Art. 16 
 
                    Consigli dei corsi di studio 
 
  16.1. Nei dipartimenti che comprendono piu' corsi  di  studio  sono
costituiti  i  consigli  di  corso  di   studio,   disciplinati   nel
regolamento generale di ateneo per quanto riguarda  le  modalita'  di
funzionamento e  nel  regolamento  didattico  di  ateneo  per  quanto
riguarda le competenze. 
  16.2. Ai consigli dei  corsi  di  studio  compete  l'organizzazione
delle attivita' didattiche previste dalla legge, dallo statuto e  dai
regolamenti  d'ateneo.  I  consigli  dei  corsi  di  studio   possono
formulare proposte, per quanto di competenza, al senato accademico su
modifiche al regolamento didattico di ateneo  o  ai  regolamenti  dei
corsi di studio. 
  16.3. I direttori dei consigli dei corsi di  studio  sono  nominati
dal consiglio di  amministrazione  dell'Universita'  e-Campus  tra  i
docenti  dell'Universita'  e-Campus  e  tra  personalita'  del  mondo
accademico   ovvero   di   riconosciuto   valore   e   qualificazione
scientifica, organizzativa e didattica, sentito il senato accademico.
I direttori dei consigli dei corsi di studio durano in carica un anno
e possono essere confermati. Le loro  competenze  sono  definite  nel
regolamento didattico di ateneo. 
  16.4. I componenti dell'organo non maturano  il  diritto  ad  alcun
compenso, emolumento o indennita'.