Allegato PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI Autostrada A58 - Tangenziale Est Esterna di Milano (TEEM) - Aggiornamento periodico del piano economico-finanziario e relativo schema di atto aggiuntivo - Parere ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge n. 201 del 2011. INDICE Prescrizioni Raccomandazioni Prescrizioni 1. Con riferimento all'art. 11 della Convenzione unica tra CAL e Tangenziale esterna S.p.a., da intitolare «Piano economico finanziario e piano finanziario regolatorio»: i commi 1, 2 e 3 vanno sostituiti con i dieci commi di cui al medesimo art. 11 come riformulato dalla lettera a) della nota dell'Autorita' di regolazione dei trasporti, di seguito ART, 1° ottobre 2020, con l'avvertenza che il primo periodo regolatorio indicato dall'ART nel quinquennio 2020-2024 (comma 3 dell'art. 11 riformulato) puo' essere individuato nel quinquennio 2019-2023; in caso di mantenimento degli attuali commi 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, e' in ogni caso necessario il rispetto delle previsioni di cui alla delibera ART 12 febbraio 2020, n. 29 2020 nell'ambito della procedura di revisione del PEF, integrando, quindi, l'art. 11.6, fine del primo periodo, dopo «rivedendo il Piano economico finanziario» con le parole «, da effettuare nel rispetto della delibera ART n. 29 del 2020, nonche' della procedura prevista dall'art. 43 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201»; allo scopo di raccordare la Convenzione unica con i vigenti procedimenti di approvazione degli aggiornamenti o delle revisioni delle convenzioni autostradali, occorre fare esplicito riferimento nell'articolato a quanto previsto dall'art. 43, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici» come modificato dall'art. 16, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, recante «Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze», secondo quanto indicato dal comma 9 dell'articolo «Ulteriori disposizioni riguardanti gli investimenti e la revisione del PEF/PFR» di cui alla lettera b) della nota ART del 1° ottobre 2020; 2. con riferimento ad ulteriori disposizioni riguardanti investimenti e regime tariffario: fatti salvi i meccanismi di penalita' sugli investimenti gia' previsti nella Convenzione unica all'art. 36, la medesima deve essere integrata come previsto al par. 25 dell'Allegato A alla delibera ART n. 29 del 2020, tenuto conto di quanto indicato al comma 1 dell'articolo di cui alla lettera b) della nota ART del 1° ottobre 2020; la Convenzione unica deve essere inoltre integrata, secondo quanto indicato nel comma 2 dell'articolo di cui alla lettera b) della nota ART del 1° ottobre 2020, inserendo la possibilita' di prevedere nel piano finanziario regolatorio, di seguito PFR, in sede di aggiornamento annuale e/o revisione, l'inclusione o la deduzione di poste figurative nei costi ammessi. Sara', altresi', necessario conformarsi: a) al generale principio di neutralita' economico-finanziaria, in termini di congruita' delle poste figurative e di azzeramento del corrispondente valore complessivo (punto 4.2. lettera c); b) alle puntuali disposizioni del punto 26 dell'Allegato A della delibera ART n. 29 del 2020; 3. con riferimento al rischio traffico: occorre inserire in convenzione una clausola che espliciti l'allocazione del rischio traffico in capo al Concessionario, ai sensi di quanto disposto dalla delibera ART n. 29 del 2020; devono inoltre essere recepite le previsioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo intitolato «Rischio traffico» di cui alla lettera c) della nota ART 1° ottobre 2020. 