(Allegato)
                                                             Allegato 
 
                   PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI 
 
Autostrada  A58  -  Tangenziale  Est  Esterna  di  Milano  (TEEM)   -
  Aggiornamento periodico del piano economico-finanziario e  relativo
  schema di atto aggiuntivo - Parere ai sensi  dell'articolo  43  del
  decreto-legge n. 201 del 2011. 
 
INDICE 
    Prescrizioni 
    Raccomandazioni 
Prescrizioni 
    1. Con riferimento all'art. 11 della Convenzione unica tra CAL  e
Tangenziale  esterna   S.p.a.,   da   intitolare   «Piano   economico
finanziario e piano finanziario regolatorio»: 
      i commi 1, 2 e 3 vanno sostituiti con i dieci commi di  cui  al
medesimo art.  11  come  riformulato  dalla  lettera  a)  della  nota
dell'Autorita' di regolazione  dei  trasporti,  di  seguito  ART,  1°
ottobre 2020, con  l'avvertenza  che  il  primo  periodo  regolatorio
indicato dall'ART nel quinquennio 2020-2024  (comma  3  dell'art.  11
riformulato) puo' essere individuato nel quinquennio 2019-2023; 
      in caso di mantenimento degli attuali commi 11.4,  11.5,  11.6,
11.7, 11.8, e' in ogni caso necessario il rispetto  delle  previsioni
di cui alla delibera ART 12 febbraio 2020,  n.  29  2020  nell'ambito
della procedura di revisione  del  PEF,  integrando,  quindi,  l'art.
11.6, fine del primo periodo,  dopo  «rivedendo  il  Piano  economico
finanziario» con le  parole  «,  da  effettuare  nel  rispetto  della
delibera ART  n.  29  del  2020,  nonche'  della  procedura  prevista
dall'art. 43 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201»; 
      allo scopo di raccordare la Convenzione  unica  con  i  vigenti
procedimenti di approvazione degli aggiornamenti  o  delle  revisioni
delle convenzioni autostradali, occorre  fare  esplicito  riferimento
nell'articolato  a  quanto  previsto  dall'art.  43,  comma  1,   del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito  con  modificazioni
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante  «Disposizioni  urgenti
per la crescita, l'equita' e il consolidamento  dei  conti  pubblici»
come modificato dall'art. 16, del decreto-legge 28 settembre 2018, n.
109, convertito con modificazioni, dalla legge 16 novembre  2018,  n.
130, recante «Disposizioni  urgenti  per  la  citta'  di  Genova,  la
sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei  trasporti,
gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre  emergenze»,
secondo  quanto  indicato  dal  comma  9   dell'articolo   «Ulteriori
disposizioni riguardanti gli investimenti e la revisione del PEF/PFR»
di cui alla lettera b) della nota ART del 1° ottobre 2020; 
    2.  con  riferimento  ad   ulteriori   disposizioni   riguardanti
investimenti e regime tariffario: 
      fatti salvi i meccanismi di penalita' sugli  investimenti  gia'
previsti nella Convenzione unica all'art. 36, la medesima deve essere
integrata come previsto al par. 25 dell'Allegato A alla delibera  ART
n.  29  del  2020,  tenuto  conto  di  quanto  indicato  al  comma  1
dell'articolo di cui alla lettera b) della nota ART  del  1°  ottobre
2020; 
      la Convenzione unica deve  essere  inoltre  integrata,  secondo
quanto indicato nel comma 2 dell'articolo  di  cui  alla  lettera  b)
della nota ART del 1° ottobre  2020,  inserendo  la  possibilita'  di
prevedere nel piano finanziario regolatorio, di seguito PFR, in  sede
di aggiornamento annuale e/o revisione, l'inclusione o  la  deduzione
di poste figurative nei costi ammessi.  Sara',  altresi',  necessario
conformarsi:   a)    al    generale    principio    di    neutralita'
economico-finanziaria,  in  termini   di   congruita'   delle   poste
figurative e di azzeramento  del  corrispondente  valore  complessivo
(punto 4.2. lettera c); b) alle puntuali disposizioni  del  punto  26
dell'Allegato A della delibera ART n. 29 del 2020; 
    3. con riferimento al rischio traffico: 
      occorre inserire in  convenzione  una  clausola  che  espliciti
l'allocazione del rischio traffico  in  capo  al  Concessionario,  ai
sensi di quanto disposto dalla delibera ART n. 29 del 2020; 
      devono inoltre essere recepite le previsioni di cui ai commi  2
e 3 dell'articolo intitolato «Rischio traffico» di cui  alla  lettera
c) della nota ART 1° ottobre 2020. 
    4. Inoltre: 
      l'art.  15  della  Convenzione  unica,  contenente  la  formula
revisionale della tariffa, deve essere riformulato  tenuto  conto  di
quanto indicato alla lettera d) della nota ART del 1°  ottobre  2020,
espungendo ogni riferimento alle delibere tariffarie del CIPE; 
      con  riferimento  all'art.  16  della  Convenzione  unica,   e'
