Art. 2 Ripartizione delle risorse 1. Ad ogni tipologia dei seguenti investimenti sono destinati gli importi di seguito specificati a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 1, al netto di quanto dovuto alla societa' Rete autostrade mediterranee - Logistica, infrastrutture e trasporti S.p.a., quale soggetto gestore dell'attivita' istruttoria giusta quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del presente decreto: a) 5 milioni di euro per l'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi commerciali nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric), nonche' per l'acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica, ai sensi dell'art. 36 del regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014; b) 35 milioni di euro per la radiazione per rottamazione di automezzi commerciali di massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi commerciali nuovi di fabbrica, conformi alla normativa Euro VI di massa complessiva a partire da 3,5 tonnellate, comprese, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, commi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, nonche' Euro 6-D Final ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, commi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2007 con contestuale rottamazione di veicoli della medesima tipologia. La suddetta dotazione finanziaria pari a 35 milioni di euro, viene suddivisa equamente in ragione di euro 17,5 milioni per l'annualita' 2021 ed euro 17,5 milioni per l'annualita' 2022; c) 10 milioni di euro per l'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica adibiti al trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e rimorchi, semirimorchi dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO per il trasporto combinato marittimo. I rimorchi e i semirimorchi sono dotati di almeno uno dei dispositivi innovativi di cui all'allegato 1 al presente decreto, volti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica. Sono incentivate, altresi', le acquisizioni di rimorchi e semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 tonnellate allestiti per trasporti in regime ATP, rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 17 e 36 del regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014. 2. La percentuale massima delle risorse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto da destinare alla societa' Rete autostrade mediterranee - Logistica, infrastrutture e trasporti S.p.a. quale soggetto gestore dell'attivita' istruttoria per l'intera attivita' ad essa attribuita, anche relativamente alle attivita' connesse all'implementazione e gestione della piattaforma di cui all'art. 5, comma 2, viene determinata con atto attuativo dell'Accordo di servizio prot. 261 del 26 giugno 2020 sottoscritto dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili (gia' «delle infrastrutture e dei trasporti») e la societa' Rete autostrade mediterranee - Logistica, infrastrutture e trasporti S.p.a. 3. Al fine di evitare il superamento delle soglie d'intensita' massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, e' esclusa la cumulabilita', per le medesime tipologie di investimenti e per i medesimi costi ammissibili, dei contributi previsti dal presente decreto con altre agevolazioni pubbliche, incluse quelle concesse a titolo «de minimis» ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013. 4. Al fine di garantire il rispetto delle soglie di notifica di cui all'art. 4 del citato regolamento (UE) n. 651/2014, nonche' di garantire che la platea dei beneficiari presenti sufficienti margini di rappresentativita' del settore, l'importo massimo ammissibile per gli investimenti di cui all'art. 2, comma 1 per singola impresa, non puo' superare euro 550.000. Qualora l'importo superi tale limite lo stesso viene ridotto fino al raggiungimento della soglia ammessa. Tale soglia non e' derogabile anche in caso di accertata disponibilita' delle risorse finanziarie rispetto alle richieste pervenute e dichiarate ammissibili. 5. L'importo massimo ammissibile e' omnicomprensivo per la totalita' dei veicoli acquisiti dall'impresa che richiede il beneficio. 6. I beni acquisiti non possono essere alienati, concessi in locazione o in noleggio e devono rimanere nella piena disponibilita' del beneficiario del contributo entro il triennio decorrente dalla data di erogazione del contributo medesimo, pena la revoca del contributo erogato. Non si procede all'erogazione del contributo anche nel caso di trasferimento della disponibilita' dei beni oggetto degli incentivi nel periodo intercorrente fra la data di presentazione della domanda e la data di pagamento del beneficio. 7. I veicoli oggetto di radiazione per rottamazione ai sensi del presente decreto devono, a pena di inammissibilita', essere stati detenuti in proprieta' o ad altro titolo da almeno un anno antecedente all'entrata in vigore del presente decreto.