IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
                      E LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
 
  Vista la legge 27 febbraio 1967, n.  48,  recante  «Attribuzioni  e
ordinamento  del  Ministero  del  bilancio  e  della   programmazione
economica  e  istituzione  del   Comitato   dei   Ministri   per   la
programmazione economica», e, in particolare, l'art. 16,  concernente
la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale  per
la programmazione economica, di seguito CIPE o Comitato,  nonche'  le
successive disposizioni legislative relative alla composizione  dello
stesso Comitato; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri», e successive modificazioni; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni; 
  Vista la legge 23 dicembre 1992,  n.  498,  che,  all'art.  11,  ha
demandato  a  questo  Comitato  l'emanazione  di  direttive  per   la
concessione della  garanzia  dello  Stato,  per  la  revisione  delle
convenzioni e degli Atti Aggiuntivi che disciplinano  le  concessioni
autostradali; 
  Viste le delibere CIPE 24 aprile 1996, n. 65, recante «Linee  guida
per la regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita'»,  che,  tra
l'altro, ha previsto l'istituzione, presso  questo  stesso  Comitato,
del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee  guida  per  la
regolazione dei servizi di pubblica utilita', di seguito  NARS,  e  8
maggio 1996, n. 81, recante «Istituzione del nucleo di consulenza per
l'attuazione delle linee guida per  la  regolazione  dei  servizi  di
pubblica utilita'»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25
novembre 2008, e successive modificazioni, che definisce i compiti  e
le funzioni del NARS; 
  Vista la delibera CIPE 20 dicembre  1996,  n.  319,  con  la  quale
questo Comitato ha definito lo  schema  regolatorio  complessivo  del
settore autostradale e, in particolare, ha  indicato  la  metodologia
del  price-cap  quale  sistema  di  determinazione  delle  tariffe  e
stabilito in cinque anni la durata del periodo regolatorio; 
  Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 15  aprile  1997,
n. 125, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del  bilancio
e della programmazione economica e  relativo  allo  schema  di  piano
economico-finanziario, di seguito PEF, da  adottare  da  parte  delle
societa' concessionarie autostradali; 
  Visto il decreto legislativo  5  dicembre  1997,  n.  430,  che  ha
confermato a questo Comitato la funzione di definire le linee guida e
i principi comuni per le amministrazioni che esercitano  funzioni  in
materia di  regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita',  ferme
restando le competenze delle Autorita' di settore; 
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure  in  materia
di investimenti, delega al Governo per il  riordino  degli  incentivi
all'occupazione e della normativa  che  disciplina  l'INAIL,  nonche'
disposizioni per il riordino degli enti previdenziali»  che  all'art.
1, comma 5, ha istituito presso il CIPE il «Sistema  di  monitoraggio
degli investimenti pubblici», di  seguito  MIP,  con  il  compito  di
fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle  politiche
di sviluppo e la cui attivita' e' funzionale all'alimentazione di una
banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato; 
  Vista la delibera CIPE 21 dicembre  2001,  n.  121,  con  la  quale
questo Comitato, ai sensi della  legge  21  dicembre  2001,  n.  443,
recante  «Delega  al  Governo  in  materia   di   infrastrutture   ed
insediamenti  produttivi  strategici  ed  altri  interventi  per   il
rilancio delle attivita' produttive», ha approvato il primo Programma
delle  infrastrutture  strategiche,  di  seguito  PIS,  che  include,
nell'ambito del  «Sistema  Pedemontano  e  opere  complementari»,  la
realizzazione della Tangenziale est esterna  di  Milano,  di  seguito
TEEM; 
  Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di  progetto,
di seguito CUP, e in particolare: 
    1.  la  delibera  CIPE   27   dicembre   2002,   n.   143,   come
successivamente  integrata  e  modificata  dalla  delibera  CIPE   29
settembre 2004, n. 24, con la quale questo Comitato  ha  definito  il
sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il  CUP  stesso
deve  essere  riportato  su  tutti  i  documenti   amministrativi   e
contabili,  cartacei  ed  informatici,   relativi   a   progetti   di
investimento pubblico e deve essere utilizzato nelle banche dati  dei
vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti; 
    2.  la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante  «Disposizioni
ordinamentali  in  materia   di   pubblica   amministrazione»,   come
modificata dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11  settembre  2020,  n.  120,  il  quale,
all'art. 11, dispone che ogni progetto d'investimento  pubblico  deve
essere dotato di un CUP e,  in  particolare,  prevede,  tra  l'altro,
l'istituto della nullita'  degli  «atti  amministrativi  adottati  da
parte delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che  dispongono  il  finanziamento
pubblico o  autorizzano  l'esecuzione  di  progetti  di  investimento
pubblico» in assenza dei  corrispondenti  codici,  che  costituiscono
elemento essenziale dell'atto stesso; 
    3. la legge 13 agosto 2010, n. 136, e  successive  modificazioni,
che all'art. 6 definisce le sanzioni applicabili in caso  di  mancata
apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento; 
    4. il decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per la  semplificazione  e  l'innovazione»,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in particolare,
l'art. 41, comma 1; 
    5. la delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 63, con  la  quale  sono
state approvate le linee guida per l'attuazione dell'art.  11,  commi
2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, della citata legge  16  gennaio
2003, n. 3,  come  modificato  dall'art.  41,  comma  1,  del  citato
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76; 
  Vista la delibera CIPE 25 luglio 2003, n. 63, con la  quale  questo
Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale
riguardo  alle  attivita'  di  supporto  che   il   Ministero   delle
infrastrutture e  dei  trasporti,  di  seguito  MIT,  e'  chiamato  a
