Art. 3 
 
                     Modalita' di funzionamento 
 
  1. I contributi relativi al presente decreto sono  erogati  fino  a
concorrenza delle risorse  disponibili  per  ogni  raggruppamento  di
tipologie di investimenti, salvo quanto previsto al comma  2.  A  tal
fine  le  istanze  sono  esaminate  solo   in   caso   di   accertata
disponibilita' di risorse utilizzabili. Il  raggiungimento  di  detto
limite e' verificato con aggiornamenti periodici sulle disponibilita'
residue, avuto riguardo alla  somma  degli  importi  richiesti  nelle
domande pervenute e comunicato con avviso  da  pubblicarsi  nel  sito
internet  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della   mobilita'
sostenibili. Le istanze trasmesse oltre  quella  data  o  comunque  a
risorse esaurite saranno esaminate solo ove si rendessero disponibili
ulteriori risorse. 
  2. La ripartizione degli stanziamenti  nell'ambito  delle  predette
aree di intervento puo' essere rimodulata con decreto  del  direttore
generale per la sicurezza stradale  e  l'autotrasporto  qualora,  per
effetto delle istanze presentate, si rendano  disponibili  risorse  a
favore di aree in cui le stesse non risultino sufficienti. 
  3.   Conformemente   al   principio   della   necessaria   presenza
dell'effetto d'incentivazione  di  cui  all'art.  6  del  regolamento
generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione europea  del
17 giugno 2014, gli investimenti di  cui  al  presente  decreto  sono
finanziabili esclusivamente se avviati in data successiva all'entrata
in vigore del presente decreto ed ultimati entro il termine  indicato
dal decreto direttoriale di cui all'art. 7, comma 2.