((Art. 16 septies 
 
                 Misure di rafforzamento dell'Agenas 
           e del servizio sanitario della regione Calabria 
 
  1. Al comma 472 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre  2019,  n.
160, dopo il primo periodo sono aggiunti  i  seguenti:  «Al  fine  di
consentire all'Agenzia nazionale per  i  servizi  sanitari  regionali
(Agenas) di supportare  le  attivita'  dei  commissari  ad  acta  per
l'attuazione dei piani di rientro dai disavanzi  sanitari  regionali,
per l'anno 2022, l'Agenas e' autorizzata a bandire apposite procedure
concorsuali pubbliche,  secondo  le  modalita'  semplificate  di  cui
all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, in deroga  alle
ordinarie procedure di mobilita', e conseguentemente ad  assumere,  a
decorrere dal 1° gennaio 2022, con contratto di lavoro subordinato  a
tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facolta'  assunzionali,
un  contingente  di  40  unita'  di  personale  non  dirigenziale  da
inquadrare nella categoria D,  con  corrispondente  incremento  della
vigente dotazione organica. Ai relativi oneri, pari a euro  1.790.000
a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse di cui
al primo periodo». 
  2. In ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale n.  168
del 23 luglio 2021 e al fine di concorrere all'erogazione dei livelli
essenziali di assistenza, nonche' al fine di assicurare  il  rispetto
della direttiva europea sui tempi di  pagamento  e  l'attuazione  del
piano di rientro dei disavanzi sanitari della regione Calabria: 
  a) l'Agenzia nazionale per i servizi  sanitari  regionali  (Agenas)
assegna il per- sonale assunto ai sensi del comma 472 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dal comma 1 del
presente  articolo,  a  supporto  del   commissario   ad   acta   per
l'attuazione del  piano  di  rientro  dai  disavanzi  sanitari  della
regione Calabria fino al 31 dicembre  2024.  Il  predetto  personale,
sulla base dei fabbisogni  stimati  dal  commissario  ad  acta,  puo'
operare anche presso il Dipartimento  tutela  della  salute,  servizi
sociali e socio-sanitari della regione Calabria e  gli  enti  di  cui
all'articolo 19, comma 2, lettera  c),  del  decreto  legislativo  23
giugno 2011, n. 118, del servizio sanitario  della  medesima  regione
che assicurano le risorse strumentali necessarie; 
  b) ciascuno degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c),
del decreto legislativo 23  giugno  2011,  n.  118,  del  ser-  vizio
sanitario della regione Calabria, al fine di supportare  le  funzioni
delle unita' operative semplici  e  complesse,  comunque  denominate,
deputate al processo di controllo,  liquidazione  e  pagamento  delle
fatture, sia per la gestione corrente che per  il  pregresso,  previa
circolarizzazione obbligatoria dei fornitori sul debito iscritto fino
al 31 dicembre 2020, e'  autorizzato  a  reclutare,  sulla  base  dei
fabbisogni di personale valutati e approvati dal commissario ad acta,
fino a 5 unita' di  personale  non  dirigenziale,  categoria  D,  con
contratto di lavoro subordinato a tempo  determinato  di  durata  non
superiore a trentasei mesi, esperte nelle predette procedure e dotate
dei previsti requisiti formativi, nel limite di spesa di euro 207.740
per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024.  Le  predette  unita'  sono
reclutate tramite procedura  selettiva  pubblica  direttamente  dagli
enti  ovvero  avvalendosi  della  Commissione  per  l'attuazione  del
progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni  (RIPAM)
di cui all'articolo 35, comma 5, del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165. A tal fine e' autorizzata la spesa complessiva di  euro
1.869.660 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, a cui si provvede
per gli anni 2022 e 2023 a valere sulle risorse di  cui  all'articolo
6, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2020, n.  150,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, e per l'anno
2024 a valere sulle risorse di  cui  alla  lettera  f)  del  presente
comma. Resta fermo che, qualora i fornitori non diano risposta  entro
il 31 dicembre 2022 alla prevista circolarizzazione obbligatoria,  il
corrispondente debito si intende non dovuto; 
  c) dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del
presente decreto e fino al 31 dicembre 2024, la Guardia  di  finanza,
nell'ambito delle proprie funzioni, collabora con le unita' operative
semplici e complesse deputate al monitoraggio  e  alla  gestione  del
contenzioso, disponendo l'impiego di un contingente  di  5  ispettori
per ciascuno degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera  c),
del  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  del  servizio
sanitario  della  regione  Calabria.  Le  modalita'  operative  della
collaborazione sono  definite  nell'ambito  del  protocollo  d'intesa
previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 10 novembre 2020, n.  150,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n.  181.
