Art. 17 
 
                            Dipartimenti 
 
  17.1. I  dipartimenti  sono  strutture  organizzative  di  sostegno
all'attivita' didattica e di promozione  dell'attivita'  di  ricerca,
nonche' delle attivita'  rivolte  all'esterno  ad  esse  correlate  o
accessorie. 
  17.2. I dipartimenti  sono  istituiti  per  settori  omogenei,  con
decreto rettorale, adottato a seguito di delibera  del  consiglio  di
amministrazione  dell'Universita'   e-Campus,   sentito   il   senato
accademico. 
  17.3. A ciascun dipartimento devono afferire almeno due  professori
di ruolo strutturati  che  sono  individuati,  alternativamente,  tra
quelli di prima o di seconda fascia e sono nominati dal consiglio  di
amministrazione.