Art. 17 Dipartimenti 17.1. I dipartimenti sono strutture organizzative di sostegno all'attivita' didattica e di promozione dell'attivita' di ricerca, nonche' delle attivita' rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie. 17.2. I dipartimenti sono istituiti per settori omogenei, con decreto rettorale, adottato a seguito di delibera del consiglio di amministrazione dell'Universita' e-Campus, sentito il senato accademico. 17.3. A ciascun dipartimento devono afferire almeno due professori di ruolo strutturati che sono individuati, alternativamente, tra quelli di prima o di seconda fascia e sono nominati dal consiglio di amministrazione.