Art. 8 
 
Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge  17  marzo  2020  n.  18,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 
 
  1.  All'articolo  26  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 le parole «Il periodo  trascorso»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2021, il periodo trascorso»; 
    b) al comma 5, il primo periodo e' sostituito dal seguente:  «Dal
31 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021 gli oneri a carico dell'INPS
connessi con le tutele di cui ai commi 1 e 2  sono  finanziati  dallo
Stato nel limite massimo di spesa di 663,1 milioni di euro per l'anno
2020 e di 976,7 milioni di euro per l'anno 2021, dando priorita' agli
eventi cronologicamente anteriori.»; 
    c) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: 
  «7-bis. Dal 31 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021 per le  tutele
di cui al presente articolo, i datori di lavoro del  settore  privato
con obbligo previdenziale presso le  Gestioni  dell'INPS,  esclusi  i
datori di lavoro domestico, hanno diritto a un  rimborso  forfettario
per gli oneri sostenuti relativi ai propri lavoratori dipendenti  non
aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS.
Per ciascun anno solare, il rimborso e'  riconosciuto  al  datore  di
lavoro una tantum per ogni singolo lavoratore ed e' previsto solo nei
casi in cui la prestazione lavorativa, durante  l'evento,  non  possa
essere svolta in modalita' agile. Il rimborso e'  erogato  dall'INPS,
per  un  importo  pari  a  euro   600,00   per   lavoratore,   previa
presentazione da parte del datore di lavoro di ((apposita domanda  in
via telematica)) corredata  da  dichiarazione  attestante  i  periodi
riferiti alle tutele di cui al presente articolo da trasmettere nelle
modalita' ed entro i termini che saranno indicati dall'INPS.  L'INPS,
nell'effettuare i controlli a campione, ai sensi  dell'((articolo  71
del testo unico di cui al decreto)) del Presidente  della  Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, sulle dichiarazioni prodotte dai datori  di
lavoro, e' autorizzato all'acquisizione e  al  trattamento  dei  dati
sensibili   contenuti   nelle   certificazioni   mediche   e    nella
documentazione sanitaria dei lavoratori interessati. Il beneficio  di
cui al presente comma e' riconosciuto nel  limite  massimo  di  spesa
complessivo pari a 188,3  milioni  di  euro  per  l'anno  2021  dando
priorita' agli eventi cronologicamente anteriori. L'INPS  procede  al
((monitoraggio del rispetto dei limiti)) di spesa di cui al  presente
comma sulla base ((delle domande ricevute; qualora)) venga  raggiunto
il limite di spesa, non si procede ad ulteriori rimborsi.». 
  2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.  178,  il  comma
482 e' abrogato. 
  3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 1.165  milioni  di  euro
per l'anno 2021, si provvede, quanto a 396 milioni di euro per l'anno
2021, mediante utilizzo  delle  risorse  rivenienti  dall'abrogazione
delle disposizioni di cui al comma 2 e, quanto a 769 milioni di  euro
per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 17.