Art. 27 Collegio di disciplina 27.1. Il collegio di disciplina svolge funzioni istruttorie nell'ambito dei procedimenti disciplinari promossi nei confronti dei professori e ricercatori ed esprime in merito parere conclusivo per ogni fatto che comporta l'irrogazione di una sanzione superiore alla censura. 27.2. Il collegio e' nominato dal consiglio di amministrazione dell'Universita' e-Campus, che definisce anche il suo Presidente, ed e' composto da cinque componenti, quali membri effettivi, e tre membri supplenti. Possono essere designati componenti del collegio di disciplina anche soggetti esterni all'Universita' e-Campus. I componenti del collegio di disciplina interni all'Universita' e-Campus devono essere selezionati tra i professori e/o ricercatori. 27.3. I componenti del collegio restano in carica per due anni e possono essere confermati. 27.4. Il collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio. Il procedimento disciplinare si svolge secondo la procedura disciplinata dall'art. 10, commi 2 e seguenti della legge 20 dicembre 2010, n. 240. 27.5. Nei casi di illeciti commessi dal rettore, le funzioni di cui all'art. 12, comma 3 lettera f) e lettera g) spettano e sono esercitate dal decano dell'ateneo, per tale intendendosi il professore di prima fascia con maggiore anzianita' nel ruolo dell'Universita' e-Campus. 27.6. I componenti dell'organo non maturano il diritto ad alcun compenso, emolumento e/o indennita', ne' il diritto a rimborsi spese.