Art. 26 
 
                           Tutor didattici 
 
  26.1.  I  tutor  didattici  sono   esperti   dei   contenuti,   non
appartenenti alle categorie di cui all'art. 24 e all'art. 25, formati
appositamente alla gestione dei processi  cognitivi  e  motivazionali
dell'apprendimento  e  degli   aspetti   tecnico-comunicativi   della
didattica on-line. Il loro ruolo si concretizza principalmente in tre
forme: 
    a) come guida e consulenza individuale; 
    b) come coordinamento delle attivita' di un gruppo di studenti; 
    c) come monitoraggio dell'andamento complessivo di un  gruppo  di
studenti. 
  26.2. Il regolamento didattico  di  ateneo  definisce  i  requisiti
richiesti  ai  tutor  didattici,  sia  formali  (titolo   di   studio
posseduto)  che   sostanziali   (livello   di   competenza   tecnica,
metodologica e disciplinare) e le modalita' di reclutamento. 
  26.3. I compiti dei tutor didattici sono indicati nella  carta  dei
servizi  e  chiaramente  esposti  agli  studenti  del   corso   prima
dell'avvio delle attivita' didattiche. 
  26.4. I tutor didattici, sotto la responsabilita' dei  consigli  di
dipartimento, possono essere chiamati a collaborare con i docenti per
le attivita' di orientamento e  di  tutorato  previste  dal  comma  2
dell'art. 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341. 
  26.5. L'Universita' e-Campus puo'  istituire  servizi  di  tutorato
anche in collaborazione con altre istituzioni  universitarie,  ovvero
con altri enti pubblici o privati, purche' si tratti di organismi con
comprovata esperienza nel campo della formazione e dell'apprendimento
mediante tutoraggio. Tali forme di collaborazione  sono  regolate  da
apposite convenzioni, che ne determinano le modalita',  i  tempi,  le
condizioni   economiche    e    ne    disciplinano    le    eventuali
incompatibilita'.