Art. 21 Centri di ricerca 21.1. I centri di ricerca dell'Universita' e-Campus sono strutture istituite per la promozione e lo svolgimento dell'attività di ricerca, finalizzata a specifici obiettivi, anche in collaborazione con altre istituzioni, universitarie e non, ed enti pubblici o privati, attraverso apposite convenzioni. 21.2. La loro istituzione e' disposta dal consiglio di amministrazione dell'Universita' e-Campus, che ne nomina anche il direttore scientifico tra i docenti dell'Universita' e-Campus e tra personalita' del mondo accademico ovvero di riconosciuto valore e qualificazione scientifica, organizzativa e didattica. 21.3. L'organizzazione dei centri di ricerca e' disciplinata dai rispettivi regolamenti, approvati con delibera del consiglio di amministrazione. 21.4. Il direttore scientifico e gli altri componenti dei centri di ricerca, il cui mandato e' triennale e puo' essere rinnovato, non maturano il diritto ad alcun compenso, emolumento e/o indennita'.