4. Inoltre: l'art. 15 della Convenzione unica, contenente la formula revisionale della tariffa, deve essere riformulato tenuto conto di quanto indicato alla lettera d) della nota ART del 1° ottobre 2020, espungendo ogni riferimento alle delibere tariffarie del CIPE; con riferimento all'art. 16 della Convenzione unica, e' necessario sostituire l'intero articolato ai fini del recepimento della regolazione tariffaria ART contenuta al punto 18 dell'Allegato A alla delibera n. 29 del 2020 ART; occorre eliminare l'art. 17 della Convenzione unica sul recupero degli importi relativi ad investimenti non realizzati, in quanto interamente intessuto di richiami alla ormai superata disciplina tariffaria CIPE; l'art. 18 della Convenzione unica deve essere modificato nei termini di cui alla lettera f) della nota ART del 1° ottobre 2020, ferma restando la necessita' di mantenere il secondo periodo dell'attuale art. 18.1 della Convenzione unica, riformulato per tenere conto anche delle nuove competenze dell'Autorita' di regolazione dei trasporti; l'art. 19 della Convenzione unica va sostituito considerando quanto indicato alla lettera g) della nota ART 1° ottobre 2020, in modo tale da adeguare la formula di aggiornamento tariffario con riferimento alla valutazione della qualita' dei servizi, come previsto al punto 24 dell'Allegato A della deliberazione n. 29 del 2020; l'articolo 36, punto 11, della Convenzione unica deve essere soppresso, laddove prevede un calcolo delle penali sulla base della disciplina CIPE, tenuto conto della lettera h) della nota ART del 1° ottobre 2020. Raccomandazioni Ferme le suddette prescrizioni, sempre con riferimento allo schema di Atto aggiuntivo n. 3 e relativi allegati: 1. con riguardo ai commi da 4 a 8 del vigente art. 11 della Convenzione unica, si raccomanda al Concedente, e al Ministero proponente, di valutare l'aggiornamento di tali previsioni a quanto previsto in materia dal successivo decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante «Codice dei Contratti pubblici» e/o a quanto suggerito da ART nella lettera b) della nota 1° ottobre 2020 [cfr. i commi da 3 a 8 dell'articolo «Ulteriori disposizioni riguardanti gli investimenti e la revisione del PEF/PFR» di cui alla lettera b) della nota ART del 1° ottobre 2020]; prevedendo, comunque, nel medesimo art. 11 che: la revisione del PEF debba consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo al Concessionario; non si da' luogo alla revisione del PEF quando i nuovi o maggiori costi derivanti dalla necessita' di rielaborare i livelli progettuali sono dipendenti da fatti imputabili al Concessionario in coerenza con l'allocazione dei rischi progettuali. 2. Con riferimento alle stime di traffico e al livello tariffario si raccomanda, al Ministero proponente e al concedente CAL, in occasione del prossimo aggiornamento tariffario, la verifica delle stime di traffico alla conclusione dell'emergenza pandemica, anche ai fini di una adeguata valutazione in merito alla sostenibilita' per gli utenti del profilo tariffario dell'infrastruttura in oggetto. 3. Per quanto attiene alla specifica disciplina del trattamento degli effetti derivanti dall'emergenza Covid-19, considerando anche il necessario trattamento omogeneo della fattispecie nell'intero settore e tenuto conto delle espressioni in materia del Ministero competente e dell'ART: si raccomanda al Ministero di settore di adottare un proprio provvedimento conclusivo, sulla base dei principi e delle indicazioni dell'ART, al fine di individuare un trattamento omogeneo della fattispecie effetti Covid-19 per l'intero settore da applicarsi dal successivo periodo regolatorio o, in alternativa, formulare una propria proposta in merito, da sottoporre all'esame del CIPESS per una deliberazione di carattere generale; si rimette all'Amministrazione concedente, e al Ministero proponente, in occasione del prossimo aggiornamento del PEF, la necessaria verifica a consuntivo della quantificazione degli eventuali effetti economico finanziari derivanti dalla pandemia da Covid-19 sulla concessione e della relativa imputabilita', anche tenuto conto di eventuali forme di supporto pubblico eventualmente intercorse medio tempore; tenuto conto di quanto sopra, si suggerisce di integrare l'art. 4.1, lettera c) dell'Atto aggiuntivo n. 3, con una disposizione atta a garantire il rispetto delle indicazioni fornite dalle competenti Autorita' di Governo e di regolazione. Nell'adottare le prescrizioni e le raccomandazioni di cui alla presente delibera, si raccomanda di garantire la coerenza generale degli atti convenzionali modificati.