Art. 20 
 
               Funzioni del consiglio di dipartimento 
 
  20.1.  Il  consiglio  di  dipartimento,  a  maggioranza  dei   suoi
componenti: 
    a) approva il programma annuale delle attivita' del dipartimento; 
    b) promuove ed organizza le attivita' di ricerca; 
    c) attua il regolamento di dipartimento, deliberato dal consiglio
di amministrazione dell'Universita' e-Campus, ed emanato,  entro  tre
mesi dalla sua costituzione, dal rettore; 
    d) esprime parere, laddove richiesto, per l'avvio di procedure di
valutazione comparativa per le chiamate di professori di prima  e  di
seconda fascia e dei ricercatori; 
    e) esprime  parere,  laddove  richiesto,  sull'attivazione  delle
procedure per il  conferimento  di  assegni  per  lo  svolgimento  di
attivita' di ricerca, deliberate dal consiglio di amministrazione; 
    f) esprime  parere,  laddove  richiesto,  sulla  istituzione,  la
attivazione, la modifica e la  soppressione  di  corsi  di  studio  e
scuole di dottorato di ricerca; 
    g) formula proposte ai competenti organi di ateneo finalizzate al
funzionamento del dipartimento ed  assicura  il  coordinamento  degli
obiettivi formativi di tutte le attivita' didattiche, di  tutorato  e
di orientamento dei corsi di studio attivi presso il dipartimento; 
    h) anche su istanza degli studenti, propone agli organi di ateneo
l'organizzazione di attivita' culturali, formative e di  orientamento
destinate agli studenti; 
    i) esprime parere, laddove richiesto, in merito  ai  congedi  per
motivi di studio dei docenti; 
    j) esercita tutte le altre  funzioni  attribuite  a  tale  organo
dallo statuto e dai regolamenti dell'Universita' e-Campus. 
  20.2. I componenti dell'organo non maturano  il  diritto  ad  alcun
compenso, emolumento o indennita'.