Art. 26 Tutor didattici 26.1. I tutor didattici sono esperti dei contenuti, non appartenenti alle categorie di cui all'art. 24 e all'art. 25, formati appositamente alla gestione dei processi cognitivi e motivazionali dell'apprendimento e degli aspetti tecnico-comunicativi della didattica on-line. Il loro ruolo si concretizza principalmente in tre forme: a) come guida e consulenza individuale; b) come coordinamento delle attivita' di un gruppo di studenti; c) come monitoraggio dell'andamento complessivo di un gruppo di studenti. 26.2. Il regolamento didattico di ateneo definisce i requisiti richiesti ai tutor didattici, sia formali (titolo di studio posseduto) che sostanziali (livello di competenza tecnica, metodologica e disciplinare) e le modalita' di reclutamento. 26.3. I compiti dei tutor didattici sono indicati nella carta dei servizi e chiaramente esposti agli studenti del corso prima dell'avvio delle attivita' didattiche. 26.4. I tutor didattici, sotto la responsabilita' dei consigli di dipartimento, possono essere chiamati a collaborare con i docenti per le attivita' di orientamento e di tutorato previste dal comma 2 dell'art. 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341. 26.5. L'Universita' e-Campus puo' istituire servizi di tutorato anche in collaborazione con altre istituzioni universitarie, ovvero con altri enti pubblici o privati, purche' si tratti di organismi con comprovata esperienza nel campo della formazione e dell'apprendimento mediante tutoraggio. Tali forme di collaborazione sono regolate da apposite convenzioni, che ne determinano le modalita', i tempi, le condizioni economiche e ne disciplinano le eventuali incompatibilita'.