svolgere ai fini della  vigilanza  sull'esecuzione  degli  interventi
inclusi nel PIS; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2007)», che all'art. 1, comma 979, prevede, tra  l'altro,
che per la realizzazione delle tangenziali esterne di  Milano,  siano
trasferite da Anas S.p.a. ad un soggetto  di  diritto  pubblico,  che
viene appositamente costituito  in  forma  societaria  e  partecipato
dalla stessa Anas S.p.a. e dalla Regione Lombardia o da  soggetto  da
essa interamente partecipato, che subentra in tutti i diritti  attivi
e   passivi   inerenti   la   realizzazione   delle    infrastrutture
autostradali; 
  Visto che in data 19 febbraio 2007, ai sensi di quanto disposto dal
citato art. 1, comma 979, della legge  n.  296  del  2006,  e'  stata
costituita, tra Anas S.p.a.  e  Infrastrutture  Lombarde  S.p.a.,  la
societa' Concessioni Autostrade Lombarde S.p.a., di seguito CAL,  che
subentra in tutte le situazioni giuridiche attive e passive  relative
al collegamento autostradale in argomento; 
  Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 39, che detta criteri  in
materia  di   regolazione   economica   del   settore   autostradale,
successivamente integrata con delibera CIPE 21 marzo 2013, n. 27, che
ha dettato per le concessionarie esistenti alla data di pubblicazione
della  delibera  stessa,  criteri  e   modalita'   di   aggiornamento
quinquennale dei PEF; 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  159,  recante
«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,  nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione  antimafia,  a  norma
degli articoli 1  e  2  della  legge  13  agosto  2010,  n.  136»,  e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,   recante
«Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il  consolidamento
dei conti pubblici», come modificato dall'art. 16  del  decreto-legge
28 settembre 2018, n.  109,  recante  «Disposizioni  urgenti  per  la
citta'  di  Genova,  la  sicurezza   della   rete   nazionale   delle
infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016  e  2017,
il lavoro e le altre emergenze», convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 novembre 2018, n. 130,  che  ha  ulteriormente  ampliato  le
competenze dell'Autorita' di regolazione dei  trasporti,  di  seguito
ART, e introdotto disposizioni in materia di tariffe e  di  sicurezza
autostradale e, in particolare: 
    1. l'art. 37 che, nell'istituire l'ART con specifiche  competenze
in   materia   di   concessioni    autostradali    ed    in    merito
all'individuazione dei sistemi tariffari, prevede al comma 6-ter  che
«Restano ferme le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, del Ministero dell'economia e delle  finanze  nonche'  del
CIPE in materia di approvazione di contratti di programma nonche'  di
atti convenzionali, con particolare riferimento ai profili di finanza
pubblica»; 
    2. l'art. 43, comma 1, il quale prevede che «Gli aggiornamenti  o
le revisioni delle convenzioni  autostradali  vigenti  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, laddove comportino variazioni
o modificazioni al piano degli  investimenti  ovvero  ad  aspetti  di
carattere  regolatorio  a  tutela  della   finanza   pubblica,   sono
trasmessi, sentita l'Autorita' di regolazione  dei  trasporti  per  i
profili di competenza di cui all'art. 37, comma  2,  lettera  g),  in
merito all'individuazione dei sistemi tariffari, dal Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti al  CIPE  che,  sentito  il  NARS,  si
pronuncia entro  trenta  giorni  e,  successivamente,  approvati  con
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  emanarsi
entro   trenta   giorni   dalla   avvenuta   trasmissione   dell'atto
convenzionale ad opera dell'amministrazione concedente»; 
  Visto il decreto-legge 29 dicembre 2011, n.  216,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio  2012,  n.  14,  e  successive
modificazioni e, in particolare, l'art. 11, ai sensi del quale il MIT
e' subentrato ad Anas  S.p.a.  nella  gestione  delle  autostrade  in
concessione, fatte salve le concessioni regionali per le  quali  sono
state costituite apposite societa'  a  cui  e'  stata  attribuita  la
funzione di concedente, tra le quali rientra anche la societa' CAL; 
  Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228,  concernente
il ruolo assegnato al CIPE in materia di programmazione pluriennale; 
  Visto il decreto legislativo 29  dicembre  2011,  n.  229,  recante
«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g),  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia  di  procedure  di  monitoraggio
sullo  stato  di  attuazione  delle  opere  pubbliche,  di   verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del
Fondo opere e del Fondo progetti»; 
  Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo  delle  infrastrutture  e  la
competitivita'», convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo
2012, n. 27; 
  Visto il decreto 1° ottobre 2012, n. 341, con il quale  il  MIT  ha
istituito, nell'ambito del Dipartimento per  le  infrastrutture,  gli
affari generali e il  personale,  la  Struttura  di  vigilanza  sulle
concessionarie autostradali con il compito di svolgere le funzioni di
cui all'art. 36, comma 2, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  e
successive modificazioni; 
  Vista la delibera CIPE 21 marzo 2013, n. 27, con  la  quale  questo
Comitato ha integrato la delibera CIPE n. 39 del 2007, dettando,  per
le concessionarie esistenti alla data di pubblicazione della delibera
stessa, criteri e modalita' di aggiornamento quinquennale dei PEF; 
  Viste le disposizioni in tema di controllo dei flussi finanziari e,
in particolare: 
    1. l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno  2014,  n.  90,  recante
«Misure   urgenti   per   la   semplificazione   e   la   trasparenza
amministrativa  e  per   l'efficienza   degli   uffici   giudiziari«,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  114,
che regolamenta il monitoraggio finanziario dei lavori relativi  alle
infrastrutture strategiche e agli insediamenti produttivi di cui agli
articoli 161, comma 6-bis, e 176, comma 3,  lettera  e),  del  citato
decreto legislativo n. 163 del 2006, disposizione richiamata all'art.
