Allegato Statuto dell'Universita' Campus Bio-Medico di Roma (UCBM) Art. 1. Carattere e finalita' 1. L'Universita' Campus Bio-Medico di Roma (in seguito l'«Universita'») e' disciplinata dal presente statuto approvato con decreto ministeriale del 31 ottobre 1991 e successive modificazioni e integrazioni. 2. L'Universita' ha personalita' giuridica e gode di autonomia didattica, scientifica, amministrativa, organizzativa e disciplinare, secondo i principi costituzionali, le norme del presente statuto e, in quanto applicabile, la normativa vigente in materia. Ogni sua attivita' trae fondamento e ispirazione nella Carta delle finalita' come approvata, ed eventualmente modificata, secondo le modalita' previste dal presente statuto. 3. L'Universita' promuove strutture tra di loro integrate di insegnamento universitario, post lauream, di ricerca scientifica, di terza missione e di assistenza medico sanitaria, che siano rispondenti alla dignita' della persona umana, al suo diritto alla vita e alla salute. 4. L'Universita' adotta un codice etico che, in linea con i principi di lealta' e onesta' di comportamento, e' volto a regolare attraverso norme comportamentali l'attivita' istituzionale. 5. Il perseguimento dei fini istituzionali e l'aderenza alla Carta delle finalita' sono garantiti dall'Associazione Campus Bio-Medico («ACBM») e dalla CBM S.p.a. che sono gli enti promotori dell'Universita' (in seguito gli «enti promotori») e che assicurano il funzionamento dell'Ateneo. 6. Per lo svolgimento delle attivita' istituzionali l'Universita' si avvale dei beni propri o di cui ha la disponibilita' per qualsiasi titolo; al funzionamento e allo sviluppo dell'Universita' sono destinate le tasse e i contributi versati dagli studenti, nonche' ogni altra acquisizione per contribuzioni, sovvenzioni, donazioni, eredita' e lasciti. 7. L'Universita' puo' stipulare convenzioni o concludere accordi con altre Universita', con amministrazioni dello Stato e dell'Unione europea, con enti pubblici e privati, italiani ed esteri, e con organismi internazionali, per ogni forma di cooperazione e comunque per lo svolgimento di attivita' di comune interesse. 8. L'Universita' puo' costituire o puo' partecipare a fondazioni, a societa' o ad altre forme associative di diritto privato per la promozione, la realizzazione e lo sviluppo della ricerca, della didattica, della terza missione e per il conseguimento dei propri fini istituzionali. 9. L'Universita' non persegue fini di lucro. 10. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attivita' ovvero altre attivita' istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente. Gli eventuali utili e avanzi di gestione sono obbligatoriamente reinvestiti esclusivamente per lo sviluppo delle attivita' funzionali al perseguimento delle finalita' istituzionali.