Art. 31 
 
                   Collegio dei revisori dei conti 
 
  31.1. Il  collegio  dei  revisori  dei  conti  esercita  poteri  di
controllo  sulla  gestione  finanziaria,  contabile  e   patrimoniale
dell'Universita' e-Campus, svolgendo tutte le verifiche  a  tal  fine
necessarie, predisponendo le relazioni al bilancio di previsione e al
bilancio  consuntivo   ed   esprimendo   parere   al   consiglio   di
amministrazione  sui  documenti  di   bilancio   e   sulle   relative
variazioni. 
  31.2. Il collegio dei revisori dei conti e' composto da tre  membri
effettivi e da due supplenti. Almeno  due  componenti  devono  essere
scelti tra gli iscritti nel  registro  dei  revisori  contabili.  Due
membri effettivi e un membro supplente sono nominati  dal  presidente
della fondazione, che nomina anche il presidente. 
  31.3. Il presidente e i componenti del collegio dei revisori durano
in carica due anni e possono essere confermati.