Art. 9 
 
           Durata degli interventi e proposte di modifica 
 
  1. Gli interventi contenuti nella Scheda Progetto, di cui  all'art.
4 dovranno concludersi entro il 30 giugno del 2026. 
  2. Le proposte di modifica della Scheda  Progetto,  possono  essere
richieste dal comune  beneficiario  e  dovranno  essere  accolte  con
autorizzazione scritta della ex  Direzione  generale  per  il  clima,
l'energia e l'aria del Ministero della transizione ecologica, che  si
riserva la facolta' di non riconoscere, ovvero di non approvare spese
relative a modifiche alla S.P. non autorizzate. 
  3. Le proposte  di  modifica  della  Scheda  Progetto,  di  cui  al
precedente comma 2, sono presentate dal comune beneficiario  alla  ex
Direzione generale per il clima, l'energia  e  l'aria  del  Ministero
della  transizione  ecologica,  secondo  le  modalita'  che   saranno
comunicate  dalla  medesima  Direzione  generale  con   la   seguente
documentazione: 
    a) nota di trasmissione della richiesta di modifica  firmata  dal
rappresentante  legale  o  da  un  funzionario  delegato  del  comune
beneficiario; 
    b)   Scheda   Progetto   redatta   esclusivamente   sulla    base
dell'apposita modulistica, debitamente  compilata  in  tutte  le  sue
parti,  predisposta  dalla  ex  Direzione  generale  per  il   clima,
l'energia e  l'aria  del  Ministero  della  transizione  ecologica  e
pubblicata sul sito del medesimo Ministero. 
  4. La ex Direzione generale per il clima, l'energia  e  l'aria  del
Ministero della transizione  ecologica,  entro  trenta  giorni  dalla
ricezione della richiesta presentata ai sensi del comma 3, si esprime
in merito alle proposte di modifica della Scheda Progetto di  cui  al
comma 2.