Art. 32 Entrata in vigore e disposizioni transitorie 32.1. Le modifiche allo statuto devono essere attuate nei trentasei mesi successivi alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 32.2. In tale periodo transitorio, e comunque fino all'atto della completa costituzione degli organi e delle strutture di cui al titolo II e III, le funzioni: a) del consiglio di amministrazione dell'Universita' e-Campus sono svolte dal consiglio di amministrazione della Fondazione; b) le funzioni del senato accademico, dei consigli di dipartimento e del collegio di disciplina sono demandate a un comitato tecnico ordinatore, composto da sette docenti designati dal consiglio di amministrazione della Fondazione, tra i quali almeno un professore di prima fascia e un professore di seconda fascia; c) le funzioni del rettore sono svolte dal presidente del comitato tecnico ordinatore, nominato dal consiglio di amministrazione della fondazione tra i professori di prima fascia del comitato stesso.