Art. 19. Consigli di Facolta' dipartimentali 1. I consigli di Facolta' dipartimentali sono composti dal preside che li presiede, da tutti i professori di prima e seconda fascia, da tutti i ricercatori a tempo indeterminato e da tutti i ricercatori a tempo determinato, di cui alla legge 240/2010 art. 24, comma 3, lettera b), nonche' da una rappresentanza di tre ricercatori a tempo determinato, di cui alla legge 240/2010 art. 24, comma 3, lettera a). Possono partecipare ai consigli di Facolta' dipartimentali, con voto consultivo, i titolari di insegnamenti nei corsi di studio secondo quanto stabilito dal regolamento generale di Ateneo. Limitatamente alle materie di preminente interesse degli studenti, vengono invitati alle adunanze del consiglio di Facolta' dipartimentale, con diritto di parola e di proposta, i rappresentanti degli studenti dei corsi di studio afferenti alla Facolta' dipartimentale. Essi non entrano nel computo delle maggioranze richieste per la validita' della seduta e delle deliberazioni. 2. I consigli di Facolta' dipartimentali: a) verificano l'assolvimento degli impegni didattici e di ricerca del personale docente; b) d'intesa con il centro integrato di ricerca, curano la programmazione e organizzano le attivita' di ricerca della Facolta' dipartimentale. 3. I consigli di Facolta' dipartimentali propongono al Senato accademico: a) la programmazione dell'offerta didattica; b) l'organizzazione delle attivita' didattiche programmate; c) il conferimento degli incarichi, affidamenti, supplenze e contratti d'insegnamento e di tutorato; d) l'assegnazione dei posti di ruolo per la Facolta' dipartimentale; e) i bandi per il conferimento delle supplenze, degli incarichi e dei contratti di insegnamento.