((Art. 16 ter 
 
Modifica all'articolo 14-quater del  regio  decreto-legge  24  luglio
  1931, n.  1223,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  21
  dicembre 1931, n. 1710 
 
  1. All'articolo 14-quater del regio decreto-legge 24  luglio  1931,
n. 1223, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 1931,
n. 1710, il primo comma e' sostituito dal seguente: 
  «I proventi delle ritenute di cui all'articolo 14-bis, per la parte
eccedente i bisogni normali per il pagamento delle  indennita',  sono
impiegati in acquisti e investimenti  secondo  le  modalita'  di  cui
all'articolo 26, primo comma, del regio decreto-legge 5 luglio  1934,
n. 1187, convertito dalla legge 4 aprile 1935, n. 568».))