Art. 2 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Per tutte le aree ricomprese finora nel perimetro  del  sito  di
bonifica di interesse nazionale di «Livorno» e non incluse nel  nuovo
perimetro, la Regione Toscana subentra al Ministero della transizione
ecologica  nella  titolarita'  dei  relativi  procedimenti  ai  sensi
dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152.  Al
riguardo  la  Regione  Toscana  terra'  conto  delle  raccomandazioni
contenute nel comma 3 dell'articolo unico del decreto  del  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 133/RIA del
10 agosto 2021. 
  2. Le risorse pubbliche statali eventualmente stanziate per il sito
di bonifica di  interesse  nazionale  di  «Livorno»  potranno  essere
utilizzate solo per interventi su aree  comprese  nel  perimetro  del
medesimo sito. Per le aree escluse  dal  perimetro  con  il  presente
decreto dette risorse potranno essere utilizzate  esclusivamente  per
interventi gia' approvati dal Ministero dell'ambiente e della  tutela
del territorio e del mare, ora Ministero della transizione ecologica. 
  3.  Avverso  il  presente  provvedimento  e'  ammesso  ricorso   al
Tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni  o  al  Capo
dello Stato entro  centoventi  giorni  decorrenti  dal  giorno  della
notifica. 
  Il presente decreto, con l'allegata cartografia,  sara'  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 17 novembre 2021 
 
                                               Il Ministro: Cingolani