Art. 17 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Il Fondo assegno universale e servizi alla  famiglia,  ((di  cui
all'articolo 1, comma 339)), della legge 27 dicembre 2019, n. 160  e'
incrementato di 6.000 milioni di euro  annui  a  decorrere  dall'anno
2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo ((di cui all'articolo)) 1, comma 2, della legge 30 dicembre
2020, n. 178. 
  2. Il fondo di cui  all'articolo  1,  comma  700,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, e' incrementato di 187 milioni ((di euro)) per
l'anno 2021 al fine  di  far  fonte  alle  esigenze  derivanti  dagli
interventi urgenti previsti dall'articolo 25, comma  2,  lettera  d),
del codice della protezione civile, di cui al decreto  legislativo  2
gennaio 2018, n. 1. 
  3. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 4, 5, 7, 8,  9,  10,  11,
13, 15, 16 e dal  comma  2  del  presente  articolo,  determinati  in
3.369.272.932 euro per l'anno 2021, 356.629.374 euro per l'anno 2022,
111.941.389 euro per l'anno 2023, 101.113.994 euro per  l'anno  2024,
101.330.369 euro per l'anno 2025, 101.380.701 euro per  l'anno  2026,
101.453.617 euro per l'anno 2027, 101.498.783 euro per ciascuno degli
anni 2028 e 2029, 65.898.783 euro per  ciascuno  degli  anni  2030  e
2031, 65.951.795 euro per l'anno  2032  e  66.031.541  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2033, che aumentano, in termini di ((saldo  netto
da finanziare di cassa, a)) 3.457.272.932 euro per  l'anno  2021,  si
provvede: 
    a) quanto a  187  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  mediante
corrispondente riduzione del  ((Fondo  di  cui  all'articolo  44  del
codice della protezione civile, di cui  al  decreto  legislativo))  2
gennaio 2018, n. 1, come incrementato dall'articolo 40, comma 3,  del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 maggio 2021, n. 69; 
    b) quanto a 1.600 milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  mediante
corrispondente riduzione del ((Fondo di cui  all'articolo  26,  comma
10, del decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,))  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 
    c) quanto a  400  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  mediante
corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del  bilancio
dello Stato ai sensi dell'articolo  148,  comma  1,  della  legge  23
dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 15 ottobre 2021,  non  sono
state riassegnate ai pertinenti programmi e che  sono  acquisite  per
detto importo all'erario; 
    d) quanto a  200  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  mediante
corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione  dei
residui passivi  perenti  della  spesa  di  parte  corrente,  di  cui
all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; 
    e) quanto a  550  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  mediante
corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione  dei
residui passivi  perenti  della  spesa  in  conto  capitale,  di  cui
all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; 
    f) quanto  a  26  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; 
    g) quanto a 44 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo
degli importi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 21 aprile
2011, n. 67; 
    h) quanto a 55,9  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 2, comma 8, primo periodo, del  decreto-legge  13  marzo
2021, n. 30, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  maggio
2021, n. 61; 
    i) quanto a  115  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 22  marzo  2021,  n.  41,
convertito, con modificazioni, dalla ((legge 21 maggio 2021,  n.  69,
relativa)) ai benefici di cui al comma 2 del medesimo articolo. 
    l) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2022  e
2023 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa
di cui all'articolo 1, comma 1039, della legge 27 dicembre  2006,  n.
296, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1072,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205; 
    m) quanto a 90 milioni di euro per l'anno 2021 ((e a 165  milioni
di euro)) per l'anno 2022, mediante  corrispondente  riduzione  delle
risorse iscritte nell'ambito del programma «Oneri finanziari relativi
alla ((gestione della tesoreria», azione «Interessi))  sui  conti  di
tesoreria»  della  missione  «Politiche  economico-finanziarie  e  di
bilancio  e  tutela  della  finanza  ((pubblica))»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2021; 
    n)  quanto  a  euro   1.500.000   per   l'anno   2022,   mediante
corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello  stanziamento  del
fondo speciale di conto  capitale  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 
    o)  quanto  a  euro  25.804.000  per  l'anno  2022  ((e  a   euro
34.304.000))   annui   a   decorrere   dall'anno    2023,    mediante
corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2021- 2023, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 
    p) quanto a 4,2 milioni di euro per l'anno 2022, 1,4  milioni  di
euro per l'anno 2023, 51.526.369 euro  per  l'anno  2025,  51.576.701
euro per l'anno 2026, 51.649.617 euro  per  l'anno  2027,  51.694.783
euro per ciascuno  degli  anni  2028  e  2029,  16.094.783  euro  per
ciascuno degli anni 2030 e 2031, 16.147.795 euro per  l'anno  2032  e
16.227.541  euro  annui  a   decorrere   dall'anno   2033,   mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni,  dalla  legge
27 dicembre 2004, n. 307; 
    q) quanto a 15,5 milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno
2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far  fronte  ad
esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della  legge
23 dicembre 2014, n. 190. 
    r) quanto a 192,2  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  ((173,7
milioni)) di euro per l'anno 2022, 70 milioni di euro per l'anno 2023
e 96,7 milioni di euro per l'anno 2024 e, in termini di indebitamento
netto e fabbisogno, a  254,235  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,
((298,369 milioni)) di euro per l'anno 2022, 93,321 milioni  di  euro
per l'anno 2023 e 120,299 milioni di euro per l'anno  2024,  mediante
utilizzo di  quota  parte  delle  maggiori  entrate  e  minori  spese
derivanti dagli articoli 9, comma 8, 11, comma 11, 13, commi 3 e 4. 
  4. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze,
ove  necessario,  puo'  disporre  il  ricorso  ad  anticipazioni   di
tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con  l'emissione  di
ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.