Art. 16 Consigli dei corsi di studio 16.1. Nei dipartimenti che comprendono piu' corsi di studio sono costituiti i consigli di corso di studio, disciplinati nel regolamento generale di ateneo per quanto riguarda le modalita' di funzionamento e nel regolamento didattico di ateneo per quanto riguarda le competenze. 16.2. Ai consigli dei corsi di studio compete l'organizzazione delle attivita' didattiche previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti d'ateneo. I consigli dei corsi di studio possono formulare proposte, per quanto di competenza, al senato accademico su modifiche al regolamento didattico di ateneo o ai regolamenti dei corsi di studio. 16.3. I direttori dei consigli dei corsi di studio sono nominati dal consiglio di amministrazione dell'Universita' e-Campus tra i docenti dell'Universita' e-Campus e tra personalita' del mondo accademico ovvero di riconosciuto valore e qualificazione scientifica, organizzativa e didattica, sentito il senato accademico. I direttori dei consigli dei corsi di studio durano in carica un anno e possono essere confermati. Le loro competenze sono definite nel regolamento didattico di ateneo. 16.4. I componenti dell'organo non maturano il diritto ad alcun compenso, emolumento o indennita'.