203, comma 2, del decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  e
successive modificazioni, recante «Codice dei contratti pubblici»; 
    2. la delibera di questo Comitato 28 gennaio  2015,  n.  15,  che
aggiorna  -  ai  sensi  del  comma  3  del  menzionato  art.  36  del
decreto-legge n. 90 del 2014 - le modalita' di esercizio del  sistema
di monitoraggio finanziario di cui alla delibera di questo Comitato 5
maggio 2011, n. 45; 
  Vista la delibera CIPE 1° agosto 2014, n. 26, con la  quale  questo
Comitato ha espresso parere sull'11°  «Allegato  infrastrutture  alla
nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2013»,  che
include l'intervento in esame; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
9 giugno 2015, n. 194, e successive modificazioni, con  il  quale  e'
stata soppressa la  Struttura  tecnica  di  missione,  istituita  con
decreto dello stesso Ministro 10 febbraio 2003, n. 356, e  successive
modificazioni, e sono stati trasferiti i compiti di cui agli articoli
3 e 4 del medesimo decreto alle  competenti  Direzioni  generali  del
Ministero, alle quali e' demandata la responsabilita'  di  assicurare
la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa
documentazione a supporto; 
  Vista la delibera CIPE 6 agosto 2015, n. 62, con  la  quale  questo
Comitato ha approvato lo schema di Protocollo di legalita' licenziato
nella seduta del 13 aprile 2015 dal  Comitato  di  coordinamento  per
l'alta sorveglianza delle grandi opere, di seguito CCASGO,  istituito
con decreto 14 marzo 2003,  emanato  dal  Ministro  dell'interno,  di
concerto  con  il  Ministro  della  giustizia  e  il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti; 
  Visto  il  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  e,  in
particolare, la Parte III relativa ai «Contratti di concessione»; 
  Viste le delibere CIPE con le quali  questo  Comitato  ha  adottato
provvedimenti in merito all'argomento in esame e, in particolare: 
    1. la delibera CIPE 29 luglio 2005, n. 95, con  la  quale  questo
Comitato ha approvato il progetto preliminare della TEEM; 
    2. la delibera CIPE 6 novembre 2009, n. 109, con la quale  questo
Comitato ha espresso parere favorevole, con prescrizioni,  in  merito
allo schema di  Convenzione  unica  tra  CAL  e  Tangenziale  esterna
S.p.a.; 
    3. la delibera CIPE 3 agosto 2011, n. 51,  con  la  quale  questo
Comitato  ha  approvato  il  progetto  definitivo  con  le   varianti
proposte, la reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio e  la
valutazione positiva dello schema del 1° Atto aggiuntivo alla  citata
Convenzione unica; 
  Vista  la  delibera  CIPE  28  novembre  2018,   n.   82,   recante
«Regolamento  interno   del   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica», cosi' come modificata dalla delibera  CIPE
15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento  interno  del  Comitato
interministeriale per  la  programmazione  economica  e  lo  sviluppo
sostenibile (CIPESS)»; 
  Viste  le  norme  riguardanti  le  misure  urgenti  in  materia  di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19  e,
in particolare: 
    1. il decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, che ha previsto che
«Ai  fini  del  computo   dei   termini   ordinatori   o   perentori,
propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi  allo
svolgimento di procedimenti amministrativi  su  istanza  di  parte  o
d'ufficio, pendenti  alla  data  del  23  febbraio  2020  o  iniziati
successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo  compreso
tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020»; 
    2. il decreto-legge 8 aprile 2020,  n.  23,  e,  in  particolare,
l'art. 37, il quale ha stabilito che «Il termine del 15  aprile  2020
previsto dai commi 1 e 5 dell'art. 103  del  decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, e' prorogato al 15 maggio 2020»; 
  Visto  il  decreto-legge  10  settembre  2021,  n.   121,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di investimenti  e  sicurezza  delle
infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale,  per  la
funzionalita' del Ministero delle infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibile,  del  Consiglio  superiore   dei   lavori   pubblici   e
dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali
e autostradali», il quale all'art. 2, comma 1, prevede che le  parole
«non  oltre  il  31  luglio  2021»  dell'art.  13,   comma   3,   del
decreto-legge   30   dicembre   2019,   n.   162,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,  siano  sostituite
dalle parole «non oltre il 31 dicembre 2021»; 
  Vista la Convenzione unica tra CAL e  Tangenziale  esterna  S.p.a.,
che disciplina la concessione di costruzione e gestione  della  TEEM,
sottoscritta il 29 luglio 2010, l'Atto aggiuntivo n.  1  sottoscritto
l'8 marzo 2012 e l'Atto aggiuntivo n. 2  sottoscritto  l'11  novembre
2013; 
  Considerato  che  il  31  dicembre  2018  e'  scaduto  il   periodo
regolatorio e, pertanto, e'  necessario  procedere  all'aggiornamento
del PEF per gli anni 2019-2023; 
  Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante «Disposizioni
urgenti per il rilancio  del  settore  dei  contratti  pubblici,  per
l'accelerazione degli interventi infrastrutturali,  di  rigenerazione
urbana e di ricostruzione a seguito di  eventi  sismici»  convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55; 
  Viste le seguenti delibere dell'ART: 
    1. delibera 19 dicembre 2019, n.  176,  con  la  quale  l'ART  ha
avviato il procedimento relativo alla citata  Convenzione  unica  tra
CAL e  Tangenziale  esterna  S.p.a.  volto  a  stabilire  il  sistema
tariffario di  pedaggio  basato  sul  metodo  del  price  cap  e  con
determinazione  dell'indicatore  di   produttivita'   X   a   cadenza
quinquennale; 
    2. delibera 12 febbraio  2020,  n.  29  con  la  quale  l'ART  ha
approvato il sistema tariffario di pedaggio  basato  sul  metodo  del
price cap con determinazione dell'indicatore  di  produttivita'  X  a
cadenza quinquennale  relativo  alla  Convenzione  unica  tra  CAL  e
Tangenziale esterna S.p.a.; 
  Visto il decreto-legge 14 ottobre 2019,  n.  111,  recante  «Misure
urgenti per il  rispetto  degli  obblighi  previsti  dalla  direttiva
2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e  proroga  del  termine  di  cui
all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.
