Art. 4 
 
                          Spese ammissibili 
 
  1. Sono ammissibili all'agevolazione le spese  sostenute  nell'anno
2021 per l'acquisto e  il  noleggio  delle  seguenti  apparecchiature
necessarie per  l'effettuazione  delle  prestazioni  di  telemedicina
individuate dall'art. 3 del decreto  del  Ministro  della  salute  16
dicembre 2010: 
    a) dispositivi per la  misurazione  con  modalita'  non  invasiva
della pressione arteriosa; 
    b) dispositivi  per  la  misurazione  della  capacita'  polmonare
tramite auto-spirometria; 
    c) dispositivi per la  misurazione  con  modalita'  non  invasiva
della saturazione percentuale dell'ossigeno; 
    d) dispositivi per il monitoraggio  con  modalita'  non  invasive
della pressione arteriosa e dell'attivita' cardiaca  in  collegamento
funzionale con i centri  di  cardiologia  accreditati  dalle  Regioni
sulla  base  di  specifici   requisiti   tecnici,   professionali   e
strutturali; 
    e)    dispositivi    per    consentire     l'effettuazione     di
elettrocardiogrammi con modalita' di telecardiologia  da  effettuarsi
in collegamento con centri di cardiologia accreditati  dalle  regioni
sulla  base  di  specifici   requisiti   tecnici,   professionali   e
strutturali. 
  2. I farmacisti verificano il rispetto dei requisiti previsti dalla
normativa vigente sulla  qualita'  e  sicurezza  dei  dispositivi  di
telemedicina e sono responsabili del corretto funzionamento  e  della
manutenzione dei dispositivi stessi. 
  3. L'utilizzo dei dispositivi  di  telemedicina  e'  consentito  al
personale sanitario e ai farmacisti adeguatamente formati.