Art. 27 
 
                       Collegio di disciplina 
 
  27.1.  Il  collegio  di  disciplina  svolge  funzioni   istruttorie
nell'ambito dei procedimenti disciplinari promossi nei confronti  dei
professori e ricercatori ed esprime in merito parere  conclusivo  per
ogni fatto che comporta l'irrogazione di una sanzione superiore  alla
censura. 
  27.2. Il collegio e'  nominato  dal  consiglio  di  amministrazione
dell'Universita' e-Campus, che definisce anche il suo Presidente,  ed
e' composto da cinque  componenti,  quali  membri  effettivi,  e  tre
membri supplenti. Possono essere designati componenti del collegio di
disciplina  anche  soggetti  esterni  all'Universita'   e-Campus.   I
componenti  del  collegio  di  disciplina   interni   all'Universita'
e-Campus devono essere selezionati tra i professori e/o ricercatori. 
  27.3. I componenti del collegio restano in carica per  due  anni  e
possono essere confermati. 
  27.4. Il collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari,
nel rispetto del contraddittorio.  Il  procedimento  disciplinare  si
svolge secondo la procedura disciplinata  dall'art.  10,  commi  2  e
seguenti della legge 20 dicembre 2010, n. 240. 
  27.5. Nei casi di illeciti commessi dal rettore, le funzioni di cui
all'art. 12, comma  3  lettera  f)  e  lettera  g)  spettano  e  sono
esercitate  dal  decano  dell'ateneo,  per   tale   intendendosi   il
professore  di  prima  fascia  con  maggiore  anzianita'  nel   ruolo
dell'Universita' e-Campus. 
  27.6. I componenti dell'organo non maturano  il  diritto  ad  alcun
compenso, emolumento e/o indennita', ne' il diritto a rimborsi spese.