141, in particolare, l'art. 1-bis, che,  al  fine  di  rafforzare  il
coordinamento  delle  politiche  pubbliche  in  materia  di  sviluppo
sostenibile di cui alla risoluzione A/70/L.I adottata  dall'Assemblea
generale dell'Organizzazione delle  Nazioni  Unite  il  25  settembre
2015, stabilisce che a decorrere dal  1°  gennaio  2021  il  Comitato
interministeriale  per  la   programmazione   economica   assuma   la
denominazione di Comitato  interministeriale  per  la  programmazione
economica e lo sviluppo sostenibile, di seguito CIPESS; 
  Vista la nota 6 luglio 2020, con la quale CAL ha trasmesso  al  MIT
la proposta di  aggiornamento  del  PEF  comprensiva  della  relativa
documentazione; 
  Vista la nota 22 luglio 2020, n. 18713 con la quale  la  competente
Direzione generale del MIT ha  inoltrato  all'ART  la  documentazione
acquisita da CAL, al fine di accertare la conformita'  alla  delibera
ART n. 29 del 2020; 
  Visto il parere 28 settembre 2020, n. 7,  con  il  quale  l'ART  ha
espresso il proprio avviso in merito alla proposta  di  aggiornamento
del PEF, che ha evidenziato, tra l'altro, le seguenti osservazioni: 
    1. l'allegato A alla citata delibera ART n. 29 del 2020, al punto
32, prevede l'applicazione del sistema tariffario ART con  decorrenza
dal 1° gennaio 2021, pertanto, lo sviluppo del PEF,  per  il  periodo
intercorrente fra il 1° gennaio 2019 e  il  31  dicembre  2020,  deve
conformarsi all'applicazione del  sistema  tariffario  previgente  e,
conseguentemente,  riflettersi  nella  determinazione  del  tasso  di
remunerazione,  di   seguito   TIR,   mentre   dalla   relazione   di
accompagnamento al PEF, il calcolo  di  detto  TIR  appare  assumere,
quale base di calcolo, i valori di saldo relativi all'anno 2018 e  la
costruzione tariffaria, effettuata con l'utilizzo del modello ART, si
estende retroattivamente alle annualita' 2019 e 2020; 
    2. l'evoluzione della componente  tariffaria  di  gestione  tiene
conto di un tasso di efficientamento annuo pari  a  3,11%,  applicato
dal 2020 al 2023 (ossia per 4 anni), al fine di assicurare  entro  il
termine del primo  periodo  regolatorio  il  recupero  di  efficienza
produttiva X* previsto nella citata delibera ART n. 29 del 2020, pari
a 11,88%; tuttavia, detta applicazione appare difforme rispetto  alle
prescrizioni di cui al punto 20 del sistema tariffario approvato  con
la  medesima  delibera  ART  n.  29  del  2020,  che  prevede  invece
l'applicazione,  solo  a  partire  dal   2021,   di   un   tasso   di
efficientamento annuo pari al 2,50%, tale da permettere  il  recupero
di efficienza produttiva X* in un  periodo  di  5  anni  (2021-2025),
fatte salve le specifiche deroghe previste  al  punto  20.4,  di  cui
tuttavia, nel caso di specie, non paiono ricorrere i presupposti»; 
  Vista la nota 1° ottobre 2020, integrativa del parere 28  settembre
2020, n. 7, con la quale ART ha espresso alcune osservazioni sul  III
Atto  aggiuntivo  alla  Convenzione  unica  ed  in   particolare   ha
evidenziato le  modifiche  da  apportare  alla  medesima  Convenzione
unica, «al fine di assicurare il necessario raccordo di tali atti con
il nuovo sistema tariffario, definito - per la concessione in esame -
con  la  delibera  ART  n.  29/2020,  adottata  in  attuazione  delle
previsioni contenute nell'art. 16, comma 1, del decreto-legge n.  109
del 2018»; 
  Vista la nota 6 novembre 2020, n. CAL-061120-00001,  con  la  quale
CAL ha espresso al MIT  le  proprie  considerazioni  in  merito  alle
osservazioni di ART  sull'Atto  aggiuntivo  alla  Convenzione  unica,
rappresentando che il loro recepimento «comporterebbe necessariamente
l'introduzione di modifiche sostanziali  alla  Convenzione  unica  di
concessione,  non  ammissibili  dalla   normativa   di   riferimento,
trattandosi di una concessione affidata  con  procedura  ad  evidenza
pubblica ex art. 155 del decreto legislativo n. 163/2006; infatti, se
tali modifiche sostanziali fossero state conosciute prima ed  incluse
negli atti di gara, avrebbero  potuto  comportare  un  esito  diverso
della procedura di aggiudicazione»; 
  Vista la nota 13 febbraio 2021, n. 3785, con la quale  il  MIT  ha,
tra l'altro, trasmesso la relazione  di  ottemperanza  di  CAL  dalla
quale  si  evince  che  il  concedente  ha  fatto  presente  di  aver
