Art. 6 
 
                 Semplificazione della ((disciplina 
                    del cosiddetto «patent box»)) 
 
  1. I soggetti titolari di  reddito  d'impresa  possono  optare  per
l'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo.
L'opzione ha durata per cinque periodi d'imposta ed e' irrevocabile e
rinnovabile. 
  2. I soggetti di cui all'articolo 73,  comma  1,  lettera  d),  del
testo unico delle imposte sui redditi,  ((di  cui  al  decreto))  del
Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  possono
esercitare l'opzione di  cui  al  comma  1  a  condizione  di  essere
residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo  per  evitare
la doppia imposizione e con i quali lo scambio  di  informazioni  sia
effettivo. 
  3. Ai fini delle imposte sui redditi, i costi di ricerca e sviluppo
sostenuti dai soggetti indicati al comma 1 in  relazione  a  software
protetto  da  copyright,  brevetti  industriali,  marchi   d'impresa,
disegni e modelli, nonche' processi, formule e informazioni  relativi
a  esperienze  acquisite  nel  campo   industriale,   commerciale   o
scientifico  giuridicamente  tutelabili,  che  siano   dagli   stessi
soggetti utilizzati direttamente o indirettamente  nello  svolgimento
della propria attivita' d'impresa, sono maggiorati del 90 per  cento.
Con provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  sono
definite le modalita' di esercizio dell'opzione di cui al comma 1. 
  4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano a condizione che
i soggetti che esercitano l'opzione di cui al  comma  1  svolgano  le
attivita' di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di  ricerca
stipulati  con  societa'  diverse  da  quelle  che   direttamente   o
indirettamente controllano l'impresa,  ne  sono  controllate  o  sono
controllate dalla stessa societa' che controlla l'impresa ovvero  con
universita' o enti di ricerca  e  organismi  equiparati,  finalizzate
alla creazione e allo sviluppo dei beni di cui al comma 3. 
  5. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 1 rileva anche ai  fini
della determinazione del valore della  produzione  netta  di  cui  al
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 
  6. ((I soggetti di cui ai commi 1 e 2)) che  intendano  beneficiare
della maggiore deducibilita' dei costi ai  fini  fiscali  di  cui  al
presente articolo possono indicare le  informazioni  necessarie  alla
determinazione  della  predetta   maggiorazione   ((mediante   idonea
documentazione))  predisposta   secondo   quanto   previsto   da   un
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.  In  caso  di
rettifica della maggiorazione determinata ((dai soggetti  di  cui  ai
commi 1 e 2)), da cui derivi una maggiore imposta  o  una  differenza
del credito, la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del  decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non  si  applica  qualora,  nel
corso di accessi, ispezioni, verifiche o altra attivita' istruttoria,
il   contribuente   consegni   all'Amministrazione   finanziaria   la
documentazione indicata  nel  medesimo  provvedimento  del  direttore
dell'Agenzia delle entrate idonea a  consentire  il  riscontro  della
corretta maggiorazione. Il contribuente che detiene la documentazione
prevista dal provvedimento del direttore dell'Agenzia  delle  entrate
ne   da'   comunicazione   all'Amministrazione   finanziaria    nella
dichiarazione relativa al periodo di imposta per il  quale  beneficia
dell'agevolazione.  In  assenza  della  comunicazione  attestante  il
possesso della documentazione idonea,  in  caso  di  rettifica  della
maggiorazione, si applica la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 
  7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate  sono
adottate le disposizioni attuative del presente articolo. 
  8. Le disposizioni di cui al presente articolo  si  applicano  alle
opzioni esercitate a decorrere dalla data dell'entrata in vigore  del
presente decreto. 
  9. I soggetti che esercitano  l'opzione  di  cui  al  comma  1  non
possono fruire, per l'intera  durata  della  predetta  opzione  e  in
relazione ai medesimi costi, del credito d'imposta per  le  attivita'
di ricerca e sviluppo di cui ai commi da 198 a  206  dell'articolo  1
della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 
  10. A decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto sono abrogati i commi da 37 a 45 dell'articolo 1 della  legge
23 dicembre 2014, n. 190, e l'articolo 4 del decreto-legge 30  aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28  giugno
2019, n. 58. ((I soggetti di  cui  ai  commi  1  e  2))  che  abbiano
esercitato opzione ai sensi dell'articolo 1, commi da 37 a 45,  della
legge 23 dicembre 2014, n. 190,  in  data  antecedente  a  quella  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto  possono  scegliere,   in
alternativa al regime opzionato, di aderire al regime agevolativo  di
cui al presente articolo, previa comunicazione da inviarsi secondo le
modalita' stabilite  con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
delle entrate. Sono  esclusi  dalla  previsione  di  cui  al  secondo
periodo  coloro  che  abbiano  presentato  istanza  di  accesso  alla
procedura di cui all'articolo 31-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero  presentato  istanza  di
rinnovo, e abbiano sottoscritto un accordo preventivo  con  l'Agenzia
delle entrate a conclusione di dette procedure,  nonche'  i  soggetti
che abbiano aderito al regime di cui all'articolo 4 del decreto-legge
30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
giugno 2019, n. 58. I soggetti  che  abbiano  presentato  istanza  di
accesso alla procedura di cui al predetto articolo 31-ter del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600,  ovvero
istanza di rinnovo dei termini dell'accordo gia' sottoscritto  e  che
non avendo ancora sottoscritto un accordo vogliano aderire al  regime
agevolativo di cui  al  presente  articolo,  comunicano,  secondo  le
modalita' stabilite  con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
delle entrate, la volonta' di rinunciare alla  procedura  di  accordo
preventivo o di rinnovo della stessa.