Art. 29 
 
                        Nucleo di valutazione 
 
  29.1. Il nucleo di  valutazione  dell'Universita'  e-Campus  ha  il
compito di verificare, anche mediante analisi comparative dei costi e
dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse, la regolarita'  e
produttivita'   della   didattica   e    della    ricerca,    nonche'
l'imparzialita' ed il buon andamento dell'azione amministrativa. 
  29.2. Il nucleo e' composto da cinque componenti, di cui almeno due
nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in
ambito non accademico. I componenti sono  nominati  dal  rettore,  su
designazione  del  consiglio  di   amministrazione   dell'Universita'
e-Campus, che individua anche il presidente, e durano in  carica  per
due anni. Il mandato puo' essere rinnovato. 
  29.3. Il nucleo di valutazione di ateneo opera su indicazione degli
organi  centrali  di  governo  dell'Universita'  e-Campus  ai   quali
riferisce con relazione annuale. 
  29.4. L'Universita' e-Campus  assicura  al  nucleo  di  valutazione
l'autonomia  operativa,  il  diritto  di  accesso  ai  dati  e   alle
informazioni necessari, nonche' la pubblicita' e la diffusione  degli
atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza. 
  29.5. I componenti dell'organo non maturano  il  diritto  ad  alcun
compenso, emolumento e/o indennita'.