Art. 8 
 
                              Controlli 
 
  l. Il Ministero della salute procede ad effettuare idonei controlli
e ispezioni, anche a campione, in misura proporzionale al  rischio  e
all'entita' del beneficio e  sulla  veridicita'  delle  dichiarazioni
rese,  ai  sensi  dell'art.  71  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonche' sulle condizioni per  la
fruizione dell'agevolazione. Al fine di verificare l'esistenza  della
fattura elettronica, di cui all'art. 5, comma 2, lettera c),  oggetto
di controllo, il Ministero della salute, tramite il  Sistema  tessera
sanitaria  e  con  modalita'  definite  d'intesa,  puo'   trasmettere
all'Agenzia delle  entrate  i  codici  identificativi  delle  fatture
ricevute  dalle  farmacie  e  l'Agenzia  delle  entrate  fornisce  il
relativo riscontro. 
  2. Qualora  l'Agenzia  delle  entrate,  nell'ambito  dell'ordinaria
attivita'  di  controllo  accerti,  l'indebita  fruizione,  totale  o
parziale, del credito d'imposta, la stessa ne  da'  comunicazione  al
Ministero   della   salute,   il   quale    procede    al    recupero
dell'agevolazione ai sensi del comma 2 dell'art. 9.