Art. 2 Modalita' di acquisizione 1. Le attivita' previste dalla legge 8 luglio 1950, n. 640, nonche' le attivita' propedeutiche, conseguenti o comunque correlate alle precedenti, sono svolte da Acquirente unico S.p.a. mediante l'acquisizione delle partecipazioni del soggetto di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle finanze del 5 gennaio 1998 nella SFBM. Il valore di acquisizione della partecipazione e' stabilito con perizia giurata di due tecnici nominati dalle parti. 2. Entro il 30 novembre 2021, ai fini dello svolgimento di tutte le attivita' atte a garantire che il subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi della SFBM avvenga senza soluzione di continuita' nell'operativita' della societa' medesima, nonche' ai fini della predisposizione del piano di cui all'art. 62-bis, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, Acquirente unico S.p.a. e il soggetto che detiene le partecipazioni in SFBM stipulano accordi per gli scambi informativi, da implementarsi prima del perfezionamento dell'acquisizione ai sensi dell'art. 1, del presente decreto. Gli accordi prevedono altresi' la nomina di un rappresentante di Acquirente unico S.p.a. che partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione della SFBM in qualita' di osservatore e senza diritto di voto.