ottemperato  alle  osservazioni  dell'ART,  ad  eccezione  di  quelle
richiamate nel visto precedente, evidenziando che, in relazione: 
    1. alla prima  osservazione  di  ART,  l'applicazione  del  nuovo
sistema regolatorio, gia' a partire  dal  1°  gennaio  2019,  risulta
maggiormente conveniente per l'utenza autostradale e, pertanto, si e'
ritenuto  di  mantenere  nel  PEF  2020   l'attuale   previsione   di
recepimento del nuovo  sistema  tariffario  gia'  a  partire  dal  1°
gennaio 2019; 
    2. alla seconda osservazione di ART, fermo restando  il  recupero
di efficienza produttiva complessivo X* previsto nella  delibera  ART
n. 29 del 2020 e pari a 11,88%, l'impostazione prevista nel PEF  2020
consente, rispetto all'ipotesi suggerita dall'ART, una riduzione  dei
costi operativi con conseguente riduzione della  relativa  componente
tariffaria a vantaggio dell'utenza autostradale; 
  Vista la nota 18 febbraio 2021, n. CAL-180221-00002, con  la  quale
CAL  nel  ribadire  le  perplessita'  in  merito  alle   osservazioni
formulate da ART sullo schema di  Atto  aggiuntivo  alla  Convenzione
unica, ha fatto presente che CAL medesima «non potrebbe autonomamente
apportare modifiche alla convenzione di concessione vigente, esito di
una  procedura  ad   evidenza   pubblica,   approvata   con   decreto
Interministeriale MIT-MEF a seguito del pronunciamento favorevole del
CIPE, fatta salva una formale determinazione dello  stesso  Comitato,
quale autorita' competente a prescrivere modifiche  alle  convenzioni
di concessione»; 
  Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante  «Disposizioni
urgenti in materia di  riordino  delle  attribuzioni  dei  Ministeri»
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55,  ed
in  particolare  l'art.  5  che  prevede  che  il  «Ministero   delle
infrastrutture e dei  trasporti»  e'  ridenominato  «Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili» di seguito MIMS»; 
  Vista la nota 19 luglio 2021, n. 20223, con la quale la  competente
Direzione generale del MIMS ha trasmesso la  documentazione  relativa
all'aggiornamento del PEF di Tangenziale esterna  S.p.a.  all'Ufficio
di Gabinetto del medesimo MIMS ai fini dell'iscrizione all'ordine del
giorno del CIPESS; 
  Vista la nota 20 luglio 2021, n. 20380, con la quale  la  Direzione
competente del MIMS ha  richiamato  gli  esiti  dell'incontro  del  5
febbraio 2020, tra ART e CAL, ai  fini  dell'anticipata  applicazione
della   disciplina   ART,   ove   piu'   favorevole   all'utenza    e
contestualmente rappresentato che «la quantificazione  degli  effetti
Covid-19 dovra' essere effettuata sulla base di valori  consuntivi  e
potra' essere  recepita  mediante  la  rideterminazione  delle  poste
figurative in occasione di un successivo aggiornamento del PEF»; 
  Vista la nota 8 settembre 2021, n. 23943, con la quale la  medesima
Direzione generale del MIMS ha fornito ulteriori elementi  in  merito
alla procedura di aggiornamento  del  PEF  in  esame,  inoltrando  la
relativa documentazione; 
  Vista la nota 16 settembre 2021, n. 33703, con la quale il MIMS  ha
richiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile
di questo Comitato dell'argomento di cui trattasi; 
  Vista la nota 29 settembre 2021, n. 5208, con la quale il  NARS  ha
richiesto al MIMS di integrare la documentazione istruttoria; 
  Vista la nota 1° ottobre 2021, n. 26093, con la quale  il  MIMS  ha
riscontrato la citata nota del NARS, inviando gli allegati richiesti; 
  Visto il parere 25 ottobre 2021, n. 1, con  il  quale  il  NARS  ha
espresso parere favorevole  sullo  schema  di  Atto  aggiuntivo  alla
Convenzione unica e relativo PEF, piano finanziario  regolatorio,  di
seguito PFR, a condizione che si tenga  conto  delle  prescrizioni  e
delle osservazioni ivi formulate,  in  particolare,  con  riferimento
allo schema di Atto aggiuntivo  alla  Convenzione  unica,  al  regime
tariffario, al rischio  traffico  ed  al  trattamento  degli  effetti
derivanti dall'emergenza Covid-19; 
  Preso atto delle risultanze  dell'istruttoria  e,  in  particolare,
che: 
    sotto il profilo tecnico-procedurale: 
      1. l'ART, con parere 28 settembre 2020, n. 7,  ha  espresso  il
proprio  avviso  con  prescrizioni  in  merito   alla   proposta   di
aggiornamento del PEF inviata dal MIMS, con nota 22 luglio  2020,  n.
