Art. 31 Collegio dei revisori dei conti 31.1. Il collegio dei revisori dei conti esercita poteri di controllo sulla gestione finanziaria, contabile e patrimoniale dell'Universita' e-Campus, svolgendo tutte le verifiche a tal fine necessarie, predisponendo le relazioni al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo ed esprimendo parere al consiglio di amministrazione sui documenti di bilancio e sulle relative variazioni. 31.2. Il collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Almeno due componenti devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Due membri effettivi e un membro supplente sono nominati dal presidente della fondazione, che nomina anche il presidente. 31.3. Il presidente e i componenti del collegio dei revisori durano in carica due anni e possono essere confermati.