necessario sostituire l'intero articolato  ai  fini  del  recepimento
della regolazione tariffaria ART contenuta al punto 18  dell'Allegato
A alla delibera n. 29 del 2020 ART; 
      occorre  eliminare  l'art.  17  della  Convenzione  unica   sul
recupero degli importi relativi ad investimenti  non  realizzati,  in
quanto  interamente  intessuto  di  richiami  alla   ormai   superata
disciplina tariffaria CIPE; 
      l'art. 18 della Convenzione unica deve  essere  modificato  nei
termini di cui alla lettera f) della nota ART del  1°  ottobre  2020,
ferma  restando  la  necessita'  di  mantenere  il  secondo   periodo
dell'attuale art.  18.1  della  Convenzione  unica,  riformulato  per
tenere  conto  anche  delle  nuove   competenze   dell'Autorita'   di
regolazione dei trasporti; 
      l'art. 19 della Convenzione unica  va  sostituito  considerando
quanto indicato alla lettera g) della nota ART 1°  ottobre  2020,  in
modo tale da adeguare la  formula  di  aggiornamento  tariffario  con
riferimento  alla  valutazione  della  qualita'  dei  servizi,   come
previsto al punto 24 dell'Allegato A della deliberazione  n.  29  del
2020; 
      l'articolo 36, punto 11, della Convenzione  unica  deve  essere
soppresso, laddove prevede un calcolo delle penali sulla  base  della
disciplina CIPE, tenuto conto della lettera h) della nota ART del  1°
ottobre 2020. 
Raccomandazioni 
    Ferme le  suddette  prescrizioni,  sempre  con  riferimento  allo
schema di Atto aggiuntivo n. 3 e relativi allegati: 
      1. con riguardo ai commi da 4 a 8 del  vigente  art.  11  della
Convenzione unica,  si  raccomanda  al  Concedente,  e  al  Ministero
proponente, di valutare l'aggiornamento di tali previsioni  a  quanto
previsto in materia dal successivo decreto legislativo 18 aprile 2016
n. 50, recante «Codice dei Contratti pubblici» e/o a quanto suggerito
da ART nella lettera b) della nota 1° ottobre 2020 [cfr. i commi da 3
a   8   dell'articolo   «Ulteriori   disposizioni   riguardanti   gli
investimenti e la revisione del PEF/PFR» di cui alla lettera b) della
nota ART del 1° ottobre 2020]; 
      prevedendo, comunque, nel medesimo art. 11 che: 
        la revisione del  PEF  debba  consentire  la  permanenza  dei
rischi trasferiti in capo al Concessionario; 
        non si da' luogo alla revisione del  PEF  quando  i  nuovi  o
maggiori costi derivanti dalla necessita' di  rielaborare  i  livelli
progettuali sono dipendenti da fatti imputabili al Concessionario  in
coerenza con l'allocazione dei rischi progettuali. 
      2.  Con  riferimento  alle  stime  di  traffico  e  al  livello
tariffario si raccomanda, al Ministero  proponente  e  al  concedente
CAL, in occasione del prossimo aggiornamento tariffario, la  verifica
delle stime di traffico alla  conclusione  dell'emergenza  pandemica,
anche  ai  fini  di  una  adeguata   valutazione   in   merito   alla
sostenibilita'   per    gli    utenti    del    profilo    tariffario
dell'infrastruttura in oggetto. 
      3. Per quanto attiene alla specifica disciplina del trattamento
degli effetti derivanti dall'emergenza Covid-19,  considerando  anche
il necessario  trattamento  omogeneo  della  fattispecie  nell'intero
settore e tenuto conto delle espressioni  in  materia  del  Ministero
competente e dell'ART: 
        si raccomanda al Ministero di settore di adottare un  proprio
provvedimento conclusivo, sulla base dei principi e delle indicazioni
dell'ART, al  fine  di  individuare  un  trattamento  omogeneo  della
fattispecie effetti Covid-19 per l'intero settore da  applicarsi  dal
successivo periodo  regolatorio  o,  in  alternativa,  formulare  una
propria proposta in merito, da sottoporre all'esame  del  CIPESS  per
una deliberazione di carattere generale; 
        si rimette all'Amministrazione  concedente,  e  al  Ministero
proponente, in occasione  del  prossimo  aggiornamento  del  PEF,  la
necessaria  verifica  a  consuntivo   della   quantificazione   degli
eventuali effetti economico finanziari derivanti  dalla  pandemia  da
Covid-19 sulla concessione  e  della  relativa  imputabilita',  anche
tenuto conto di eventuali forme di  supporto  pubblico  eventualmente
intercorse medio tempore; 
        tenuto conto di quanto  sopra,  si  suggerisce  di  integrare
l'art.  4.1,  lettera  c)  dell'Atto  aggiuntivo  n.   3,   con   una
disposizione atta a garantire il rispetto delle  indicazioni  fornite
dalle competenti Autorita' di Governo e di regolazione. 
    Nell'adottare le prescrizioni e le raccomandazioni  di  cui  alla
presente delibera, si raccomanda di garantire  la  coerenza  generale
degli atti convenzionali modificati.