(Allegato-art. 19)
                              Art. 19. 
 
                 Consigli di Facolta' dipartimentali 
 
    1. I  consigli  di  Facolta'  dipartimentali  sono  composti  dal
preside che li presiede, da tutti i professori  di  prima  e  seconda
fascia, da tutti i ricercatori a tempo indeterminato  e  da  tutti  i
ricercatori a tempo determinato, di cui alla legge 240/2010 art.  24,
comma 3, lettera b), nonche' da una rappresentanza di tre ricercatori
a tempo determinato, di cui alla legge 240/2010  art.  24,  comma  3,
lettera a). 
    Possono partecipare ai consigli di Facolta'  dipartimentali,  con
voto consultivo, i titolari  di  insegnamenti  nei  corsi  di  studio
secondo quanto stabilito dal regolamento generale di Ateneo. 
    Limitatamente  alle  materie  di   preminente   interesse   degli
studenti, vengono invitati alle adunanze del  consiglio  di  Facolta'
dipartimentale, con diritto di parola e di proposta, i rappresentanti
degli  studenti  dei  corsi  di  studio   afferenti   alla   Facolta'
dipartimentale.  Essi  non  entrano  nel  computo  delle  maggioranze
richieste per la validita' della seduta e delle deliberazioni. 
    2. I consigli di Facolta' dipartimentali: 
      a) verificano  l'assolvimento  degli  impegni  didattici  e  di
ricerca del personale docente; 
      b) d'intesa con il  centro  integrato  di  ricerca,  curano  la
programmazione e organizzano le attivita' di ricerca  della  Facolta'
dipartimentale. 
    3. I consigli di Facolta'  dipartimentali  propongono  al  Senato
accademico: 
      a) la programmazione dell'offerta didattica; 
      b) l'organizzazione delle attivita' didattiche programmate; 
      c) il conferimento degli incarichi,  affidamenti,  supplenze  e
contratti d'insegnamento e di tutorato; 
      d)  l'assegnazione  dei  posti  di  ruolo   per   la   Facolta'
dipartimentale; 
      e) i bandi per il conferimento delle supplenze, degli incarichi
e dei contratti di insegnamento.