) il saldo finale del finanziamento attribuito, al netto di eventuali economie, a seguito di valutazione positiva della documentazione di cui all'art. 8, e dalla quale risulti anche la conclusione degli interventi previsti dalla S.P., trasmessa dai comuni beneficiari entro il 31 luglio 2026, secondo le modalita' che saranno comunicate dalla ex Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria del Ministero della transizione ecologica.