Art. 14 
 
                         Direttore generale 
 
  14.1. Il direttore generale, se nominato: 
    a) partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione; 
    b) opera sulla base di specifiche deleghe conferite dal consiglio
di amministrazione; 
    c) formula proposte al consiglio di amministrazione ai fini della
elaborazione di programmi, di direttive e di progetti  di  competenza
degli organi di governo e cura l'attuazione dei programmi stessi. 
  14.2. La carica di direttore generale dura in carica un anno e puo'
essere rinnovata.