18713; 
      2. l'ART, con nota 1° ottobre 2020, integrativa del  parere  28
settembre 2020, n. 7, ha formulato alcune osservazioni sul  III  Atto
aggiuntivo alla Convenzione, evidenziando le modifiche  da  apportare
alla Convenzione unica, al fine di assicurare il necessario  raccordo
di tali Atti  con  il  nuovo  sistema  tariffario,  definito  con  la
delibera ART n. 29 del 2020, adottata in attuazione delle  previsioni
contenute nell'art. 16, comma 1, del citato decreto-legge n. 109  del
2018; 
      3. in particolare, nella suddetta nota  1°  ottobre  2020,  ART
suggerisce di «espungere dai testi convenzionali tutti i  riferimenti
alla regolazione economica previgente, costituita dalla delibera CIPE
n. 39/2007 e successive  integrazioni,  che  viene  sostituita  dalla
disciplina regolatoria definita da ART  con  la  citata  delibera  n.
29/2020.»  Inoltre,  segnala  «la  necessita'  che  le   disposizioni
dell'Atto aggiuntivo n. 3 e della Convenzione unica siano  aggiornate
anche alla luce della normativa  sopravvenuta;  a  tale  riguardo  si
richiamano, in particolare, le disposizioni del  decreto  legislativo
50/2016 (Codice dei contratti pubblici) in materia di allocazione dei
rischi tra concedente e concessionario e di trasferimento del rischio
operativo al concessionario»; 
      4. CAL, con nota  6  novembre  2020,  n.  CAL-061120-00001,  ha
inoltrato la relazione di  ottemperanza  al  suddetto  parere  n.  7,
dichiarando  di  aver  ottemperato  alle  osservazioni  dell'ART,  ad
eccezione di n. 2 osservazioni, evidenziando che, in merito: 
      4.1 alla prima osservazione di ART,  l'applicazione  del  nuovo
sistema regolatorio gia'  a  partire  dal  1°  gennaio  2019  risulta
maggiormente conveniente per l'utenza  autostradale  e  pertanto,  e'
stato mantenuto nel PEF 2020 la previsione di recepimento  del  nuovo
sistema tariffario gia' a partire dal 1° gennaio 2019; 
      4.2  alla  seconda  osservazione  di  ART,  fermo  restando  il
recupero di  efficienza  produttiva  complessivo  X*  previsto  nella
delibera ART n. 29 del /2020 e pari a 11,88%, l'impostazione prevista
nel PEF 2020 consente, rispetto all'ipotesi  suggerita  da  ART,  una
riduzione  dei  costi  operativi  con  conseguente  riduzione   della
relativa componente tariffaria a vantaggio dell'utenza autostradale; 
      5. l'ART con la medesima nota ha fatto, altresi', presente  che
il recepimento delle proprie indicazioni in  merito  allo  schema  di
Atto  aggiuntivo  «comporterebbe  necessariamente  l'introduzione  di
modifiche sostanziali alla  Convenzione  unica  di  concessione,  non
ammissibili  dalla  normativa  di  riferimento,  trattandosi  di  una
concessione affidata con procedura ad evidenza pubblica ex  art.  155
del  decreto  legislativo  163/2006;  infatti,  se   tali   modifiche
sostanziali fossero state conosciute prima ed incluse negli  atti  di
gara, avrebbero potuto comportare un esito diverso della procedura di
aggiudicazione»; 
      6.  CAL  ha  ribadito,  con   nota   18   febbraio   2021,   n.
CAL-180221-00002,  che  il  concedente  «non  potrebbe  autonomamente
apportare modifiche alla convenzione di concessione vigente, esito di
una  procedura  ad   evidenza   pubblica,   approvata   con   decreto
Interministeriale MIT-MEF a seguito del pronunciamento favorevole del
CIPE, fatta salva una formale determinazione dello  stesso  Comitato,
quale autorita' competente a prescrivere modifiche  alle  convenzioni
di  concessione»  e  inoltre  che  non  apparrebbe  «irrilevante   la
circostanza che una modifica alla Convenzione Unica possa integrare i
presupposti di revisione del PEF da parte del Concessionario ai sensi
dell'art. 11.5 della medesima convenzione e, nella  denegata  ipotesi
di disaccordo circa i presupposti e le modifiche da apportare al PEF,
l'esercizio della facolta' di recesso  di  cui  all'art.  11.7  della
convenzione  e  della  normativa  applicabile.   In   tal   caso   il
Concessionario avrebbe diritto a un rimborso da determinarsi ai sensi
dell'art.  38  della  Convenzione  Unica,   il   quale   prevede   un
riconoscimento al Concessionario di elevata entita', dato  il  valore
degli investimenti non ancora ammortizzati che allo stato e'  pari  a
circa 1.200 milioni di euro»; 
      7.  CAL  ha  trasmesso,  con  nota  del  6  luglio   2021,   n.
CAL-060721-00001,  una   disamina   delle   ulteriori   osservazioni,
inoltrate dall'ART in data 1° ottobre 2020, confermando la precedente
corrispondenza e identificando quali  prescrizioni  «le  osservazioni
ART che attengono strettamente  all'introduzione  del  nuovo  sistema
tariffario  ART  nel  rapporto  convenzionale  della  concessione  in
oggetto» e quali raccomandazioni «le osservazioni ART  che  attengono
ad ulteriori modifiche alla convenzione originaria»; 
      8. la competente Direzione del MIMS, con nota 20  luglio  2021,
n. 20380, ha rappresentato che «la quantificazione degli  effetti  da
Covid-19 dovra' essere effettuata sulla base di valori  consuntivi  e
potra' essere  recepita  mediante  la  rideterminazione  delle  poste
figurative in occasione di un successivo aggiornamento del PEF»; 
      9. la competente  Direzione  generale  del  MIMS,  con  nota  8
settembre 2021, n. 23943,  sulla  base  degli  approfondimenti  sulla
disciplina applicabile alla societa' Tangenziale esterna  S.p.a.,  ha
sottolineato l'esigenza che, in fase di valutazione della proposta di
PEF adeguata da Tangenziale esterna S.p.a. al suddetto parere ART  n.
