Art. 20 Funzioni del consiglio di dipartimento 20.1. Il consiglio di dipartimento, a maggioranza dei suoi componenti: a) approva il programma annuale delle attivita' del dipartimento; b) promuove ed organizza le attivita' di ricerca; c) attua il regolamento di dipartimento, deliberato dal consiglio di amministrazione dell'Universita' e-Campus, ed emanato, entro tre mesi dalla sua costituzione, dal rettore; d) esprime parere, laddove richiesto, per l'avvio di procedure di valutazione comparativa per le chiamate di professori di prima e di seconda fascia e dei ricercatori; e) esprime parere, laddove richiesto, sull'attivazione delle procedure per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attivita' di ricerca, deliberate dal consiglio di amministrazione; f) esprime parere, laddove richiesto, sulla istituzione, la attivazione, la modifica e la soppressione di corsi di studio e scuole di dottorato di ricerca; g) formula proposte ai competenti organi di ateneo finalizzate al funzionamento del dipartimento ed assicura il coordinamento degli obiettivi formativi di tutte le attivita' didattiche, di tutorato e di orientamento dei corsi di studio attivi presso il dipartimento; h) anche su istanza degli studenti, propone agli organi di ateneo l'organizzazione di attivita' culturali, formative e di orientamento destinate agli studenti; i) esprime parere, laddove richiesto, in merito ai congedi per motivi di studio dei docenti; j) esercita tutte le altre funzioni attribuite a tale organo dallo statuto e dai regolamenti dell'Universita' e-Campus. 20.2. I componenti dell'organo non maturano il diritto ad alcun compenso, emolumento o indennita'.