(Allegato-art. 1)
 
                                                             Allegato 
 
             Statuto dell'Universita' Campus Bio-Medico 
                           di Roma (UCBM) 
 
                               Art. 1. 
 
                        Carattere e finalita' 
 
    1.  L'Universita'  Campus  Bio-Medico   di   Roma   (in   seguito
l'«Universita'») e' disciplinata dal presente statuto  approvato  con
decreto ministeriale del 31 ottobre 1991 e successive modificazioni e
integrazioni. 
    2. L'Universita' ha personalita' giuridica e  gode  di  autonomia
didattica, scientifica, amministrativa, organizzativa e disciplinare,
secondo i principi costituzionali, le norme del presente  statuto  e,
in quanto applicabile, la normativa  vigente  in  materia.  Ogni  sua
attivita' trae fondamento e ispirazione nella Carta  delle  finalita'
come approvata, ed eventualmente  modificata,  secondo  le  modalita'
previste dal presente statuto. 
    3. L'Universita' promuove strutture  tra  di  loro  integrate  di
insegnamento universitario, post lauream, di ricerca scientifica,  di
terza  missione  e  di  assistenza  medico   sanitaria,   che   siano
rispondenti alla dignita' della persona umana, al  suo  diritto  alla
vita e alla salute. 
    4. L'Universita' adotta un codice  etico  che,  in  linea  con  i
principi di lealta' e onesta' di comportamento, e' volto  a  regolare
attraverso norme comportamentali l'attivita' istituzionale. 
    5. Il perseguimento dei  fini  istituzionali  e  l'aderenza  alla
Carta  delle  finalita'  sono  garantiti   dall'Associazione   Campus
Bio-Medico («ACBM») e dalla CBM S.p.a. che sono  gli  enti  promotori
dell'Universita' (in seguito gli «enti promotori») e  che  assicurano
il funzionamento dell'Ateneo. 
    6. Per lo svolgimento delle attivita' istituzionali l'Universita'
si avvale dei beni propri o di cui ha la disponibilita' per qualsiasi
titolo;  al  funzionamento  e  allo  sviluppo  dell'Universita'  sono
destinate le tasse e i contributi  versati  dagli  studenti,  nonche'
ogni altra acquisizione per  contribuzioni,  sovvenzioni,  donazioni,
eredita' e lasciti. 
    7. L'Universita' puo' stipulare convenzioni o concludere  accordi
con altre Universita', con amministrazioni dello Stato e  dell'Unione
europea, con enti pubblici e  privati,  italiani  ed  esteri,  e  con
organismi internazionali, per ogni forma di cooperazione  e  comunque
per lo svolgimento di attivita' di comune interesse. 
    8. L'Universita' puo' costituire o puo' partecipare a fondazioni,
a societa' o ad altre forme associative di  diritto  privato  per  la
promozione, la realizzazione  e  lo  sviluppo  della  ricerca,  della
didattica, della terza missione e per  il  conseguimento  dei  propri
fini istituzionali. 
    9. L'Universita' non persegue fini di lucro. 
    10. E' vietato distribuire, anche  in  modo  indiretto,  utili  e
avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale durante la  vita
dell'ente,  in  favore   di   amministratori,   soci,   partecipanti,
lavoratori  o  collaboratori,  a  meno  che  la  destinazione  o   la
distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate  a
favore di enti che per legge,  statuto  o  regolamento,  fanno  parte
della medesima e unitaria struttura e svolgono  la  stessa  attivita'
ovvero altre attivita' istituzionali  direttamente  e  specificamente
previste dalla normativa vigente. Gli eventuali  utili  e  avanzi  di
gestione sono obbligatoriamente  reinvestiti  esclusivamente  per  lo
sviluppo delle attivita' funzionali al perseguimento delle  finalita'
istituzionali.