A tal fine la Guardia di  finanza,  fermo  restando  quanto  previsto
dagli articoli 703 e 2199 del codice  dell'ordinamento  militare,  di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e'  autorizzata,  in
deroga  a  quanto  previsto   dall'articolo   66,   comma   10,   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all'assunzione dal 1° gennaio 2022
di 45 unita' di  personale  del  ruolo  ispettori  della  Guardia  di
finanza quale anticipazione delle  facolta'  assunzionali  del  2025.
Agli oneri di cui alla presente lettera, pari a euro 1.517.491 per il
2022, a euro 2.075.280 per il 2023 e a euro 2.507.757 per il 2024, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo  per  interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
  d) al fine di  garantire  la  piena  operativita'  delle  attivita'
proprie  della  gestione  sanitaria  accentrata  (GSA)  del  servizio
sanitario della regione Calabria operante ai sensi  dell'articolo  22
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, la regione  Calabria,
nel  rispetto  dei  vincoli  assunzionali  previsti  dalla  normativa
vigente  e  a  valere  sulle  risorse  del   proprio   bilancio,   e'
autorizzata, per la gestione della predetta GSA, al reclutamento  con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato,  di  durata  non
superiore a trentasei mesi, di 1 unita' di personale  dirigenziale  e
di 4 unita' di per-  sonale  non  dirigenziale  da  inquadrare  nella
categoria D, tramite procedura selettiva pubblica  operata,  d'intesa
con il commissario ad acta ovvero avvalendosi della  Commissione  per
l'attuazione  del  progetto  di  riqualificazione   delle   pubbliche
amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, del  decreto
legislativo 30 marzo 2001,  n.  165.  Il  menzionato  contingente  di
personale puo' essere integrato, a valere sulle risorse del  bilancio
della regione Calabria, da un massimo di cinque esperti o consulenti,
nominati  nel  rispetto  dei  vincoli  assunzionali  previsti   dalla
normativa vigente e del limite di spesa complessivo di  500.000  euro
per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Per il  medesimo  triennio
2022-2024  la  regione  Calabria  e'  autorizzata  a  conferire   due
incarichi  dirigenziali  in  deroga  ai  limiti  percentuali  di  cui
all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165; 
  e) per l'anno 2022 non si da' luogo alla compensazione del saldo di
mobilita' extraregionale  definita  per  la  regione  Calabria  nella
matrice della mobilita' extraregionale approvata dal Presidente della
Conferenza delle  regioni  e  delle  province  autonome  ed  inserita
nell'atto  formale  di  individuazione   del   fabbisogno   sanitario
regionale standard e delle relative fonti di finanziamento  dell'anno
2022. Le relative somme sono  recuperate  dalle  regioni  e  province
autonome in  un  arco  quinquennale  a  partire  dall'anno  2026.  Il
Ministero dell'economia e delle  finanze  provvede  a  tal  fine.  Si
applicano conseguentemente le disposizioni di cui all'articolo 20 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 
  f)  e'  autorizzato  nell'ambito  del  finanziamento  del  Servizio
sanitario nazionale un contributo di  solidarieta'  in  favore  della
regione Calabria di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e
2025; 
  g) al fine di coadiuvare le attivita' previste dal presente  comma,
assicurando  al  servizio  sanitario  della   regione   Calabria   la
liquidita'  necessaria  allo  svolgimento  delle  predette  attivita'
finalizzate anche al tempestivo pagamento dei debiti commerciali, nei
confronti degli enti del servizio sanitario della regione Calabria di
cui all'articolo 19 del decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.  118,
non possono  essere  intraprese  o  proseguite  azioni  esecutive.  I
pignoramenti e le prenotazioni a  debito  sulle  rimesse  finanziarie
trasferite dalla regione Calabria  agli  enti  del  proprio  servizio
sanitario regionale effettuati prima della data di entrata in  vigore
della legge di conversione del presente decreto non producono effetti
dalla suddetta data e non vincolano gli enti del  servizio  sanitario
regionale e i tesorieri, i quali possono disporre, per  il  pagamento
dei debiti, delle somme agli stessi trasferite  durante  il  suddetto
periodo. Le disposizioni della presente lettera si applicano fino  al
31 dicembre 2025. 
  3. Il comma 2 si applica nei confronti della regione Calabria anche
ove, in considerazione dei risultati  raggiunti,  cessi  la  gestione
commissariale del piano  di  rientro  dai  disavanzi  sanitari  della
regione Calabria. In tale ipotesi ogni riferimento al commissario  ad
acta per l'attuazione del piano di  rientro  si  intende  fatto  alla
regione Calabria.))