Art. 7 
 
          Rifinanziamento ((del Fondo per l'incentivazione 
                 della mobilita' a basse emissioni)) 
 
  1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1041,  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' incrementata  di  100  milioni  di
euro per l'anno 2021, da destinare secondo la seguente  ripartizione,
che costituisce limite di spesa: 
    a) 65 milioni di euro ai  contributi  per  l'acquisto,  anche  in
locazione finanziaria, di autoveicoli con  emissioni  comprese  nella
fascia 0-60 grammi (g) di anidride carbonica (CO2  )  per  chilometro
(Km), di cui all'articolo 1, comma 1031, della legge n. 145 del 2018; 
    b) 20 milioni di euro ai  contributi  per  l'acquisto,  anche  in
locazione finanziaria, di veicoli commerciali di categoria  N1  nuovi
di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica,
di cui all'articolo 1, comma 657, della legge 30  dicembre  2020,  n.
178, di cui euro  15  milioni  riservati  ai  veicoli  esclusivamente
elettrici; 
    c) 10 milioni di euro ai  contributi  per  l'acquisto,  anche  in
locazione finanziaria, di autoveicoli con  emissioni  comprese  nella
fascia 61-135 grammi (g) di anidride carbonica (CO2 ) per  chilometro
(Km), di cui all'articolo 1, comma 654, della legge n. 178 del 2020; 
    d)  5  milioni  di  euro  ai  contributi  di   cui   all'articolo
73-quinquies, comma 2, lettera d), del decreto-legge 25 maggio  2021,
n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,  n.
106. 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a 100 milioni di euro ((per  l'anno  2021)),  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 17. 
  ((2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili provvede alla concessione dei  contributi
di cui all'articolo 1, comma 1031, lettera  b-bis),  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, secondo le modalita' stabilite con il  decreto
di cui all'articolo 74-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. A
tal fine, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020  e
a 12 milioni di  euro  per  l'anno  2021,  autorizzate  dall'articolo
74-bis, comma 3,  del  medesimo  decreto-legge,  sono  trasferite  su
apposito capitolo dello  stato  di  previsione  del  Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili.))