Art. 21 
 
                          Centri di ricerca 
 
  21.1. I centri di ricerca dell'Universita' e-Campus sono  strutture
istituite per  la  promozione  e  lo  svolgimento  dell'attività  di
ricerca, finalizzata a specifici obiettivi, anche  in  collaborazione
con altre istituzioni,  universitarie  e  non,  ed  enti  pubblici  o
privati, attraverso apposite convenzioni. 
  21.2.  La  loro  istituzione   e'   disposta   dal   consiglio   di
amministrazione dell'Universita' e-Campus, che  ne  nomina  anche  il
direttore scientifico tra i docenti dell'Universita' e-Campus  e  tra
personalita' del mondo accademico ovvero  di  riconosciuto  valore  e
qualificazione scientifica, organizzativa e didattica. 
  21.3. L'organizzazione dei centri di ricerca  e'  disciplinata  dai
rispettivi regolamenti,  approvati  con  delibera  del  consiglio  di
amministrazione. 
  21.4. Il direttore scientifico e gli altri componenti dei centri di
ricerca, il cui mandato e' triennale e  puo'  essere  rinnovato,  non
maturano il diritto ad alcun compenso, emolumento e/o indennita'.