Art. 9 Durata degli interventi e proposte di modifica 1. Gli interventi contenuti nella Scheda Progetto, di cui all'art. 4 dovranno concludersi entro il 30 giugno del 2026. 2. Le proposte di modifica della Scheda Progetto, possono essere richieste dal comune beneficiario e dovranno essere accolte con autorizzazione scritta della ex Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria del Ministero della transizione ecologica, che si riserva la facolta' di non riconoscere, ovvero di non approvare spese relative a modifiche alla S.P. non autorizzate. 3. Le proposte di modifica della Scheda Progetto, di cui al precedente comma 2, sono presentate dal comune beneficiario alla ex Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria del Ministero della transizione ecologica, secondo le modalita' che saranno comunicate dalla medesima Direzione generale con la seguente documentazione: a) nota di trasmissione della richiesta di modifica firmata dal rappresentante legale o da un funzionario delegato del comune beneficiario; b) Scheda Progetto redatta esclusivamente sulla base dell'apposita modulistica, debitamente compilata in tutte le sue parti, predisposta dalla ex Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria del Ministero della transizione ecologica e pubblicata sul sito del medesimo Ministero. 4. La ex Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria del Ministero della transizione ecologica, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta presentata ai sensi del comma 3, si esprime in merito alle proposte di modifica della Scheda Progetto di cui al comma 2.