Art. 29 Nucleo di valutazione 29.1. Il nucleo di valutazione dell'Universita' e-Campus ha il compito di verificare, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse, la regolarita' e produttivita' della didattica e della ricerca, nonche' l'imparzialita' ed il buon andamento dell'azione amministrativa. 29.2. Il nucleo e' composto da cinque componenti, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico. I componenti sono nominati dal rettore, su designazione del consiglio di amministrazione dell'Universita' e-Campus, che individua anche il presidente, e durano in carica per due anni. Il mandato puo' essere rinnovato. 29.3. Il nucleo di valutazione di ateneo opera su indicazione degli organi centrali di governo dell'Universita' e-Campus ai quali riferisce con relazione annuale. 29.4. L'Universita' e-Campus assicura al nucleo di valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonche' la pubblicita' e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza. 29.5. I componenti dell'organo non maturano il diritto ad alcun compenso, emolumento e/o indennita'.