7 del 2020, siano accolte le seguenti condizioni: 
      9.1 recepimento del sistema sanzionatorio in  caso  di  ritardo
dell'esecuzione  degli  investimenti  previsto  dal  punto  25  della
delibera ART n. 176 del 2019; 
      9.2 recepimento del sistema di allocazione del rischio traffico
contemplato dall'art. 178, comma 8, del citato decreto legislativo n.
50  del  2016  e  successive  modificazioni,  limitato   al   periodo
regolatorio  quinquennale,  in  coerenza  con   l'indicazione   della
delibera ART n. 29 del 2020 di aggiornare le  stime  previsionali  di
traffico alla scadenza di  ogni  periodo  regolatorio  e  contestuale
applicazione del sistema di revenue-sharing  previsto  dal  punto  27
della delibera ART 29 del 2020; 
      10. il NARS, con parere 25 ottobre 2021, n. 1, ha  espresso  le
valutazioni di competenza sull'aggiornamento del PEF,  nonche'  sullo
schema di Atto aggiuntivo alla Convenzione. In particolare, in merito
all'applicazione  del  sistema  regolatorio  dell'ART,  il  NARS   ha
richiamato    il    principio    dell'eterointegrazione     dell'atto
contrattuale, a sua volta fondato sui parametri  di  legalita'  e  di
prevedibilita' del sistema regolatorio e, in base a tali principi, ha
ritenuto condivisibili le osservazioni dell'ART sullo schema di  Atto
aggiuntivo n. 3 alla Convenzione unica laddove richiede di  espungere
i riferimenti testuali alla disciplina  CIPE,  sostituendola  con  la
nuova regolazione di cui alla delibera ART n. 29 del 2020; 
      11. il  NARS  ha,  pertanto,  ritenuto  che  abbiano  efficacia
cogente le osservazioni con cui l'ART rinvia alla propria delibera n.
29 del 2020 e alle successive, eventuali,  modificazioni,  anche  per
effetto del contenzioso o pretende l'applicazione dei principi, della
metodologia, dei criteri contenuti nella medesima delibera n. 29  del
2020. In altri termini si  tratta  «di  prescrizioni  vincolanti,  ad
ottemperanza obbligata per i destinatari, nella misura  in  cui  ART,
con la nota del 1° ottobre 2020, pretende, in  forza  della  modifica
normativa del 2018, che il nuovo sistema tariffario entri a regime»; 
      12.  il  NARS  nel  medesimo   parere   ha   formulato   alcune
prescrizioni e raccomandazioni sull'articolato  dell'Atto  aggiuntivo
alla Convenzione unica rilevando, in particolare, che: 
      12.1 con riferimento all'art. 11 della  Convenzione  unica  tra
CAL e Tangenziale esterna S.p.a. «Piano economico finanziario e piano
finanziario regolatorio», gli attuali commi 1, 2 e 3 vanno sostituiti
con i dieci commi di cui al medesimo art. 11, come riformulato  dalla
lettera a) della nota ART 1° ottobre 2020, con  l'avvertenza  che  il
primo periodo regolatorio indicato dall'ART nel quinquennio 2020-2024
(comma 3  dell'art.  11  riformulato)  puo'  essere  individuato  nel
quinquennio 2019-2023. 
      12.2 con  riferimento  ad  ulteriori  disposizioni  riguardanti
investimenti e regime tariffario: 
        12.2.1  fatti  salvi  i   meccanismi   di   penalita'   sugli
investimenti gia' previsti nella Convenzione unica  all'art.  36,  la
medesima deve essere integrata con quanto previsto  al  paragrafo  25
dell'Allegato A alla delibera ART n. 29 del  2020,  tenuto  conto  di
quanto indicato al comma 1 dell'articolo di cui alla lettera b) della
nota ART del 1° ottobre 2020; 
        12.2.2. la Convenzione unica deve  essere  inoltre  integrata
secondo quanto indicato nel comma 2 dell'articolo di cui alla lettera
b) della nota ART del 1° ottobre 2020, inserendo la  possibilita'  di
prevedere nel PFR, in sede di aggiornamento  annuale  e/o  revisione,
l'inclusione o la deduzione di poste figurative  nei  costi  ammessi.
Sara' altresi' necessario conformarsi: a) al  generale  principio  di
neutralita' economico-finanziaria, in  termini  di  congruita'  delle
poste  figurative  e  di  azzeramento   del   corrispondente   valore
complessivo (punto 4.2. lettera c); b) alle puntuali disposizioni del
punto 26 dell'Allegato A della delibera ART n. 29 del 2020; 
        12.3 con riferimento al rischio traffico, occorre inserire in
convenzione una clausola  che  espliciti  l'allocazione  del  rischio
traffico in capo al Concessionario, ai sensi di quanto disposto dalla
delibera ART n. 29 del 2020, e devono inoltre recepite le  previsioni
di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo intitolato «Rischio traffico»  di
cui alla lettera c) della nota ART 1° ottobre 2020; 
    sotto l'aspetto economico-finanziario: 
      1. il  PEF/PFR  e'  sviluppato  su  una  durata  residua  della
concessione individuata in circa 47 anni (2019-2065); 
      2. il capitale investito netto, di seguito CIN, e'  determinato
esclusivamente dal CIN beni reversibili «ante» ed e' pari nel periodo
regolatorio a circa 1.562 milioni di euro; 
      3. il PEF/PFR dell'ART presenta  investimenti  contrattualmente
affidati o in corso di realizzazione,  da  effettuare  per  circa  44
milioni di euro tra il 2019 e il 2022, e un capitale investito  netto
relativo alle opere gia' eseguite e non ammortizzate che,  unitamente
al saldo di poste figurative, ammonta a oltre 1,5 miliardi di euro. 
