((Art. 3 quater Misure urgenti per il parziale ristoro delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle societa' sportive professionistiche e dilettantistiche 1. Al fine di far fronte alla significativa riduzione dei ricavi determinatasi in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle successive misure di contenimento e gestione, a favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle societa' sportive professionistiche e dilettantistiche residenti nel territorio dello Stato e' disposto il rinvio dei termini dei versamenti in scadenza dal 1° dicembre 2021 al 31 dicembre 2021 relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria. 2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e di interessi, in nove rate mensili a decorrere dal 31 marzo 2022. Non si procede al rimborso di quanto gia' versato. 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno in 16 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.))