Art. 14 Direttore generale 14.1. Il direttore generale, se nominato: a) partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione; b) opera sulla base di specifiche deleghe conferite dal consiglio di amministrazione; c) formula proposte al consiglio di amministrazione ai fini della elaborazione di programmi, di direttive e di progetti di competenza degli organi di governo e cura l'attuazione dei programmi stessi. 14.2. La carica di direttore generale dura in carica un anno e puo' essere rinnovata.