      4. il TIR da sistema tariffario previgente  e'  pari  all'8,33%
per le opere realizzate o in corso  di  realizzazione  alla  data  di
pubblicazione della delibera ART n. 29 del 2020; 
      5. il tasso di remunerazione di capitale investito nominale, di
seguito WACC, e' pari a 6,28%, per le opere da realizzare, a  partire
dalla data di pubblicazione della delibera ART n. 29 del 2020; 
      6. il valore di subentro nullo; 
      7. il fattore di efficientamento realizzato in 4 anni, anziche'
in 5 anni, e' pari all'11,88%, corrispondente a  un  coefficiente  di
efficientamento annuale X del 3,11% a fronte di un valore previsto da
ART pari a 2,50%; 
      8. il tasso di inflazione per  il  2019  e'  pari  all'1,20%  e
dall'anno 2020 per tutta la durata della  concessione  e'  pari  allo
0,80%; 
      9. le tariffe sono, per veicoli leggeri,  0,157215  euro/Km  e,
per veicoli pesanti, 0,271199 euro/Km per l'anno base  2018,  con  un
incremento tariffario del 2,2% nel 2019,  una  variazione  nulla  nel
2020 e un incremento della tariffa media linearizzata pari  al  4,11%
medio annuo dal 2021  fino  al  termine  del  periodo  regolatorio  e
indicativamente per le annualita' successive fino  al  termine  della
concessione; 
      10. relativamente alle  stime  di  traffico,  a  seguito  della
scadenza del periodo regolatorio intervenuta  il  31  dicembre  2018,
queste non tengono conto  degli  effetti  verificatisi  nel  2020  in
conseguenza dell'epidemia da Covid-19  e  delle  misure  assunte  dal
legislatore e dalle Autorita' di Governo nazionali  e  regionali  per
contrastare la diffusione di tale epidemia; 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del  vigente
regolamento, di cui alla delibera di questo Comitato del 28  novembre
2018, n. 82 e successive modificazioni; 
  Vista la nota predisposta congiuntamente dal  Dipartimento  per  la
programmazione e il  coordinamento  della  politica  economica  della
Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e
delle finanze, di seguito MEF, posta a base dell'odierna  seduta  del
Comitato, contenente le valutazioni e le  prescrizioni  da  riportare
nella presente delibera; 
  Considerata l'urgenza di accelerare l'iter di perfezionamento della
delibera, e considerato che il testo della stessa e' stato  condiviso
con il MEF, e che le verifiche di finanza pubblica, di  cui  all'art.
5, comma 7, del regolamento del CIPESS, sono  espresse  positivamente
nella citata nota congiunta; 
  Su proposta del Ministro delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili; 
  Considerato che,  all'apertura  dell'odierna  seduta,  il  Ministro
delle  infrastrutture   e   della   mobilita'   sostenibili,   Enrico
Giovannini, risulta essere, tra i presenti,  il  Ministro  componente
piu' anziano e che, dunque, svolge  le  funzioni  di  Presidente  del
Comitato,  ai  sensi  dell'art.  4,  comma   12-quater   del   citato
decreto-legge n. 32 del 2019; 
  Considerato che il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  ha
rilasciato nel corso della seduta odierna di questo Comitato il nulla
osta all'ulteriore corso della presente delibera e che, pertanto,  la
stessa  viene  sottoposta  direttamente  in  seduta  alla  firma  del
Segretario e del Presidente per il successivo  e  tempestivo  inoltro
alla Corte dei  conti  per  il  prescritto  controllo  preventivo  di
legittimita'; 
  Considerato il dibattito svolto in seduta; 
 
                              Delibera: 
 
  1. Ai sensi della normativa richiamata in  premessa,  e'  formulato
parere favorevole in ordine allo schema di III Atto  aggiuntivo  alla
Convenzione tra Concessioni Autostrade Lombarde S.p.a. (concedente) e
Tangenziale esterna  S.p.a.  (concessionario)  e  al  relativo  Piano
Economico Finanziario per il periodo regolatorio  2019-2023,  con  le
prescrizioni e le raccomandazioni di cui al  parere  NARS  n.  1  del
2021, che il Comitato fa proprie e che si riportano nell'Allegato che
forma parte integrante della presente delibera. 
  2. Il MIMS provvedera' ad assicurare, per conto di questo Comitato,
la conservazione dei documenti relativi al progetto in esame. 
  3. Il suddetto Ministero provvedera' a  svolgere  le  attivita'  di
supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti
di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati  dalla
normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di  cui
alla delibera di  questo  Comitato  n.  63  del  2003  richiamata  in
premessa. 
  4. Ai sensi della delibera di  questo  Comitato  n.  24  del  2004,
richiamata in premessa,  i  CUP  assegnati  all'intervento  in  esame
dovranno essere evidenziati in tutta la documentazione amministrativa
e contabile riguardante l'intervento stesso. 
    Roma, 3 novembre 2021 
 
                                     Il Ministro delle infrastrutture 
                                      e della mobilita' sostenibili   
                                        con funzioni di presidente    
                                                Giovannini            
Il segretario 
   Tabacci 

Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2021 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, reg. n. 1642