Art. 32 
 
            Entrata in vigore e disposizioni transitorie 
 
  32.1. Le modifiche allo statuto devono essere attuate nei trentasei
mesi successivi alla data  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale. 
  32.2. In tale periodo transitorio, e comunque fino  all'atto  della
completa costituzione degli organi e delle strutture di cui al titolo
II e III, le funzioni: 
    a) del consiglio  di  amministrazione  dell'Universita'  e-Campus
sono svolte dal consiglio di amministrazione della Fondazione; 
    b)  le  funzioni  del  senato   accademico,   dei   consigli   di
dipartimento e  del  collegio  di  disciplina  sono  demandate  a  un
comitato tecnico ordinatore, composto da sette docenti designati  dal
consiglio di amministrazione della Fondazione, tra i quali almeno  un
professore di prima fascia e un professore di seconda fascia; 
    c) le  funzioni  del  rettore  sono  svolte  dal  presidente  del
comitato   tecnico   ordinatore,   nominato    dal    consiglio    di
amministrazione della fondazione tra i professori di prima fascia del
comitato stesso.