Art. 8 Modalita' di rendicontazione degli interventi 1. Possono essere rendicontate soltanto, se opportunamente documentate, le spese ammissibili riportate nell'Allegato 1, parte B e nel rispetto di quanto indicato all'art. 5, comma 2. 2. Ai fini del trasferimento delle quote di finanziamento di cui all'art. 7, comma 2, lettere b), c), d) ed e) il rappresentante legale o il funzionario delegato del comune beneficiario provvede a trasmettere, secondo le modalita' che saranno comunicate dalla ex Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria del Ministero della transizione ecologica la richiesta di trasferimento allegando la seguente documentazione: dichiarazione prodotta tramite uno specifico schema predisposto dalla ex Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria del Ministero della transizione ecologica, attestante lo stato di avanzamento contabile della Scheda Progetto; documentazione amministrativo-contabile, determinazioni di liquidazione e relative quietanze di pagamento che riportino nella causale i riferimenti alla Scheda Progetto ammessa a finanziamento; dichiarazioni rese dal Responsabile unico del procedimento (RUP) e dal direttore dei lavori, prodotte tramite uno specifico schema predisposto dalla suddetta Direzione generale del Ministero della transizione ecologica, attestanti la conformita' degli interventi svolti rispetto alla Scheda Progetto approvata e l'avvenuta osservanza della normativa vigente sulla tracciabilita' dei flussi finanziari e della disciplina nazionale e comunitaria in tema di affidamento di lavori, servizi e forniture; documentazione fotografica dimostrativa dello stato di realizzazione degli interventi previsti; documentazione attestante l'avanzamento dell'attivita' di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale; documentazione attestante che la realizzazione delle attivita' progettuali e' coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio del «Do No Significant Harm» (DNSH) e, ove pertinente, ai principi del Tagging clima; dichiarazione di rinuncia della quota di finanziamento non rendicontata, nel caso di avanzamento contabile conclusivo inferiore al 100% del costo complessivo. 3. Il comune beneficiario deve adottare un'apposita codificazione contabile per tutte le transazioni relative agli interventi previsti dalla S.P. per assicurare la tracciabilita' delle risorse stanziate dal presente Programma. 4. Il comune beneficiario e' tenuto a conservare la documentazione relativa alla attuazione della S.P. in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilita' delle operazioni, nel rispetto di quanto previsto all'art. 9, comma 4 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108.