Art. 3 
 
  L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei CCTeu di
cui al presente decreto e' affidata alla Banca d'Italia. 
  I rapporti tra il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  e  la
Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in  parola  sono  regolati
dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data  10
marzo 2004 ed approvata con decreto n. 25909 del 23 marzo 2004. 
  Sono ammessi a partecipare all'asta  esclusivamente  gli  operatori
«Specialisti in titoli di Stato»  di  cui  all'art.  23  del  decreto
ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009. 
  La Banca d'Italia e' autorizzata a stipulare  apposite  convenzioni
con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la
Rete nazionale interbancaria. 
  La provvigione di collocamento non verra' corrisposta.