Art. 2 
 
                     Ripartizione delle risorse 
 
  1. Ad ogni tipologia dei seguenti investimenti sono  destinati  gli
importi di seguito specificati a valere sulle risorse di cui all'art.
1, comma 1, al netto di quanto dovuto alla societa'  Rete  autostrade
mediterranee - Logistica, infrastrutture e  trasporti  S.p.a.,  quale
soggetto gestore dell'attivita' istruttoria  giusta  quanto  disposto
dall'art. 6, comma 1, del presente decreto: 
    a) 5 milioni di euro per l'acquisizione, anche mediante locazione
finanziaria, di automezzi commerciali nuovi di fabbrica,  adibiti  al
trasporto di merci  di  massa  complessiva  a  pieno  carico  pari  o
superiore a 3,5 tonnellate a trazione alternativa a metano  CNG,  gas
naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica  (full
electric),  nonche'  per  l'acquisizione  di  dispositivi  idonei  ad
operare la riconversione di autoveicoli  per  il  trasporto  merci  a
motorizzazione termica in veicoli  a  trazione  elettrica,  ai  sensi
dell'art. 36 del  regolamento  (CE)  n.  651/2014  della  Commissione
europea del 17 giugno 2014; 
    b) 35 milioni di euro  per  la  radiazione  per  rottamazione  di
automezzi commerciali di massa complessiva pari  o  superiore  a  3,5
tonnellate, con contestuale acquisizione,  anche  mediante  locazione
finanziaria, di automezzi commerciali  nuovi  di  fabbrica,  conformi
alla normativa  Euro  VI  di  massa  complessiva  a  partire  da  3,5
tonnellate, comprese, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, commi
2 e 3, del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 18 giugno 2009, nonche' Euro  6-D  Final  ai  sensi  di
quanto previsto dall'art. 12, commi 2 e 3, del  regolamento  (CE)  n.
715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del  20  giugno  2007
con contestuale rottamazione di veicoli della medesima tipologia.  La
suddetta dotazione finanziaria pari  a  35  milioni  di  euro,  viene
suddivisa equamente in ragione di euro 17,5 milioni per  l'annualita'
2021 ed euro 17,5 milioni per l'annualita' 2022; 
    c)  10  milioni  di  euro  per  l'acquisizione,  anche   mediante
locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di  fabbrica
adibiti al trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa
UIC 596-5 e rimorchi, semirimorchi dotati di ganci  nave  rispondenti
alla normativa IMO per il trasporto combinato marittimo. I rimorchi e
i semirimorchi sono dotati di almeno uno dei  dispositivi  innovativi
di cui  all'allegato  1  al  presente  decreto,  volti  a  conseguire
maggiori standard di  sicurezza  e  di  efficienza  energetica.  Sono
incentivate, altresi', le acquisizioni di rimorchi e  semirimorchi  o
equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori  a  7  tonnellate
allestiti per trasporti in regime ATP, rispondenti a criteri avanzati
di risparmio energetico e rispetto ambientale,  ai  sensi  di  quanto
previsto dagli articoli 17 e 36  del  regolamento  (CE)  n.  651/2014
della Commissione europea del 17 giugno 2014. 
  2. La percentuale massima delle risorse di cui all'art. 1, comma 1,
del presente decreto  da  destinare  alla  societa'  Rete  autostrade
mediterranee - Logistica, infrastrutture  e  trasporti  S.p.a.  quale
soggetto gestore dell'attivita' istruttoria per l'intera attivita' ad
essa  attribuita,  anche  relativamente   alle   attivita'   connesse
all'implementazione e gestione della piattaforma di cui  all'art.  5,
comma  2,  viene  determinata  con  atto  attuativo  dell'Accordo  di
servizio prot. 261 del 26  giugno  2020  sottoscritto  dal  Ministero
delle infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili  (gia'  «delle
infrastrutture e  dei  trasporti»)  e  la  societa'  Rete  autostrade
mediterranee - Logistica, infrastrutture e trasporti S.p.a. 
  3. Al fine di evitare  il  superamento  delle  soglie  d'intensita'
massime di aiuto previste dal  regolamento  (UE)  n.  651/2014  della
Commissione europea del 17 giugno 2014, e' esclusa la  cumulabilita',
per le medesime tipologie di investimenti  e  per  i  medesimi  costi
ammissibili, dei contributi previsti dal presente decreto  con  altre
agevolazioni pubbliche, incluse quelle concesse a titolo «de minimis»
ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione  europea
del 18 dicembre 2013. 
  4. Al fine di garantire il rispetto delle soglie di notifica di cui
all'art. 4 del  citato  regolamento  (UE)  n.  651/2014,  nonche'  di
garantire che la platea dei beneficiari presenti sufficienti  margini
di rappresentativita' del settore, l'importo massimo ammissibile  per
gli investimenti di cui all'art. 2, comma 1 per singola impresa,  non
puo' superare euro 550.000. Qualora l'importo superi tale  limite  lo
stesso viene ridotto fino al  raggiungimento  della  soglia  ammessa.
Tale  soglia  non  e'  derogabile  anche   in   caso   di   accertata
disponibilita' delle  risorse  finanziarie  rispetto  alle  richieste
pervenute e dichiarate ammissibili. 
  5.  L'importo  massimo  ammissibile  e'  omnicomprensivo   per   la
totalita'  dei  veicoli  acquisiti  dall'impresa  che   richiede   il
beneficio. 
  6. I beni  acquisiti  non  possono  essere  alienati,  concessi  in
locazione o in noleggio e devono rimanere nella piena  disponibilita'
del beneficiario del contributo entro il  triennio  decorrente  dalla
data di erogazione  del  contributo  medesimo,  pena  la  revoca  del
contributo erogato. Non  si  procede  all'erogazione  del  contributo
anche nel caso di trasferimento della disponibilita' dei beni oggetto
degli  incentivi  nel  periodo   intercorrente   fra   la   data   di
presentazione della domanda e la data di pagamento del beneficio. 
  7. I veicoli oggetto di radiazione per rottamazione  ai  sensi  del
presente decreto devono, a pena  di  inammissibilita',  essere  stati
detenuti  in  proprieta'  o  ad  altro  titolo  da  almeno  un   anno
antecedente all'entrata in vigore del presente decreto.