Art. 2 Disposizioni finali 1. Per tutte le aree ricomprese finora nel perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale di «Livorno» e non incluse nel nuovo perimetro, la Regione Toscana subentra al Ministero della transizione ecologica nella titolarita' dei relativi procedimenti ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Al riguardo la Regione Toscana terra' conto delle raccomandazioni contenute nel comma 3 dell'articolo unico del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 133/RIA del 10 agosto 2021. 2. Le risorse pubbliche statali eventualmente stanziate per il sito di bonifica di interesse nazionale di «Livorno» potranno essere utilizzate solo per interventi su aree comprese nel perimetro del medesimo sito. Per le aree escluse dal perimetro con il presente decreto dette risorse potranno essere utilizzate esclusivamente per interventi gia' approvati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ora Ministero della transizione ecologica. 3. Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni o al Capo dello Stato entro centoventi giorni decorrenti dal giorno della notifica. Il presente decreto, con l'allegata cartografia, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 novembre 2021 Il Ministro: Cingolani